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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13018/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030K68X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e dichiarato inammissibile l'istanza subordinata di restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Como del 27/3/2018, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 21/12/2020, divenuta irrevocabile il 9/9/2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 295 e 296 c.p.p.

Si lamenta la nullità del decreto di latitanza per incompletezza delle ricerche, con conseguente nullitàdella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti successivi e della dichiarazione di assenza.

Il ricorrente sostiene che il decreto di latitanza si fonda su un verbale di vane ricerche sintetico e su indagini incomplete.

In particolare, ia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di interrogare le banche dati (DAP, CED, SDI, SIS, INTERPOL) e, soprattutto, di effettuare ricerche all'estero, specificamente in Albania presso l'abitazione del padre dell'imputato.

Tale luogo era stato indicato dalla sorella del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (o Momoza), la quale, rintracciata presso la residenza italiana, aveva riferito che il fratello si era recato in Albania "a far visita al padre".

La difesa argomenta che la residenza in Italia era "meramente formale", poiché dalle intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] viveva prevalentemente in Albania.

Pertanto, le ricerche nel suo paese natale, in un luogo determinato o facilmente determinabile, erano non solo possibili ma doverose.

La p.g. avrebbe agito con negligenza non chiedendo alla sorella l'indirizzo preciso del padre in Albania, impedendo così l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale.

La motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto le ricerche "complete, adeguate ed esaustive" e "generiche" le indicazioni fornite dalla sorella del condannato, sarebbe fondata sull'errato presupposto di una stabile residenza del ricorrente in Italia e non terrebbe conto della negligenza della p.g. nell'approfondire le informazioni ricevute. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione 296 c.p.p., 6 CEDU e 111 Cost.

Si deduce la nullità del decreto di latitanza per mancanza del presupposto della volontaria sottrazione alla custodia cautelare, con conseguente nullità degli atti successivi e della dichiarazione di assenza.

Il ricorrente afferma che non esistono elementi oggettivi da cui desumere che egli fosse a conoscenza dell'indagine a suo carico e che si sia volontariamente sottratto alla misura cautelare.

Non era mai stato identificato, perquisito o arrestato per i fatti di causa né era condivisibile l'argomentazione utilizzata dalla Corte d'appello per desumere la conoscenza del procedimento, fondata sugli arresti dei corrieri Petrocelli e Roli e sul sequestro di stupefacente.

La difesa contesta il processo inferenziale della Corte territoriale evidenziando che: gli arresti dei due corrieri risalgono a molto tempo prima (luglio 2013 e gennaio 2014) rispetto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (febbraio 2015); non vi è prova che il ricorrente conoscesse Petrocelli; le intercettazioni rivelavano solamente che U ricorrente sapeva che Roli era stato fermato e rilasciato il 24 dicembre 2013 e non anche che il 7 gennaio 2014 il corriere era stato arrestato e la droga che trasportava sequestrata, circostanza che risulta smentita dal rientro in Italia di [OSCURATO:PERSONA] "intorno al 19 gennaio 2014"; la sorella del ricorrente aveva effettivamente assistito a una perquisizione in occasione dell'esecuzione di una misura cautelare a carico di coinciagati ma non vi era prova che ne avesse informato il fratello; 2l'arresto in Spagna di [OSCURATO:PERSONA] co..pone contro la ricostruzione della Corte territoriale.

La difesa sostiene che, sebbene la volontarietà della sottrazione alla custodia cautelare possa fondarsi su presunzioni, queste devono basarsi su fatti idonei e non su "mere presunzioni logiche prive di riscontri oggettivi".

Si richiama, inoltre, la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Cassazione, "con sentenza 28684-21", aveva annullato la sentenza di condanna proprio per l'assenza di elementi certi sulla volontaria sottrazione.

L'epilogo cui la difesa perviene, quindi, è che il decreto di latitanza era nullo, per mancanza dei presupposti da cui poter desumere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto all'ordinanza di custodia cautelare, e che tale nullità aveva determinato la nullità assoluta delle notificazioni degli atti introduttivi dellludienza preliminare e della citazione a dibattimento, tutte eseguite presso un difensore di ufficio, e, quindi di tutte le sentenze successivamente pronunciate, in quanto il ricorrente, per causa a lui non imputabile, non era stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile risultando le censure in cui si articola non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate, 1.1 L'ordinanza, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le ricerche ai fini della latitanza non devono necessariamente comprendere quelle previste per la dichiarazione di irreperibilità, incluse le ricerche all'estero, a meno che non emergano "concreti elementi, che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata" (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 - 01;Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315 - 01), ha desunto l'esaustività delle ricerche prodromiche alla dichiarazione di latitanza considerando che: [OSCURATO:PERSONA] era residente in Italia; le dichiarazioni rese dalla sorella quando gli agenti di polizia giudiziaria si erano recati presso l'abitazione che la donna condivideva con [OSCURATO:PERSONA] per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere erano generiche, in quanto non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla località albanese dove dimorava il padre, e, comunque, rivelavano l'occasionalità e la temporaneità della permanenza in Albania del ricorrente.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che, in assenza di elementi che provavano "la stabile collocazione di [OSCURATO:PERSONA] nel paese di origine", non vi era "alcun fondato presupposto per esigere dalla polizia giudiziaria l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale". 1.2 Le conclusioni dell'ordinanza perviene in ordine alla legittimità del provvedimento di latitanza sono in linea con l'insegnamento delle Sezioni unite e della giurisprudenza 3successiva, innanzi richiamata, e risultano fondate su elementi di fatto precisi e congrui la cui valenza significativa resiste alle censure difensive.

Il dato secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nel 2015, solo formalmente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] risulta indimostrato ma contrasta con le stesse dichiarazioni reselPirraci che il 10/3/2015, agli agenti recatisi nell'abitazione di via del Lambrusco n. 1 di Bastiglia, ove [OSCURATO:PERSONA] risultava residente, non dichiarò che il fratello era residente o domiciliato o dimorante stabilmente in Albania, ma solo che vi si era recato temporaneamente per far visita al padre.

Del tutto indimostrato, ancora, risulta l'assunto secondo cui la donna sarebbe stata in grado di indicare il luogo in Albania ove si trovava [OSCURATO:PERSONA] se solo gli agenti glielo avessero richiesto né è dato comprendere perché, comunque, una tale informazione avrebbe permesso il rintraccio dell' all'epoca indagato, considerato che la causale dell'allontanamento dal luogo di residenza rendeva verosimile una permanenza nell'abitazione del genitore assai limitata nel tempo e che, anni dopo, il condannato è stato arrestato in Spagna. 1.3 Non può, quindi, che concludersi che gli argomenti difensivi, sebbene formalmente prospettati come violazioni di legge processuale, si risolvono nella loro sostanza in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, senza individuare fratture logiche che ne rivelino la manifesta illogicità, operazione preclusa in sede di legittimità

2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità condividendo con il precedente le medesime deficienze.

Anche la doglianza sulla carenza del presupposto della volontaria sottrazione all'ordinanza custodiale mira, infatti, a una non consentita rilettura del quadro probatorio.

La Corte d'appello ha basato la presunzione di volontaria sottrazione su una pluralità di elementi fattuali, analiticamente esposti e logicamente connessi tra loro.

In particolare, ha valorizzato: il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'importazione di stupefacente affidata al corriere Roli, che aveva visto il ricorrente sovrintendere alle attività dei complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], fornendo loro, in occasione del controllo cui il corriere era stato sottoposto il 24/12/2013, informazioni di cui solo l'organizzatore dell'importazione della droga che sarebbe stata sequestrata il 7/1/2014 poteva disporre; la "sicura conoscenza" da parte del ricorrente del fermo del corriere Roli, del sequestro del carico e del successivo arresto, desunto dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'organizzatore del viaggio del corriere; la presenza di [OSCURATO:PERSONA], coabitante con [OSCURATO:PERSONA], a una perquisizione domiciliare eseguita in occasione dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri coindagati.

Da questi elementi, il giudice di merito ha desunto, con un percorso argomentativo privo di fratture logiche, la consapevolezza dei ricorrente circa l'esistenza di indagini a suo carico 4e la conseguente "fondata presun.none che un ordIne di arresto potesse essere indirizzato anche nei di lui confronti". 2.1 Ognuno degli elementi probatori valorizzati nell'ordinanza sono stati oggetto delle censure difensive che, tuttavia, si rilevano inidonee a intaccarne la valenza significativa. 2.1.1 In ordine all'arresto di Roli si sottolinea che era avvenuto quattordici mesi prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che non vi era prova che quest'ultimo ne fosse stato informato.

Se però si considerano le intercettazioni relative al controllo che Roli aveva subito in precedenza e al ruolo di organizzatore dell'importazione di droga in Italh' ricoperto dal ricorrente, non è dato comprendere come [OSCURATO:PERSONA] potesse essere rimasto all'oscuro dell'arresto del corriere e del sequestro dell'ingente quantitativo di droga che l'uomo stava trasportando. 2.1.2 Il rientro in Itala di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è un dato che il ricorso dà per assodato senza però indicare la fonte di prova che lo documenterebbe. 2.1.3 In ordine ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, gli sforzi difensivi volti a indurre il dubbio che la donna potesse non aver informato il fratello della perquisizione confliggono con quanto esposto nel primo motivo, in cui la difesa aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA], allorquando la polizia giudiziaria si era recata nell'abitazione che la donna condivideva con il fratello, era stata in grado di indicare la ragione per la quale l'indagato si era temporaneamente allontanato dal luogo di residenza.

Tale informazione dimostra la sussistenza di un rapporto di frequentazione, favorito dalla condivisione dell'abitazione, che rende del tutto logico che un evento eccezionale, quale una perquisizione domiciliare legata all'esecuzione di una misura cautelare, che avrebbe potuto essere foriero di gravi conseguenze per il germano, avendo riguardato soggetti coinvolti nei medesimi traffici illeciti di questi, dovette essere stata immediatamente comunicata dalla donna al ricorrente in modo da avvisarlo delle indagini in corso. 2.2 Anche il secondo motivo, quindi, lungi dall'individuare una violazione di legge o una frattura logica insuperabile nel ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte territoriale, si esaurisce in una lettura alternativa e parcellizzata dei dati valorizzati dalla Corte territoriale volta a sollecitare una nuova valutazione delle fonti di prova che va oltre il controllo della coerenza e logicità della motivazione, che compete a questa Corte. 2.3 La Corte territoriale ha, inoltre, adeguatamente motivato sulla diversità della posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di cassazione e il giudice di rinvio avevano ritenuto che non fosse rimasta provata la volontaria sottrazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare, evidenziando come, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], che pur essendo subentrato a Roli nel ruolo di corriere non era certo che sapesse dell'arresto dell'uomo avvenuto nel gennaio del 2014, per [OSCURATO:PERSONA] sussistevano una pluralità di elementi certi che dimostravano che era a conoscenza dell'arresto di Roli e 5del sequestro della marijuana che trasportava nonché delle indagini della polizia giudiziaria che avevano portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti dei complici coinvolti nelle operazioni di importazione di droga da lui organizzate.

L'argomento, quindi, si risolve, ancora una volta, in una critica alla persuasività della valutazione probatoria operata dal giudice di merito sviluppata muovendo da una vicénda processuale sostanzialmente difforme da quella in esame che non può assumere rilievo ai fini del presente scrutinio.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDeposituta in [OSCURATO:PERSONA], O 9 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] lisabett rreNto Dou.ss 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030K68X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e dichiarato inammissibile l'istanza subordinata di restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Como del 27/3/2018, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 21/12/2020, divenuta irrevocabile il 9/9/2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 295 e 296 c.p.p. Si lamenta la nullità del decreto di latitanza per incompletezza delle ricerche, con conseguente nullitàdella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti successivi e della dichiarazione di assenza. Il ricorrente sostiene che il decreto di latitanza si fonda su un verbale di vane ricerche sintetico e su indagini incomplete. In particolare, ia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di interrogare le banche dati (DAP, CED, SDI, SIS, INTERPOL) e, soprattutto, di effettuare ricerche all'estero, specificamente in Albania presso l'abitazione del padre dell'imputato. Tale luogo era stato indicato dalla sorella del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (o Momoza), la quale, rintracciata presso la residenza italiana, aveva riferito che il fratello si era recato in Albania "a far visita al padre". La difesa argomenta che la residenza in Italia era "meramente formale", poiché dalle intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] viveva prevalentemente in Albania. Pertanto, le ricerche nel suo paese natale, in un luogo determinato o facilmente determinabile, erano non solo possibili ma doverose. La p.g. avrebbe agito con negligenza non chiedendo alla sorella l'indirizzo preciso del padre in Albania, impedendo così l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale. La motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto le ricerche "complete, adeguate ed esaustive" e "generiche" le indicazioni fornite dalla sorella del condannato, sarebbe fondata sull'errato presupposto di una stabile residenza del ricorrente in Italia e non terrebbe conto della negligenza della p.g. nell'approfondire le informazioni ricevute. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione 296 c.p.p., 6 CEDU e 111 Cost. Si deduce la nullità del decreto di latitanza per mancanza del presupposto della volontaria sottrazione alla custodia cautelare, con conseguente nullità degli atti successivi e della dichiarazione di assenza. Il ricorrente afferma che non esistono elementi oggettivi da cui desumere che egli fosse a conoscenza dell'indagine a suo carico e che si sia volontariamente sottratto alla misura cautelare. Non era mai stato identificato, perquisito o arrestato per i fatti di causa né era condivisibile l'argomentazione utilizzata dalla Corte d'appello per desumere la conoscenza del procedimento, fondata sugli arresti dei corrieri Petrocelli e Roli e sul sequestro di stupefacente. La difesa contesta il processo inferenziale della Corte territoriale evidenziando che: gli arresti dei due corrieri risalgono a molto tempo prima (luglio 2013 e gennaio 2014) rispetto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (febbraio 2015); non vi è prova che il ricorrente conoscesse Petrocelli; le intercettazioni rivelavano solamente che U ricorrente sapeva che Roli era stato fermato e rilasciato il 24 dicembre 2013 e non anche che il 7 gennaio 2014 il corriere era stato arrestato e la droga che trasportava sequestrata, circostanza che risulta smentita dal rientro in Italia di [OSCURATO:PERSONA] "intorno al 19 gennaio 2014"; la sorella del ricorrente aveva effettivamente assistito a una perquisizione in occasione dell'esecuzione di una misura cautelare a carico di coinciagati ma non vi era prova che ne avesse informato il fratello; 2l'arresto in Spagna di [OSCURATO:PERSONA] co..pone contro la ricostruzione della Corte territoriale. La difesa sostiene che, sebbene la volontarietà della sottrazione alla custodia cautelare possa fondarsi su presunzioni, queste devono basarsi su fatti idonei e non su "mere presunzioni logiche prive di riscontri oggettivi". Si richiama, inoltre, la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Cassazione, "con sentenza 28684-21", aveva annullato la sentenza di condanna proprio per l'assenza di elementi certi sulla volontaria sottrazione. L'epilogo cui la difesa perviene, quindi, è che il decreto di latitanza era nullo, per mancanza dei presupposti da cui poter desumere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto all'ordinanza di custodia cautelare, e che tale nullità aveva determinato la nullità assoluta delle notificazioni degli atti introduttivi dellludienza preliminare e della citazione a dibattimento, tutte eseguite presso un difensore di ufficio, e, quindi di tutte le sentenze successivamente pronunciate, in quanto il ricorrente, per causa a lui non imputabile, non era stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile risultando le censure in cui si articola non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate, 1.1 L'ordinanza, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le ricerche ai fini della latitanza non devono necessariamente comprendere quelle previste per la dichiarazione di irreperibilità, incluse le ricerche all'estero, a meno che non emergano "concreti elementi, che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata" (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 - 01;Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315 - 01), ha desunto l'esaustività delle ricerche prodromiche alla dichiarazione di latitanza considerando che: [OSCURATO:PERSONA] era residente in Italia; le dichiarazioni rese dalla sorella quando gli agenti di polizia giudiziaria si erano recati presso l'abitazione che la donna condivideva con [OSCURATO:PERSONA] per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere erano generiche, in quanto non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla località albanese dove dimorava il padre, e, comunque, rivelavano l'occasionalità e la temporaneità della permanenza in Albania del ricorrente. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che, in assenza di elementi che provavano "la stabile collocazione di [OSCURATO:PERSONA] nel paese di origine", non vi era "alcun fondato presupposto per esigere dalla polizia giudiziaria l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale". 1.2 Le conclusioni dell'ordinanza perviene in ordine alla legittimità del provvedimento di latitanza sono in linea con l'insegnamento delle Sezioni unite e della giurisprudenza 3successiva, innanzi richiamata, e risultano fondate su elementi di fatto precisi e congrui la cui valenza significativa resiste alle censure difensive. Il dato secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nel 2015, solo formalmente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] risulta indimostrato ma contrasta con le stesse dichiarazioni reselPirraci che il 10/3/2015, agli agenti recatisi nell'abitazione di via del Lambrusco n. 1 di Bastiglia, ove [OSCURATO:PERSONA] risultava residente, non dichiarò che il fratello era residente o domiciliato o dimorante stabilmente in Albania, ma solo che vi si era recato temporaneamente per far visita al padre. Del tutto indimostrato, ancora, risulta l'assunto secondo cui la donna sarebbe stata in grado di indicare il luogo in Albania ove si trovava [OSCURATO:PERSONA] se solo gli agenti glielo avessero richiesto né è dato comprendere perché, comunque, una tale informazione avrebbe permesso il rintraccio dell' all'epoca indagato, considerato che la causale dell'allontanamento dal luogo di residenza rendeva verosimile una permanenza nell'abitazione del genitore assai limitata nel tempo e che, anni dopo, il condannato è stato arrestato in Spagna. 1.3 Non può, quindi, che concludersi che gli argomenti difensivi, sebbene formalmente prospettati come violazioni di legge processuale, si risolvono nella loro sostanza in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, senza individuare fratture logiche che ne rivelino la manifesta illogicità, operazione preclusa in sede di legittimità 2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità condividendo con il precedente le medesime deficienze. Anche la doglianza sulla carenza del presupposto della volontaria sottrazione all'ordinanza custodiale mira, infatti, a una non consentita rilettura del quadro probatorio. La Corte d'appello ha basato la presunzione di volontaria sottrazione su una pluralità di elementi fattuali, analiticamente esposti e logicamente connessi tra loro. In particolare, ha valorizzato: il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'importazione di stupefacente affidata al corriere Roli, che aveva visto il ricorrente sovrintendere alle attività dei complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], fornendo loro, in occasione del controllo cui il corriere era stato sottoposto il 24/12/2013, informazioni di cui solo l'organizzatore dell'importazione della droga che sarebbe stata sequestrata il 7/1/2014 poteva disporre; la "sicura conoscenza" da parte del ricorrente del fermo del corriere Roli, del sequestro del carico e del successivo arresto, desunto dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'organizzatore del viaggio del corriere; la presenza di [OSCURATO:PERSONA], coabitante con [OSCURATO:PERSONA], a una perquisizione domiciliare eseguita in occasione dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri coindagati. Da questi elementi, il giudice di merito ha desunto, con un percorso argomentativo privo di fratture logiche, la consapevolezza dei ricorrente circa l'esistenza di indagini a suo carico 4e la conseguente "fondata presun.none che un ordIne di arresto potesse essere indirizzato anche nei di lui confronti". 2.1 Ognuno degli elementi probatori valorizzati nell'ordinanza sono stati oggetto delle censure difensive che, tuttavia, si rilevano inidonee a intaccarne la valenza significativa. 2.1.1 In ordine all'arresto di Roli si sottolinea che era avvenuto quattordici mesi prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che non vi era prova che quest'ultimo ne fosse stato informato. Se però si considerano le intercettazioni relative al controllo che Roli aveva subito in precedenza e al ruolo di organizzatore dell'importazione di droga in Italh' ricoperto dal ricorrente, non è dato comprendere come [OSCURATO:PERSONA] potesse essere rimasto all'oscuro dell'arresto del corriere e del sequestro dell'ingente quantitativo di droga che l'uomo stava trasportando. 2.1.2 Il rientro in Itala di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è un dato che il ricorso dà per assodato senza però indicare la fonte di prova che lo documenterebbe. 2.1.3 In ordine ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, gli sforzi difensivi volti a indurre il dubbio che la donna potesse non aver informato il fratello della perquisizione confliggono con quanto esposto nel primo motivo, in cui la difesa aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA], allorquando la polizia giudiziaria si era recata nell'abitazione che la donna condivideva con il fratello, era stata in grado di indicare la ragione per la quale l'indagato si era temporaneamente allontanato dal luogo di residenza. Tale informazione dimostra la sussistenza di un rapporto di frequentazione, favorito dalla condivisione dell'abitazione, che rende del tutto logico che un evento eccezionale, quale una perquisizione domiciliare legata all'esecuzione di una misura cautelare, che avrebbe potuto essere foriero di gravi conseguenze per il germano, avendo riguardato soggetti coinvolti nei medesimi traffici illeciti di questi, dovette essere stata immediatamente comunicata dalla donna al ricorrente in modo da avvisarlo delle indagini in corso. 2.2 Anche il secondo motivo, quindi, lungi dall'individuare una violazione di legge o una frattura logica insuperabile nel ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte territoriale, si esaurisce in una lettura alternativa e parcellizzata dei dati valorizzati dalla Corte territoriale volta a sollecitare una nuova valutazione delle fonti di prova che va oltre il controllo della coerenza e logicità della motivazione, che compete a questa Corte. 2.3 La Corte territoriale ha, inoltre, adeguatamente motivato sulla diversità della posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di cassazione e il giudice di rinvio avevano ritenuto che non fosse rimasta provata la volontaria sottrazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare, evidenziando come, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], che pur essendo subentrato a Roli nel ruolo di corriere non era certo che sapesse dell'arresto dell'uomo avvenuto nel gennaio del 2014, per [OSCURATO:PERSONA] sussistevano una pluralità di elementi certi che dimostravano che era a conoscenza dell'arresto di Roli e 5del sequestro della marijuana che trasportava nonché delle indagini della polizia giudiziaria che avevano portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti dei complici coinvolti nelle operazioni di importazione di droga da lui organizzate. L'argomento, quindi, si risolve, ancora una volta, in una critica alla persuasività della valutazione probatoria operata dal giudice di merito sviluppata muovendo da una vicénda processuale sostanzialmente difforme da quella in esame che non può assumere rilievo ai fini del presente scrutinio. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDeposituta in [OSCURATO:PERSONA], O 9 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] lisabett rreNto Dou.ss 6
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