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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14510/2026

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poli il 29/04/19733. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] el’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto perintervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per lerestanti posizioni, con declaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella pronuncia emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli, per quantoqui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nelresto la condanna degli imputati per i reati di cui ai capi A) (art. 416 cod. pen.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), B) (artt. 81, 110 e 473 cod. pen.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), C) (artt. 81, 110 e 474 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])e D) (81, 110 e 648 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Aruta3.1.

Violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 415-bis cod. proc. pen., inrelazione alla omessa notifica al codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’avvisodi conclusione delle indagini e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.Nonostante, infatti, la nomina del suddetto legale sia stata depositatanell’udienza di riesame, i destinatari dell’atto (i [OSCURATO:PERSONA] procedenti) e ilnumero di procedimento in epigrafe avrebbero reso evidente che il conferimentodel mandato non afferiva soltanto all’incidente cautelare.3.2.

Violazione dell’art. 416 cod. pen., in relazione all’affermazione diresponsabilità per il capo A).La piattaforma indiziaria a carico dell’imputata (che consisterebbe soltanto incinque intercettazioni, male interpretate dai giudici di merito, trascurando i vincolifamiliari che univano i dialoganti) non risulterebbe affatto idonea a dimostrare ilsuo stabile e fattivo inserimento nella compagine associativa.

Non inciderebbe sutali conclusioni la sua qualità di locataria dell’immobile adibito a calzaturificioclandestino (dato che il sequestro avvenne in quel luogo nel 2014 e lacontestazione fissa il tempus commissi delicti a partire dal 2016) e di socia diMagetas Sas (in ordine alla quale il Giudice per le indagini preliminari aveva giàrespinto la richiesta di sequestro preventivo; il coimputato [OSCURATO:PERSONA],d’altronde, aveva confermato di non aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]).3.3.

Violazione dell’art. 157 cod. pen.Per quanto l’associazione sia stata contestata «con condotta perdurante»,l’ultimo atto investigativo risalirebbe al 10 maggio 2018, i reati dovrebberoritenersi prescritti prima della pronuncia di appello.3.4.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.Le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate, indistintamenteper tutti i coimputati, sulla base di considerazioni meramente congetturali in ordinealla gravità dei fatti e all’intensità del dolo.4.

Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Aruta4.1.

Violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., con riferimentoall’omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle captazioni telefoniche eambientali.Non potrebbe ritenersi adeguata a giustificare tale assenza di motivazione lapossibilità di richiamare per relationem altri atti, dal momento che questi ultimisarebbero del tutto inconferenti rispetto agli odierni ricorrenti (non coinvolti nelsequestro del 2016, né in altro, relativo a merce contraffatta due anni addietro, eiscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. solo più tardi).4.2.

Violazione dell’art. 416 cod. pen., in relazione all’affermazione diresponsabilità per il delitto di cui al capo A).La pronuncia di condanna riposerebbe soltanto sull’attività intercettiva, i cuiesiti – anche a prescindere dalla già eccepita inutilizzabilità – sarebbero staticompletamente travisati, fraintendendo i riferimenti al laboratorio della Magetas(che operava lecitamente) e riferendoli a una presunta illecita attività dicontraffazione.

Tale carenza probatoria non potrebbe dirsi superata neppuredall’esiguo materiale sottoposto a vincolo reale nel 2018, insufficiente a dimostrarela sussistenza di una stabile organizzazione.4.3.

Violazione dell’art. 157 cod. pen, con riferimento ai capi B) e C).La contestazione ha per riferimento una «condotta continuativa e perdurante»incompatibile con la natura di reati istantanei propria dei due delitti.

Dal momentoche l’ultimo atto investigativo risalirebbe al 10 maggio 2018, i reati dovrebberoritenersi prescritti prima della pronuncia di appello.4.4.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. (motivo formulato in termini dipressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).5.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi generici (laddove silimitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudicipuntualmente disattese, con motivazione del tutto adeguata, in alcun modosottoposta ad argomentata confutazione), non consentiti (nella parte in cuisollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie) e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Aruta2.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Come già chiarito dalla Corte partenopea, la nomina del difensore di fiduciada parte dell’indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiegaalcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dalprimo (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Tubello, Rv. 288217-01; Sez. 3, n. 2199del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 1, n. 38648 del18/09/2008, Narcisio, Rv. 241303-01).Tale principio non è inciso, nel caso di specie, dall’asserito inserimento delnumero di registro generale (cfr., in termini, Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015,Zanoli, Rv. 264181-01) e dei nominativi dei sostituti procuratori della Repubblicatitolari del fascicolo, dati evidentemente necessari per individuare il procedimentoanche davanti al giudice dell’impugnazione cautelare.2.2.

Il secondo motivo è meramente fattuale e rivalutativo.Con motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con la piattaformaistruttoria (e, pertanto, incensurabile in questa sede), entrambi i giudici di meritohanno, preliminarmente, accertato la sussistenza dell’associazione (pp. 6-8) e poichiarito il consapevole e rilevante apporto causale offerto dall’indagata, sulla basedi plurime conversazioni che evidenziavano l’estraneità alla diretta attività diproduzione e vendita, ma il pieno inserimento nell’organizzazione criminale,gestendo piccoli flussi di cassa, restando sempre pienamente aggiornatasull’andamento degli affari, fungendo da prestanome del marito quale conduttricedello stabile adibito ad opificio clandestino, risultando anche socia di Magestas,impresa lecita, ma inattiva da tempo, utilizzata come schermo formale per le2.3.

Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.In primo luogo, i profili di gravame riferiti alla già intervenuta prescrizioneappaiono sollevati in maniera oltremodo generica, poiché avrebbero dovuto essereadeguatamente precisati quanto alla compiuta rappresentazione dell’interasequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cuiaccertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez.2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione inordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024,dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv.259181-01).In ogni caso, la contestazione, nella forma cosiddetta “aperta”, di un reatopermanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza diprimo grado (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01; Sez. 6,n. 16561 del 15/03/2016, I., Rv. 266927-01; Sez. 6, n. 33220 del 22/07/2015,M., Rv. 264429-01).

Nel caso di specie, non emerge, né è allegato dalla ricorrente,che l’affectio societatis e l’operatività del gruppo siano venute meno (essendostata, peraltro, protratta anche dopo precedenti interventi della polizia giudiziaria,come si nota in sentenza); in difetto di allegazioni e risultanze di segno contrario,vale, pertanto, il principio di cessazione della condotta con la sentenza delTribunale.L’atto di impugnazione, d’altronde, neppure ha tenuto conto del raddoppio deitermini previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. per i reati di cui all’art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen. (tra i quali è ricompreso anche il delitto diassociazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere delitti previstidagli artt. 473 e 474 cod. pen.).2.4.

Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.La Corte di appello, da un lato, valuta negativamente la complessiva entitàdei fatti, come evidenziata dal cospicuo giro d’affari, e l’intensità del dolo, resapalese dalla prosecuzione delle condotte anche dopo i controlli e i sequestri subiti(così ottemperando al proprio onere motivazionale, per il quale è sufficiente ilriferimento a quanto ritenuto rilevante; cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269-01), e, dall’altro, sottolinea la mancanza di elementi favorevolmentespendibili (non allegati neppure nel presente giudizio, di modo che da tale assenzalegittimamente deriva il diniego; cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv.195339-01).3.

Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Aruta3.1.

Il primo e il secondo motivo sono reiterativi e manifestamente infondati.La sentenza impugnata ha escluso correttamente la carenza motivazionale deidecreti di autorizzazione, anche alla stregua dell’art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, che richiede non“gravi”, bensì “sufficienti” indizi di reato, ampiamente emersi durante le indagini,e non di reità degli odierni imputati, la cui posizione solo successivamente èemersa con sufficiente chiarezza (p. 5).Le conclusioni sono del tutto conformi ai principi di diritto espressi da questaCorte regolatrice in tema di “doppio binario” per i reati di criminalità organizzata(tra cui rientra anche il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.; cfr. Sez.

U, n. 26889del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01) e di motivazione per relationempossibile anche nei decreti autorizzativi, quando in essi il giudice faccia richiamoalle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della poliziagiudiziaria (Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939-01; Sez. 5, n.36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01).A fronte di ciò, i ricorrenti muovono solo doglianze generiche, prive di ogniriferimento agli specifici atti asseritamente viziati e alla loro incidenza sullacomplessiva tenuta logica del discorso giustificativo, così restando ancheinottemperanti alla cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini,Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv.278123-01).

Peraltro, i giudici di appello avevano ampiamente sottolineato,l’eterogenea composizione del materiale probatorio, non limitato al solocompendio intercettivo, come dedotto dai ricorrenti, ma costituito anche dalleindagini anche sul campo, con il monitoraggio Gps degli allora indagati,acquisizioni documentali e con plurimi sequestri di macchinari sofisticati e dimigliaia di articoli e confezioni, oltre alle dichiarazioni confessorie del coimputatoArmando [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 6-8).La scrupolosa ricostruzione dei fatti che ne è stata tratta risulta impermeabileallo scrutinio di legittimità.In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenzadel giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato nel giudizio dicassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01).3.2.

Il terzo motivo è insuperabilmente generico.La formulazione dell’eccezione di prescrizione non risulta articolata in terminisufficientemente specifici, per quel che attiene innanzitutto alla ricostruzione dellavicenda storica e processuale, analogamente a quanto già stigmatizzato al § 2.3,cui si rinvia.La genericità delle doglianze, inoltre, assume un ulteriore particolare rilievoper quanto attiene alla perimetrazione temporale delle condotte contestate sub B)e C).

I giudici di merito, infatti, hanno ricondotto, per quanto qui rileva, i fattistorici alle due fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., facendocorrettamente leva sul discrimine della concreta immissione dei prodotti nelcircuito commerciale e, soprattutto, considerando le condotte di contraffazione equelle di detenzione per la vendita, come due singoli delitti unitari,ininterrottamente protrattisi dal 2016 sino all’intervento degli operanti (sentenzadi primo grado, pp. 14-16,

74. La rubrica imputativa era costruita comecontestazione “aperta”, con riferimento a «condotta continuativa e perdurante»);di conseguenza, la dosimetria della pena ha considerato solo la continuazionecosiddetta “esterna” tra i vari capi di imputazione, senza prendere minimamentein considerazione un’eventuale continuazione “interna”, nonostante l’ipotesiaccusatoria postulasse l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.(sentenza di primo grado, p. 83).

Tutta questa problematica, decisiva per ilcomputo del termine prescrizionale, è stata completamente obliterata dairicorrenti.In relazione ai due delitti di cui ai capi B) e C), d’altronde, accedendo allastessa tesi difensiva che fissa il dies a quo sulla base dell’«ultimo atto investigativo,[…] individuato nel sequestro effettuato in data 10 maggio 2018», opererebbeappieno la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art.159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,trattandosi di reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175-01).

Neppure tale questione, peraltro, è stata minimamenteaffrontata nell’atto di impugnazione.3.3.

Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, per le medesimeragioni già illustrate al precedente paragrafo

2.4.4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
poli il 29/04/19733. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] el’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto perintervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per lerestanti posizioni, con declaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella pronuncia emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli, per quantoqui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nelresto la condanna degli imputati per i reati di cui ai capi A) (art. 416 cod. pen.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), B) (artt. 81, 110 e 473 cod. pen.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), C) (artt. 81, 110 e 474 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])e D) (81, 110 e 648 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Aruta3.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 415-bis cod. proc. pen., inrelazione alla omessa notifica al codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’avvisodi conclusione delle indagini e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.Nonostante, infatti, la nomina del suddetto legale sia stata depositatanell’udienza di riesame, i destinatari dell’atto (i [OSCURATO:PERSONA] procedenti) e ilnumero di procedimento in epigrafe avrebbero reso evidente che il conferimentodel mandato non afferiva soltanto all’incidente cautelare.3.2. Violazione dell’art. 416 cod. pen., in relazione all’affermazione diresponsabilità per il capo A).La piattaforma indiziaria a carico dell’imputata (che consisterebbe soltanto incinque intercettazioni, male interpretate dai giudici di merito, trascurando i vincolifamiliari che univano i dialoganti) non risulterebbe affatto idonea a dimostrare ilsuo stabile e fattivo inserimento nella compagine associativa. Non inciderebbe sutali conclusioni la sua qualità di locataria dell’immobile adibito a calzaturificioclandestino (dato che il sequestro avvenne in quel luogo nel 2014 e lacontestazione fissa il tempus commissi delicti a partire dal 2016) e di socia diMagetas Sas (in ordine alla quale il Giudice per le indagini preliminari aveva giàrespinto la richiesta di sequestro preventivo; il coimputato [OSCURATO:PERSONA],d’altronde, aveva confermato di non aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]).3.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen.Per quanto l’associazione sia stata contestata «con condotta perdurante»,l’ultimo atto investigativo risalirebbe al 10 maggio 2018, i reati dovrebberoritenersi prescritti prima della pronuncia di appello.3.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.Le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate, indistintamenteper tutti i coimputati, sulla base di considerazioni meramente congetturali in ordinealla gravità dei fatti e all’intensità del dolo.4. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Aruta4.1. Violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., con riferimentoall’omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle captazioni telefoniche eambientali.Non potrebbe ritenersi adeguata a giustificare tale assenza di motivazione lapossibilità di richiamare per relationem altri atti, dal momento che questi ultimisarebbero del tutto inconferenti rispetto agli odierni ricorrenti (non coinvolti nelsequestro del 2016, né in altro, relativo a merce contraffatta due anni addietro, eiscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. solo più tardi).4.2. Violazione dell’art. 416 cod. pen., in relazione all’affermazione diresponsabilità per il delitto di cui al capo A).La pronuncia di condanna riposerebbe soltanto sull’attività intercettiva, i cuiesiti – anche a prescindere dalla già eccepita inutilizzabilità – sarebbero staticompletamente travisati, fraintendendo i riferimenti al laboratorio della Magetas(che operava lecitamente) e riferendoli a una presunta illecita attività dicontraffazione. Tale carenza probatoria non potrebbe dirsi superata neppuredall’esiguo materiale sottoposto a vincolo reale nel 2018, insufficiente a dimostrarela sussistenza di una stabile organizzazione.4.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen, con riferimento ai capi B) e C).La contestazione ha per riferimento una «condotta continuativa e perdurante»incompatibile con la natura di reati istantanei propria dei due delitti. Dal momentoche l’ultimo atto investigativo risalirebbe al 10 maggio 2018, i reati dovrebberoritenersi prescritti prima della pronuncia di appello.4.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. (motivo formulato in termini dipressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi generici (laddove silimitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudicipuntualmente disattese, con motivazione del tutto adeguata, in alcun modosottoposta ad argomentata confutazione), non consentiti (nella parte in cuisollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie) e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Aruta2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Come già chiarito dalla Corte partenopea, la nomina del difensore di fiduciada parte dell’indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiegaalcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dalprimo (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Tubello, Rv. 288217-01; Sez. 3, n. 2199del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 1, n. 38648 del18/09/2008, Narcisio, Rv. 241303-01).Tale principio non è inciso, nel caso di specie, dall’asserito inserimento delnumero di registro generale (cfr., in termini, Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015,Zanoli, Rv. 264181-01) e dei nominativi dei sostituti procuratori della Repubblicatitolari del fascicolo, dati evidentemente necessari per individuare il procedimentoanche davanti al giudice dell’impugnazione cautelare.2.2. Il secondo motivo è meramente fattuale e rivalutativo.Con motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con la piattaformaistruttoria (e, pertanto, incensurabile in questa sede), entrambi i giudici di meritohanno, preliminarmente, accertato la sussistenza dell’associazione (pp. 6-8) e poichiarito il consapevole e rilevante apporto causale offerto dall’indagata, sulla basedi plurime conversazioni che evidenziavano l’estraneità alla diretta attività diproduzione e vendita, ma il pieno inserimento nell’organizzazione criminale,gestendo piccoli flussi di cassa, restando sempre pienamente aggiornatasull’andamento degli affari, fungendo da prestanome del marito quale conduttricedello stabile adibito ad opificio clandestino, risultando anche socia di Magestas,impresa lecita, ma inattiva da tempo, utilizzata come schermo formale per le2.3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.In primo luogo, i profili di gravame riferiti alla già intervenuta prescrizioneappaiono sollevati in maniera oltremodo generica, poiché avrebbero dovuto essereadeguatamente precisati quanto alla compiuta rappresentazione dell’interasequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cuiaccertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez.2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione inordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024,dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv.259181-01).In ogni caso, la contestazione, nella forma cosiddetta “aperta”, di un reatopermanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza diprimo grado (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01; Sez. 6,n. 16561 del 15/03/2016, I., Rv. 266927-01; Sez. 6, n. 33220 del 22/07/2015,M., Rv. 264429-01). Nel caso di specie, non emerge, né è allegato dalla ricorrente,che l’affectio societatis e l’operatività del gruppo siano venute meno (essendostata, peraltro, protratta anche dopo precedenti interventi della polizia giudiziaria,come si nota in sentenza); in difetto di allegazioni e risultanze di segno contrario,vale, pertanto, il principio di cessazione della condotta con la sentenza delTribunale.L’atto di impugnazione, d’altronde, neppure ha tenuto conto del raddoppio deitermini previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. per i reati di cui all’art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen. (tra i quali è ricompreso anche il delitto diassociazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere delitti previstidagli artt. 473 e 474 cod. pen.).2.4. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.La Corte di appello, da un lato, valuta negativamente la complessiva entitàdei fatti, come evidenziata dal cospicuo giro d’affari, e l’intensità del dolo, resapalese dalla prosecuzione delle condotte anche dopo i controlli e i sequestri subiti(così ottemperando al proprio onere motivazionale, per il quale è sufficiente ilriferimento a quanto ritenuto rilevante; cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269-01), e, dall’altro, sottolinea la mancanza di elementi favorevolmentespendibili (non allegati neppure nel presente giudizio, di modo che da tale assenzalegittimamente deriva il diniego; cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv.195339-01).3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Aruta3.1. Il primo e il secondo motivo sono reiterativi e manifestamente infondati.La sentenza impugnata ha escluso correttamente la carenza motivazionale deidecreti di autorizzazione, anche alla stregua dell’art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, che richiede non“gravi”, bensì “sufficienti” indizi di reato, ampiamente emersi durante le indagini,e non di reità degli odierni imputati, la cui posizione solo successivamente èemersa con sufficiente chiarezza (p. 5).Le conclusioni sono del tutto conformi ai principi di diritto espressi da questaCorte regolatrice in tema di “doppio binario” per i reati di criminalità organizzata(tra cui rientra anche il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.; cfr. Sez. U, n. 26889del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01) e di motivazione per relationempossibile anche nei decreti autorizzativi, quando in essi il giudice faccia richiamoalle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della poliziagiudiziaria (Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939-01; Sez. 5, n.36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01).A fronte di ciò, i ricorrenti muovono solo doglianze generiche, prive di ogniriferimento agli specifici atti asseritamente viziati e alla loro incidenza sullacomplessiva tenuta logica del discorso giustificativo, così restando ancheinottemperanti alla cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini,Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv.278123-01). Peraltro, i giudici di appello avevano ampiamente sottolineato,l’eterogenea composizione del materiale probatorio, non limitato al solocompendio intercettivo, come dedotto dai ricorrenti, ma costituito anche dalleindagini anche sul campo, con il monitoraggio Gps degli allora indagati,acquisizioni documentali e con plurimi sequestri di macchinari sofisticati e dimigliaia di articoli e confezioni, oltre alle dichiarazioni confessorie del coimputatoArmando [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 6-8).La scrupolosa ricostruzione dei fatti che ne è stata tratta risulta impermeabileallo scrutinio di legittimità.In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenzadel giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato nel giudizio dicassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01).3.2. Il terzo motivo è insuperabilmente generico.La formulazione dell’eccezione di prescrizione non risulta articolata in terminisufficientemente specifici, per quel che attiene innanzitutto alla ricostruzione dellavicenda storica e processuale, analogamente a quanto già stigmatizzato al § 2.3,cui si rinvia.La genericità delle doglianze, inoltre, assume un ulteriore particolare rilievoper quanto attiene alla perimetrazione temporale delle condotte contestate sub B)e C). I giudici di merito, infatti, hanno ricondotto, per quanto qui rileva, i fattistorici alle due fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., facendocorrettamente leva sul discrimine della concreta immissione dei prodotti nelcircuito commerciale e, soprattutto, considerando le condotte di contraffazione equelle di detenzione per la vendita, come due singoli delitti unitari,ininterrottamente protrattisi dal 2016 sino all’intervento degli operanti (sentenzadi primo grado, pp. 14-16, 74. La rubrica imputativa era costruita comecontestazione “aperta”, con riferimento a «condotta continuativa e perdurante»);di conseguenza, la dosimetria della pena ha considerato solo la continuazionecosiddetta “esterna” tra i vari capi di imputazione, senza prendere minimamentein considerazione un’eventuale continuazione “interna”, nonostante l’ipotesiaccusatoria postulasse l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.(sentenza di primo grado, p. 83). Tutta questa problematica, decisiva per ilcomputo del termine prescrizionale, è stata completamente obliterata dairicorrenti.In relazione ai due delitti di cui ai capi B) e C), d’altronde, accedendo allastessa tesi difensiva che fissa il dies a quo sulla base dell’«ultimo atto investigativo,[…] individuato nel sequestro effettuato in data 10 maggio 2018», opererebbeappieno la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art.159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,trattandosi di reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175-01). Neppure tale questione, peraltro, è stata minimamenteaffrontata nell’atto di impugnazione.3.3. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, per le medesimeragioni già illustrate al precedente paragrafo 2.4.4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 14510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris