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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46192/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il procuratore generale chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio la sentenza con riferimento alla conferma della confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 luglio 2022 della Corte di appello di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge; pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1), ex art. 416 cod. pen., e 2), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte territoriale ha confermato la confisca per equivalente nonostante la sua natura sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha applicato sia la confisca diretta che quella per equivalente, in relazione ai reati relativi all'anno di imposta 2011; la confisca per equivalente è stata disposta nonostante la declaratoria di estinzione dei reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per prescrizione.

1.1. La confisca per equivalente è stata disposta in violazione di legge, tenuto conto del principio espresso da Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 -01, secondo cui «La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore».

1.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato in relazione all'annualità Iva 2011, sanzione che si elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che elimina.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il procuratore generale chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio la sentenza con riferimento alla conferma della confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 luglio 2022 della Corte di appello di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge; pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1), ex art. 416 cod. pen., e 2), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte territoriale ha confermato la confisca per equivalente nonostante la sua natura sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha applicato sia la confisca diretta che quella per equivalente, in relazione ai reati relativi all'anno di imposta 2011; la confisca per equivalente è stata disposta nonostante la declaratoria di estinzione dei reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per prescrizione. 1.1. La confisca per equivalente è stata disposta in violazione di legge, tenuto conto del principio espresso da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 -01, secondo cui «La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore». 1.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato in relazione all'annualità Iva 2011, sanzione che si elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che elimina. Così
Sentenza Cassazione n. 46192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris