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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18947/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto con l'unico motivo di ricorso si contesta la configurabilità del reato contestato al prevenuto muovendo da una indicazione in fatto (la realizzazione della condotta materiale successivamente al completamento dell'attività qualificata da parte della persona offesa) apertamente smentita dalla ricostruzione della vicenda a giudizio operata dai giudici del merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente con l'appello né con il ricorso che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto con l'unico motivo di ricorso si contesta la configurabilità del reato contestato al prevenuto muovendo da una indicazione in fatto (la realizzazione della condotta materiale successivamente al completamento dell'attività qualificata da parte della persona offesa) apertamente smentita dalla ricostruzione della vicenda a giudizio operata dai giudici del merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente con l'appello né con il ricorso che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 18947/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris