CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barone;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 901/2023 depositatail 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/20261. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 901/2023, pubblicata il27 marzo 2023, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale diRoma, ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] eToscana, volta a sentir dichiarare l’illegittimità del termine apposto a unaserie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto,rinnovati per oltre sei anni.La Corte territoriale ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavorosubordinato unitario dal 26 giugno 2012 al 30 aprile 2015 e hacondannato l’Istituto al pagamento delle differenze retributive e del TFR,nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenzialeper l’intero periodo.2. L’Istituto ricorre per la cassazione della sentenza di secondo gradosulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 2935, 2948 c.c., per avere la Corte territorialedisatteso l’eccezione di parziale prescrizione dei crediti vantati dallaPizzariello, non considerando che il primo atto interruttivo è stato ricevutoil 6 giugno 2019, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado.Ogni pretesa retributiva relativa al periodo anteriore al quinquennioprecedente sarebbe da considerare prescritta.2. Il motivo è fondato.Non è contestato che il primo atto interruttivo della prescrizione sia statoil ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così come non ècontestato che l’Istituto ricorrente sia un ente pubblico, cui si applicapertanto la disciplina del pubblico impiego privatizzato.Numero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026Su queste basi, e alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unitedi questa Corte con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023, i creditimaturati in costanza di rapporto prima del quinquennio anteriore allanotifica del primo atto interruttivo sono da considerare prescritti.3. Nel pubblico impiego privatizzato, infatti, la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso delrapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli chematurano alla cessazione, a partire da tale data, perché non èconfigurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione.La controricorrente eccepisce che nella specie la natura subordinata delrapporto di lavoro è stata accertata solo all’esito del giudizio di merito,mentre i contratti che si sono susseguiti tra le parti avevano la vesteformale di contratti di lavoro autonomo.Troverebbe pertanto applicazione la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenzadi un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro erimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratoreformalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciutocome subordinato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017,Sez. L, Sentenza n. 29981 del 13/10/2022).4. L’eccezione deve essere rigettata, in quanto fa leva su unorientamento di legittimità relativo al lavoro privato, che non trovaapplicazione nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro tra le stesse partinell’ambito del pubblico impiego privatizzato, sia che si tratti di contrattisubordinati a termine, sia che si tratti di contratti di lavoro formalmenteautonomi, rispetto ai quali sia chiesto accertarsi la natura subordinata delrapporto in concreto intercorso.Almeno a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003,sulla scorta di Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, la giurisprudenza diquesta Corte esclude che il lavoratore pubblico titolare di rapporti diNumero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026lavoro temporaneo con la Pubblica amministrazione versi in unacondizione di metus confrontabile con quella del titolare di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato privo di stabilità.Ciò in quanto «il contratto a termine ha una propria tipicaregolamentazione ed una specifica tutela contro la risoluzione arbitrariaante tempus, suscettibile in qualche misura di presentarsi come piùfavorevole rispetto a quella prevista nel caso di rapporto a tempoindeterminato, vedendosi comunque il lavoratore assicurato iltrattamento economico sino alla cessazione fisiologica del rapporto allascadenza del termine. Garanzia quest'ultima non sempre rinvenibile,invece, con identico contenuto nel contratto a tempo indeterminato nelquale la risoluzione può avvenire anche a breve distanza dall'assunzione,con peculiari ricadute sul metus e sull'intero atteggiamento psicologicodel lavoratore, certamente differenziate rispetto a quelle derivanti dalcontratto a termine. È bene ribadire, dunque, ancora una volta seppurecon altre parole, che quel metus, ritenuto motivo decisivo per addivenirealla ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale, presupponel'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non siaprevista alcuna garanzia di continuità. Nel contratto a termine, di contro,posto che il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenutoin vita sino alla scadenza concordata e che l'eventuale risoluzione antetempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non ènemmeno configurabile quel metus costituente ragione giustificatricedella regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempoindeterminato non assistito dal regime di stabilità reale» (Cass., Sez. U,n. 575 del 2003).Tali principi sono stati poi più volte ribaditi.In generale, si è così affermato: «ciò che va apprezzato per escludere ladecorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la meraprecarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizioneNumero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubblicheamministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene inquello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico,istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e diimparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoliorganizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazionedell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cuidiscrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, incondizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridottarispetto a quella che può esercitare il datore privato» (Cass., Sez. L,Sentenza n. 10219 del 20/05/2020, la quale richiama i precedenticostituiti da Cass., Sez. L, Sentenza n. 20918 del 05/08/2019, Sez. L,Ordinanza n. 12161 del 16/05/2017).Con specifico riferimento all’ipotesi che oggi ricorre, si è detto: «ilprincipio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavorova ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavorostipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoroautonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata,ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore dellavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogniaspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione delrapporto suscettibile di tutela» (Cass., Sez. L., Sentenza n. 35676 del19/11/2021).Non può dirsi pertanto conforme a diritto la sentenza impugnata, laquale ha applicato al lavoro pubblico principi a esso estranei, richiamandoprecedenti di questa Corte concernenti la successione di plurimi rapportidi lavoro privato.Quanto al precedente invocato dalla difesa della lavoratrice in sede dicontroricorso (Cass. n. 6051 del 2023), si tratta in realtà dell’ordinanzaNumero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026interlocutoria con cui questa Sezione ha rimesso la questionedell’estensione delle regole sulla prescrizione al pubblico impiegoprivatizzato al Primo presidente della Corte di cassazione, per la suaeventuale rimessione alle Sezioni unite.Sennonché, la citata sentenza delle Sezioni unite n. 36197 del 2023 haribadito l’orientamento che si era consolidato nei termini appenariassunti.Le Sezioni unite hanno infatti escluso che quell’orientamento fossemeritevole di revisione per il solo fatto che nel frattempo Cass., Sez. L,Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 - nel mutato regime della tutelacontro i licenziamenti nel settore privato di cui alla legge n. 92 del 2012 eal d.lgs. n. 23 del 2015 – avesse affermato la decorrenza, per tutti i dirittinon prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, deltermine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro; è stato infattiribadito «l’inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione delcittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione,nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratorepubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che siarticola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato edequilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi,orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Statocostituzionale di diritto … Il rappresentato assetto ordinamentale di dirittie di poteri, tutelato dai reciproci controlli di garanzia, assicurapienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi dipatologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazioneeccezionale dall’ordinario andamento fisiologico), attraverso laresponsabilità diretta dei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli entipubblici … secondo le leggi penali, civili e amministrative” per gli “atticompiuti in violazione di diritti” (con estensione, in tali casi, dellaNumero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citatoart. 28 Cost. … Tanto chiarito e in più specifico riferimento allareiterazione della contrattazione a tempo determinato – tenuto ancheconto di quanto osservato dal P.G. in ordine alla mancanza di prova diuna “prassi” di “stabilizzazioni” da parte della P.A., a fronte di unanormativa limitativa del ricorso alla contrattazione a tempo determinato edi un suo obbligo di periodica informazione alle organizzazioni sindacalisulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, per combatterne gli abusi (dalpenultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sua requisitoria) –queste Sezioni Unite ritengono di non poter accogliere la propostadell’ordinanza interlocutoria di rilettura e di ampliamento del concetto dimetus, in asimmetria con quanto costantemente ritenuto dal giudicecostituzionale e di legittimità. Al riguardo, appare pure ostativa la correttaqualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) delmancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore.Contrariamente al primo, che si colloca all’interno di un rapporto di lavorofonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizionegiuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, ilmancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un“timore” siffatto, quanto piuttosto) un’apprensione, che, per quantomeritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una meraaspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica»(punti 11 e ss. di Cass., Sez. U, n. 36197 del 2023).Alla luce di queste affermazioni (ribadite in tempi più recenti ad es. daCass., Sez. L, Ordinanze nn. 11622 e 11628 del 30/04/2024, Ordinanzan. 21584 del 27/07/2025, Ordinanza n. 27769 del 17/10/2025, nellacontigua ipotesi del lavoro socialmente utile e per pubblica utilità di cuisia accertata la natura subordinata in base alle modalità concrete disvolgimento del rapporto), deve escludersi che nel pubblico impiegoprivatizzato i vizi che attengono alla costituzione del rapporto possanoNumero registro generale 12538/2023Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 25710/2026Data pubblicazione 22/09/2026generare, in assenza ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 di un orizzontedi stabilizzazione del rapporto, un timore di far valere le proprie ragionidurante lo svolgimento del rapporto meritevole di tutela attraverso ildifferimento del dies a quo della prescrizione.A proposito dei contratti di lavoro autonomo conclusi dalle Pubblicheamministrazioni ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, va poi rammentatoche, qualora il lavoratore deduca l’illegittimità dei termini apposti aicontratti formalmente autonomi e la loro abusiva reiterazione,l’accertamento della natura subordinata della prestazione determineràl’attrazione del rapporto nella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs.n. 165 del 2001.Ciò comporta, in base al comma 5 di tale disposizione, non solo che illavoratore può avere diritto al risarcimento del danno da abusivareiterazione (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10409 del20/04/2026), ma anche l’operare del divieto di costituzione di unrapporto a tempo indeterminato e dunque l’assenza ab origine di quellaprospettiva di stabilizzazione del rapporto: ciò, come visto, esclude allaradice la possibilità di ipotizzare un metus rilevante ai fini del decorsodella prescrizione.Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])