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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35387/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15156 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], TI- ZIANAFRINO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamentedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,via Cosseria 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioniagevolate AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria,n.1239/4/2014 depositata il 4 dicembre 2014, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, venivarespinto sia l’appello principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Savona n.91/1/2014 la quale aveva riunito e parzialmente ac- coltoi ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto quattro avvisi di ac- certamentoper IRAP, IRPEF, IVA e sanzioni 2009 emessi nei confronti dellasocietà e dei soci per versamenti e prelevamenti non giustificati ex artt.32 e 51 del d.P.R. n.600 del 1972 e omessa dichiarazione e documentazionedi operazioni imponibili. 2.La CTR confermava così integralmente la decisione di primo grado, laquale aveva rideterminato il reddito di impresa in misura inferiore a quelloaccertato, in Euro 107.177,84, con ri calcolo anche delle imposte conseguentie sanzioni al minimo edittale.

Avversola decisione propongono ricorso i contribuenti per cinque mo- tivi,cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Nelle more, connota datata 9 marzo 2020 i contribuenti hanno proposto istanza di sospensionedel giudizio ex d.l. n.119 del 2018 per adesione alla defi- nizione agevolata.

In data 4 dicembre 2020 l’Agenzia ha depositato istanzadi estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In data 17 febbraio 2021 i contribuenti hanno tra- smessovia PEC memoria ex art.380 bis primo comma cod. proc. civ. contenente istanza di sospensione del giudizio ex art.3 comma 6 del d.l. citato sino al termine di perfezionamento dei pagamenti previsti perla definizione agevolata . 3.La Corte ha preliminarmente rilevato che non congruente con la ma- teria del contendere è il contenuto della anteriore nota dell’Agenzia delleEntrate datata 4 dicembre 2020, che fa riferimento ad una ces- sazioneparziale della materia del contendere in riferimento ad atti im- positividiversi da quelli impugnati nel presente processo e anche rife- riti a diverso anno di imposta, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinche l’Agenzia prendesse posizione - previa eventuale interlocu- zionecon l’Agente della riscossione - sul fatto nuovo prospettato dai contribuenti,astrattamente idoneo a determinare la cessazione totale o parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamentonn.

TL9021102791/2012 ( [OSCURATO:PERSONA] diGarbarino [OSCURATO:SOCIETA]. , anno imposta 2009), TL9012202826/2012 ([OSCURATO:PERSONA], quota 40%, anno imposta 2009), TL9012202844/2012([OSCURATO:PERSONA], quota 35%, anno imposta 2009), TL9012202852/2012([OSCURATO:PERSONA], quota 25%, anno imposta 2009). 4.Parte contribuente ha depositato da ultimo memoria ex art.380 - bis cod.proc. civ. , rendendo nota l’instaurazione di ulteriori procedimenti didefinizione agevolata da parte della società e dei soci ai sensi della legge197/22 e chiedendo l’estinzione del processo quanto alla so- cietàe la sospensione quanto ai soci in pendenza del piano di rateiz- zazione.

Consideratoche: 5.Con memoria illustrativa depositata il 4.10.2023 parte contribuente rende noto che la società ricorrente si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

5.1. La società ha anche depositato contestualmente alla memoria la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica di tale domanda nonchéricevuta del versamento della prima ed unica rata, dichiarando che, allo stato, non è stato notificato alcundiniego della definizione.

5.2. Per i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella me- desima memoria si rende nota anche la presentazione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione della loro dichiarazione di adesione, ex art. 1 comma 231 e comma 249 Legge 197/22, alla definizione agevolata dei carichi relativi agli avvisi di accertamento nn.

TL9012202826, TL9012202844, TL9012202852, già oggetto di precedente dichiara- zione ex art. 3 D.L 119/18.

5.3. I soci hanno dichiarato di voler adempiere al pagamento rateizzato dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata ed hanno, inoltre, dichiarato di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono la dichiarazione.

Con comuni- cazione delle somme dovute per la definizione agevolata l’Agenzia delle Entrate ha indicato la tempistica dei pagamenti e l’ultimo rateo verrà a scadere il 30/11/2025.

6. In considerazione dell’autonomia sul piano processuale delle contro- versie instaurate dalla società e dai soci , con riferimento alla prima dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo parziale per cessazione della materia del contendere limitatamente all’atto impu- gnato, l’avviso di accertamento n.

TL9021102791 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell’art. 1 comma 198 l egge 197/22.

7. Quanto alla posizione dei soci, visto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le dichiara- zioni il giudizio non va sospeso, ma,in parte qua, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interessealla decisione ex art.100 cod. proc. civ.. 7.1.Segue anche per questa parte del ricorso la compensazione delle spese di lite, perch é la documentazione versata agli atti dai contri- buenti attesta il sostenimento presente e futuro di oneri ai fini della definizioneagevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. 8.Stante l’estinzione parziale del processo per cessazione della materia del contendere e per il resto l’inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesionealla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , del c.d.

"dop- piocontributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15156 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], TI- ZIANAFRINO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamentedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,via Cosseria 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioniagevolate AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria,n.1239/4/2014 depositata il 4 dicembre 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, venivarespinto sia l’appello principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Savona n.91/1/2014 la quale aveva riunito e parzialmente ac- coltoi ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto quattro avvisi di ac- certamentoper IRAP, IRPEF, IVA e sanzioni 2009 emessi nei confronti dellasocietà e dei soci per versamenti e prelevamenti non giustificati ex artt.32 e 51 del d.P.R. n.600 del 1972 e omessa dichiarazione e documentazionedi operazioni imponibili. 2.La CTR confermava così integralmente la decisione di primo grado, laquale aveva rideterminato il reddito di impresa in misura inferiore a quelloaccertato, in Euro 107.177,84, con ri calcolo anche delle imposte conseguentie sanzioni al minimo edittale. Avversola decisione propongono ricorso i contribuenti per cinque mo- tivi,cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Nelle more, connota datata 9 marzo 2020 i contribuenti hanno proposto istanza di sospensionedel giudizio ex d.l. n.119 del 2018 per adesione alla defi- nizione agevolata. In data 4 dicembre 2020 l’Agenzia ha depositato istanzadi estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere. In data 17 febbraio 2021 i contribuenti hanno tra- smessovia PEC memoria ex art.380 bis primo comma cod. proc. civ. contenente istanza di sospensione del giudizio ex art.3 comma 6 del d.l. citato sino al termine di perfezionamento dei pagamenti previsti perla definizione agevolata . 3.La Corte ha preliminarmente rilevato che non congruente con la ma- teria del contendere è il contenuto della anteriore nota dell’Agenzia delleEntrate datata 4 dicembre 2020, che fa riferimento ad una ces- sazioneparziale della materia del contendere in riferimento ad atti im- positividiversi da quelli impugnati nel presente processo e anche rife- riti a diverso anno di imposta, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinche l’Agenzia prendesse posizione - previa eventuale interlocu- zionecon l’Agente della riscossione - sul fatto nuovo prospettato dai contribuenti,astrattamente idoneo a determinare la cessazione totale o parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamentonn. TL9021102791/2012 ( [OSCURATO:PERSONA] diGarbarino [OSCURATO:SOCIETA]. , anno imposta 2009), TL9012202826/2012 ([OSCURATO:PERSONA], quota 40%, anno imposta 2009), TL9012202844/2012([OSCURATO:PERSONA], quota 35%, anno imposta 2009), TL9012202852/2012([OSCURATO:PERSONA], quota 25%, anno imposta 2009). 4.Parte contribuente ha depositato da ultimo memoria ex art.380 - bis cod.proc. civ. , rendendo nota l’instaurazione di ulteriori procedimenti didefinizione agevolata da parte della società e dei soci ai sensi della legge197/22 e chiedendo l’estinzione del processo quanto alla so- cietàe la sospensione quanto ai soci in pendenza del piano di rateiz- zazione. Consideratoche: 5.Con memoria illustrativa depositata il 4.10.2023 parte contribuente rende noto che la società ricorrente si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 5.1. La società ha anche depositato contestualmente alla memoria la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica di tale domanda nonchéricevuta del versamento della prima ed unica rata, dichiarando che, allo stato, non è stato notificato alcundiniego della definizione. 5.2. Per i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella me- desima memoria si rende nota anche la presentazione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione della loro dichiarazione di adesione, ex art. 1 comma 231 e comma 249 Legge 197/22, alla definizione agevolata dei carichi relativi agli avvisi di accertamento nn. TL9012202826, TL9012202844, TL9012202852, già oggetto di precedente dichiara- zione ex art. 3 D.L 119/18. 5.3. I soci hanno dichiarato di voler adempiere al pagamento rateizzato dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata ed hanno, inoltre, dichiarato di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono la dichiarazione. Con comuni- cazione delle somme dovute per la definizione agevolata l’Agenzia delle Entrate ha indicato la tempistica dei pagamenti e l’ultimo rateo verrà a scadere il 30/11/2025. 6. In considerazione dell’autonomia sul piano processuale delle contro- versie instaurate dalla società e dai soci , con riferimento alla prima dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo parziale per cessazione della materia del contendere limitatamente all’atto impu- gnato, l’avviso di accertamento n. TL9021102791 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell’art. 1 comma 198 l egge 197/22. 7. Quanto alla posizione dei soci, visto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le dichiara- zioni il giudizio non va sospeso, ma,in parte qua, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interessealla decisione ex art.100 cod. proc. civ.. 7.1.Segue anche per questa parte del ricorso la compensazione delle spese di lite, perch é la documentazione versata agli atti dai contri- buenti attesta il sostenimento presente e futuro di oneri ai fini della definizioneagevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. 8.Stante l’estinzione parziale del processo per cessazione della materia del contendere e per il resto l’inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesionealla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , del c.d. "dop- piocontributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022,
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