CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MOZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, che ha confermato la sentenza del locale giudice di pace, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata pronuncia dell'estinzione del reato per effetto della condotta riparatoria di cui all'art. 35 del Decr. Leg.vo n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, perché - da un lato - per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per la riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, sicché, in caso d'inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato (da ultimo, sez.4, n. 47007 del 08/11/2022, Amorini, Rv.284009) e l'istanza, corredata da un'offerta ristoratoria del 22 gennaio 2020, è stata presentata tardivamente, dopo l'udienza di comparizione di cui all'art. 29 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 e più precisamente in occasione della quarta udienza utile - il 29 gennaio 2020 - quando la persona offesa si era già costituita parte civile all'udienza del 25 novembre 2019; osservato - sotto altro profilo - che non è dato cogliere la rilevanza, nel presente processo, della questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso perché l'offerta riparatoria, valutata incongrua dalla parte civile, non è stata neppure ritenuta astrattamente idonea, dalle sentenze del doppio grado, ad integrare i presupposti della causa estintiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]