CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. P. GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. > Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di non esecutività della sentenza n. 14043/2018 della Corte di appello di Roma e la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza. In riferimento alla richiesta subordinata, Il Tribunale, dopo aver rilevato che il decreto di citazione per il giudizio di appello non fu notificato all'imputato e al difensore, ha osservato che il difensore ha avuto piena conoscenza del processo di secondo grado il 17 dicembre 2021, data in cui ha ricevuto copia completa del fascicolo processuale. Computato il termine di proposizione da tale data, la richiesta va considerata tardiva, perché presentata il 30 dicembre 2021, e il termine ultimo era il 28 dicembre precedente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della richiesta di restituzione nel termine. Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della nullità assoluta endoprocessuale per omessa citazione alla difesa del decreto di citazione per il giudizio di appello, che ha precluso la possibilità di far valere la violazione delle relative disposizioni processuali. Ha però errato nel ritenere che fosse decorso il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di restituzione nel termine anche nei confronti del condannato, che ebbe notizia informale solo nei giorni successivi a quello in cui il difensore, consultando il 17 dicembre 2021 il fascicolo processuale seppe della nullità assoluta. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La deduzione di ricorso, secondo cui la parte ebbe conoscenza della omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello soltanto qualche giorno dopo rispetto al difensore, è generica e come tale non merita considerazione. Si tratta, infatti, di un assunto privo di quelle indicazioni in fatto che possano dirsi idonee a consentire la controllabilità di quanto affermato, che pure deve ritenersi elemento necessario dovendosi verificare il computo di un • termine processuale perentorio. Non si comprende, nel caso di specie, come e soprattutto quando la parte ebbe notizia della omissione della notifica della citazione e ciò impedisce di valutare la correttezza della pretesa di ricorso relativa alla dedotta tempestività della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione. A ciò si aggiunga che la regola secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, è dettata all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. per il sistema delle impugnazioni, incentrato su forme legali e controllabili di decorrenza del dies a quo del relativo termine, e non può essere estesa all'istituto della richiesta di restituzione nel termine che non appartiene agli strumenti di impugnazione. La menzionata regola opera sul presupposto dell'esistenza di due diversi ma certi termini iniziali di decorrenza secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo del codice di rito. 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 marz