CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so, con domicilio digitale ex lege;- ricorrente-controMinistero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi12, con domicilio digitale ex lege;Numero registro generale 22524/2023CC 12.02.2026 Numero sezionale 566/2026Ric. n. 22524/2023 Numero di raccolta generale 10586/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosi- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di POTENZA n. 449/2023,pubblicata in data 5 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 220/2017, harigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA]Colangelo con atto di citazione notificato nel maggio 2011 neiconfronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,compensato per intero tra le parti le spese processuali e posto acarico dell’attore quelle della consulenza tecnica d’ufficio.Per quanto ancora qui di rilievo, l’attore aveva esposto che,quale studente frequentante la classe III dell’Istituto di IstruzioneSuperiore “Tenente R. Righetti” di Melfi, in data 6 maggio 2008, alleore 9,00, mentre si trovava in palestra per la lezione di educazionefisica, in assenza del docente, si era procurato un trauma bulbareall’occhio sinistro, giocando con un’asta di ferro, già utilizzata comecomponente di un palco allestito per una manifestazione scolastica.3. Avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto gravame.Costituitisi, il Ministero e la [OSCURATO:PERSONA] diassicurazioni avevano chiesto il rigetto dell’appello.La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di prime cure eha condannato l’appellante a rifondere le spese del grado in favoredelle appellate.Numero registro generale 22524/2023CC 12.02.2026 Numero sezionale 566/2026Ric. n. 22524/2023 Numero di raccolta generale 10586/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosi4. Avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, alquale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione e delmerito; sebbene intimata, la [OSCURATO:PERSONA] e assicurazioninon ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera diconsiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 12 febbraio 2026.Ragioni della decisione1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la ” violazione e falsa applicazionedi norma di diritto, in particolare dell’art. 1218 c.c. e del relativoonere probatorio”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello haritenuto gravante sul ricorrente l’obbligo di dimostrare l’omissionee/o il non corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza da partedell’amministrazione e dell’insegnante al momento del verificarsi delsinistro, in violazione del regime di distribuzione dell’onereprobatorio di cui all’art. 1218 c.c. che fa gravare, invece, sulla parteche si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (odell’esattezza dello stesso) ovvero di dimostrare che l’eventodannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuolané all’insegnante, restando in capo all’attore la sola prova che ildanno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, acausa della condotta dell’obbligato inadempiente.1.1. Il motivo è inammissibile rispetto ad entrambe lepaventate violazioni di legge.Il ricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi posta afondamento della decisione impugnata, che, concordemente allemotivazioni, già rese dal giudice di prime cure sulla base dellerisultanze istruttorie, ha adeguatamente descritto e sussunto nellacategoria della responsabilità contrattuale la condotta asseritamenteantigiuridica attribuita alla amministrazione convenuta, ritenendolaNumero registro generale 22524/2023CC 12.02.2026 Numero sezionale 566/2026Ric. n. 22524/2023 Numero di raccolta generale 10586/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiperò indimostrata ed escludendo che l’insegnante di educazionefisica fosse assente al momento dell’incidente; in proposito, la Corted’appello ha passato in rassegna le dichiarazioni dei testimoni ed inmodo chiaro ha affermato che esse «appaiono univoche econcordanti in ordine alla presenza del prof. Sonnessa all’internodella palestra nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA],improvvidamente giocando con una mazza di ferro, si ferivaall’occhio» (pag. 12 della sentenza impugnata).2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’ “omesso esame circa un fattocontroverso e decisivo”, consistito nell’avere il giudice di appelloerroneamente ritenuto che l’appellante avesse rinunciato a far valeregli ulteriori comportamenti dell’Amministrazione integrantiinadempimento contrattuale (a prescindere dalla presenza o menodell’insegnante in aula al momento del verificarsi del sinistro) nonconsiderando, viceversa, che l’insegnante non avesse vigilatosull’alunno, fatto che assumerebbe un carattere decisivo che, ovepreso in considerazione dal giudice di merito - avrebbe condotto aduna diversa decisione.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “violazione efalsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 1218 c.c.e del relativo onere probatorio e/o ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nonricorrendo nella specie l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”):omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per avere la sentenza della Corte di appellodi Potenza erroneamente ritenuto che l’appellante, dal correttoinquadramento giuridico della fattispecie, non ha rilevato l’errataapplicazione del relativo regime probatorio”; in particolare, osservail ricorrente che l’impugnazione effettuata in ordine al non correttoinquadramento giuridico della fattispecie operata dal Giudice diprimo grado, il quale l’ha qualificata quale responsabilitàNumero registro generale 22524/2023CC 12.02.2026 Numero sezionale 566/2026Ric. n. 22524/2023 Numero di raccolta generale 10586/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiextracontrattuale ex art 2048, comma 2 c.c., doveva ritenersi estesaanche al relativo regime probatorio.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l’“omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controversoe decisivo” per non avere il giudice di appello, pur concordando conl’appellante sull’errato inquadramento giuridico della fattispecieoperata dal Giudice di primo grado e sull’applicazione alla stessadell’art. 1218 c.c., riesaminati i fatti accertati alla luce di talenormativa.5. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possonoessere congiuntamente esaminati stante l’evidente connessione cheli unisce, sono in parte inammissibili e in parte infondati.5.1. In via preliminare, può tralasciarsi di esaminare lapreclusione prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.,tenuto conto che il ricorrente ha assolto l’onere di indicare le ragioniposte a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza d’appello dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., sez. 5, 18/12/2024, n. 26860; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n.26774; Cass., sez. L, 06/08/2019, n. 20994; Cass.,sez. 3,28/02/2023, n. 5947; Cass. sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).5.2. Va dichiarata inammissibile, invece, la censura con cui silamenta l’insufficienza della motivazione, vizio non più compreso neltesto vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..5.3. Infondate sono le doglianze nella parte in cui denuncianol’omesso esame della Corte d’appello rispetto ad altri comportamentidell’amministrazione che rileverebbero come inadempimentocontrattuale, a prescindere dalla presenza o meno dell’insegnante inaula al momento del verificarsi del sinistro.Gli assunti del ricorrente vanno disattesi poiché la Corted’appello sulla base delle risultanze testimoniali, oltre ad avereaccertato «la presenza dell’insegnante all’interno della palestra nelmomento in cui il [OSCURATO:PERSONA], improvvidamente giocando conNumero registro generale 22524/2023CC 12.02.2026 Numero sezionale 566/2026Ric. n. 22524/2023 Numero di raccolta generale 10586/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiuna mazza di ferro, si feriva all’occhio», ha altresì stabilito chel’odierno ricorrente si era deliberatamente allontanato dalla cattedrasenza preventiva autorizzazione e che «il prof. Sonnessa, collocatosidietro la cattedra, non era in condizioni di avvedersidell’allontanamento indebito dell’alunno e di quanto questi facessein altra zona della palestra, perché aveva la visuale ostruita dallapresenza degli altri alunni rimasti in piedi davanti a lui intorno allacattedra, intenti ad ascoltare la sua lezione. Pertanto, non avendol’appellante neppure dimostrato che il prof. Sonnessa si fosse accortoo potesse comunque accorgersi dell’allontanamento indebito delColangelo e del comportamento imprudente dallo stesso alunnoposto in essere in quel frangente all’interno della palestra, non èravvisabile nessuna responsabilità per omissione di vigilanza».La Corte d’appello ha, in proposito, dato pure conto chel’appellante non si era fatto carico «di articolare puntuali econvincenti argomentazioni funzionali a privare di attendibilità e,quindi, di efficacia probatoria le testimonianze in commento. Invero,il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto esaurito sul punto il proprio sforzomotivazionale soltanto attraverso la mera asserzione: “fortissimidubbi sussistono in ordine alla attendibilità degli altri testi escussi”(v. pag. 6 dell’atto di impugnazione), senza fornire nessunaspiegazione del proprio convincimento» (pagg. 12 e 13 dellasentenza impugnata).I motivi, in ultima analisi, tentano di sovvertire l’esito delgiudizio della Corte d’appello sollecitando in questa sede una nuovavalutazione del materiale probatorio.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo;non occorre provvedere in merito alle spese della assicurazioneintimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente ricorsoper cassazione.CC 12.02.2026 Numero registro generale 22524/2023Ric. n. 22524/2023 Numero sezionale 566/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10586/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato,nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti dicancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione dellespese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate adebito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. tra le altre,Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore della parte controricorrente che siliquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U.20/02/2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 12 febbraio 2026.Il Presidente