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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22393/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13449/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1703/2018 depositata il 27/03/2018.

Oggetto: Dirigente medico – compensi per incarico di responsabile di struttura semplice R.G.N. 13449/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 1703/2018 la Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione della ASL di Benevento avverso la decisione del Tribunale di Benevento che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico dell’ASL in servizio presso il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 45.426,04 oltre accessori; il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio deducendo che, in virtù del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 10/2/2000, la ASL datrice di lavoro gli aveva attribuito la responsabilità del modulo funzionale di epatologia nell’ambito dell’U.O.C. di medicina generale e che, a fronte di tale incarico, non aveva ricevuto i compensi previsti dal c.c.n.l. per i titolari di struttura semplice o ex modulo funzionale a titolo di retribuzione minima contrattuale, e ciò dal 2001 al 2011;

2. il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda sulla base di varie argomentazioni;

3. la pronuncia era confermata dalla Corte territoriale che, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di prescrizione proposte dall’ASL, riteneva che l’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] posse qualificarsi quale incarico di struttura semplice in quanto relativa ad una articolazione interna della struttura Complessa di Medicina Generale presso il Presidio ospedaliero di Cerreto sannita e che tanto emergeva dal contenuto del contratto individuale ed in particolare dalle clausole concernenti gli obblighi ei doveri del dirigente, il personale e le attrezzature, la verifica dei risultati, con la conseguente remunerabilità dell’incarico ai sensi dell’art. 27, comma 7 del c.c.n.l.; escludeva che l’incarico in questione potesse dirsi cessato a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mancanza di prova, sul punto, della parte onerata ed anzi emergendo il contrario dalla documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevava che la quantificazione del credito oggetto di causa non avesse formato oggetto di specifiche censure;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la ASL di Benevento sulla base di un motivo;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Consideratoche: R.G.N. 13449/2018 Pag.1. con l ’ unico articolato motivo la ricorrente denuncia: “errata valutazione dei documenti acquisiti e provenienti da enti pubblici, travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativo agli stessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed omessa e insufficiente motivazione, in violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e 1361, 1363, 1365, 1366 e 1367 cod. civ. nell’interpretazione dell’art. 27 del c.c.n.l. dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del s.s.n. e dell’art. 36”; sostiene che la sentenza impugnata presenta evidenti contraddizioni ed una scarna ed illogica motivazione e non tiene conto della documentazione versata in atti dall’Azienda da cui emergerebbe che all’unità operativa di cui all’incarico del dottt. [OSCURATO:PERSONA] non è attribuito alcun posto letto, che non si è trattato di un incarico di preposizione a struttura semplice, che in ogni caso l’incarico è cessato il 1° gennaio 2015, che il predetto dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha gestito personale o attrezzature;

2. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni;

3. come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, il motivo contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazioni di disposizione di legge nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica e adeguata indicazione, nell’illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., così non consentendo una corretta identificazione del devolutume dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘ di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità (v.

Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez.

Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862); in particolare questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazione, irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile - come nel motivo all ’ esame di questo Collegio -scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v.

Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti R.G.N. 13449/2018 Pag.l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017);

4. inoltre, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa documenti asseritamente pretermessi ovvero erroneamente valutati non rientra più nei motivi di ricorso di cui all’art. 360 cod. proc. civ. vigente, che al comma 5 prevede esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso esame; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476, richiamata espressamente da Cass. n. 6742/2022, cit.) hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; R.G.N. 13449/2018 Pag.quest’ultimo vizio, non riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360, n. 4, cod. proc. civ. ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

5. si aggiunga che il motivo, senza il rispetto del principio di specificità, fonda le doglianze sul contenuto contratto individuale in rapporto alla delibera n. 99 del 30/9/2010 (che si assume pubblicata sul sito internetdell’Azienda) senza trascrivere il contenuto dell’uno o dell’altro atto e senza indicare quali criteri interpretativi siano stati in concreto violati dallaCorte territoriale nella lettura degli stessi; anche avoler ritenere che alla struttura in questione non fossero stati attribuiti posti letto, ciò, alla luce del complessivo argomentare dei giudici di merito, non è di per sé sufficiente per ritenere che in concreto fosse stato attribuito un mero incarico exart. 27 lett. c) del c.c.n.l. (di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) diverso da quello di preposizione ad una struttura semplice ai sensi della lett. b ) della medesima disposizione; sul punto il ricorrente oppone alla ricostruzione della Corte d’appello, basata sul contenuto del contratto individuale prevedente l’attribuzione di compiti di coordinamento e di gestione di risorse umane nell’ambito della struttura di insediamento, una propria diversa lettura delle risultanze di causa, operazione inammissibile in sede di legittimità; né è diversamente contrastato il passaggio motivazionale in cui è detto: “nel caso di specie è incontestato tra le parti in causa ed adeguatamente documentato che il modulo funzionale di Epatologi, al quale è stato assegnato il dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto individuale del 10/10/2000 possa qualificarsi in termini di struttura semplice, in quanto articolazione interna della struttura complessa di Medicina generale presso il presidio ospedaliero di [OSCURATO:PERSONA]”;

6. è ben vero che, a termini dell’art. 27 del c.c.n.l., comma 3: «Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie»; ma nello specifico la Corte territoriale ha desunto dallo stesso contratto individuale la previa individuazione del modulo funzionale “Epatologia” nell’ambito della U.O.C. di Medicina Generale presso il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] quale struttura cui era stata attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche; del resto, il modulo funzionale, già previsto dal c.c.n.l. sanità per la dirigenza medica fino al 2000 -v. anche il d.P.R. n. 384/90 - con riguardo alla previsione della R.G.N. 13449/2018 Pag.relativa responsabilità dirigenziale, è stato, poi, sostituito con la struttura semplice (introdotta dal c.c.n.l. del 2000) che del primo ha conservato le caratteristiche al punto che ildirigente ex modulo funzionale ex d.P.R. n. 384/1990, nelle tabelle degli artt. 37 e seguenti del c.c.n.l. 2000, è stato inserito nella stessa posizione economica del dirigente con incarico di struttura semplice, in quanto in virtù della tabella allegato 1 al II biennio 1996 – 1997 ne percepiva la medesima retribuzione di posizione minima contrattuale, provenendo entrambi dall’ex10 livello qualificato ai sensi dell’ art. 116 del d.P.R. n. 384/1990;

7. quanto alla dedotta cessazione dell’incarico a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] il motivo non intercetta appieno il passaggio argomentativo nel quale la Corte territoriale ha ritenuto che la perdurante vigenza dell’incarico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] fosse emersa dall’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto dal Responsabile della direzione amministrativa e dal direttore sanitario dei PPOO di [OSCURATO:PERSONA] e Sant’Agata de’ Goti in cui, con specifico riferimento ai moduli funzionali conferiti in esecuzione della delibera n. 30/2000 si attestava che “non risultano atti di revoca e/o rimozione dei detti incarichi”;

8. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

10. occorre dare atto, ai fini eper gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13449/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1703/2018 depositata il 27/03/2018. Oggetto: Dirigente medico – compensi per incarico di responsabile di struttura semplice R.G.N. 13449/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 1703/2018 la Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione della ASL di Benevento avverso la decisione del Tribunale di Benevento che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico dell’ASL in servizio presso il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 45.426,04 oltre accessori; il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio deducendo che, in virtù del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 10/2/2000, la ASL datrice di lavoro gli aveva attribuito la responsabilità del modulo funzionale di epatologia nell’ambito dell’U.O.C. di medicina generale e che, a fronte di tale incarico, non aveva ricevuto i compensi previsti dal c.c.n.l. per i titolari di struttura semplice o ex modulo funzionale a titolo di retribuzione minima contrattuale, e ciò dal 2001 al 2011; 2. il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda sulla base di varie argomentazioni; 3. la pronuncia era confermata dalla Corte territoriale che, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di prescrizione proposte dall’ASL, riteneva che l’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] posse qualificarsi quale incarico di struttura semplice in quanto relativa ad una articolazione interna della struttura Complessa di Medicina Generale presso il Presidio ospedaliero di Cerreto sannita e che tanto emergeva dal contenuto del contratto individuale ed in particolare dalle clausole concernenti gli obblighi ei doveri del dirigente, il personale e le attrezzature, la verifica dei risultati, con la conseguente remunerabilità dell’incarico ai sensi dell’art. 27, comma 7 del c.c.n.l.; escludeva che l’incarico in questione potesse dirsi cessato a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mancanza di prova, sul punto, della parte onerata ed anzi emergendo il contrario dalla documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevava che la quantificazione del credito oggetto di causa non avesse formato oggetto di specifiche censure; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la ASL di Benevento sulla base di un motivo; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria. Consideratoche: R.G.N. 13449/2018 Pag.1. con l ’ unico articolato motivo la ricorrente denuncia: “errata valutazione dei documenti acquisiti e provenienti da enti pubblici, travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativo agli stessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed omessa e insufficiente motivazione, in violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e 1361, 1363, 1365, 1366 e 1367 cod. civ. nell’interpretazione dell’art. 27 del c.c.n.l. dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del s.s.n. e dell’art. 36”; sostiene che la sentenza impugnata presenta evidenti contraddizioni ed una scarna ed illogica motivazione e non tiene conto della documentazione versata in atti dall’Azienda da cui emergerebbe che all’unità operativa di cui all’incarico del dottt. [OSCURATO:PERSONA] non è attribuito alcun posto letto, che non si è trattato di un incarico di preposizione a struttura semplice, che in ogni caso l’incarico è cessato il 1° gennaio 2015, che il predetto dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha gestito personale o attrezzature; 2. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni; 3. come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, il motivo contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazioni di disposizione di legge nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica e adeguata indicazione, nell’illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., così non consentendo una corretta identificazione del devolutume dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘ di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862); in particolare questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazione, irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile - come nel motivo all ’ esame di questo Collegio -scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti R.G.N. 13449/2018 Pag.l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017); 4. inoltre, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa documenti asseritamente pretermessi ovvero erroneamente valutati non rientra più nei motivi di ricorso di cui all’art. 360 cod. proc. civ. vigente, che al comma 5 prevede esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso esame; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476, richiamata espressamente da Cass. n. 6742/2022, cit.) hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; R.G.N. 13449/2018 Pag.quest’ultimo vizio, non riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360, n. 4, cod. proc. civ. ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione; 5. si aggiunga che il motivo, senza il rispetto del principio di specificità, fonda le doglianze sul contenuto contratto individuale in rapporto alla delibera n. 99 del 30/9/2010 (che si assume pubblicata sul sito internetdell’Azienda) senza trascrivere il contenuto dell’uno o dell’altro atto e senza indicare quali criteri interpretativi siano stati in concreto violati dallaCorte territoriale nella lettura degli stessi; anche avoler ritenere che alla struttura in questione non fossero stati attribuiti posti letto, ciò, alla luce del complessivo argomentare dei giudici di merito, non è di per sé sufficiente per ritenere che in concreto fosse stato attribuito un mero incarico exart. 27 lett. c) del c.c.n.l. (di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) diverso da quello di preposizione ad una struttura semplice ai sensi della lett. b ) della medesima disposizione; sul punto il ricorrente oppone alla ricostruzione della Corte d’appello, basata sul contenuto del contratto individuale prevedente l’attribuzione di compiti di coordinamento e di gestione di risorse umane nell’ambito della struttura di insediamento, una propria diversa lettura delle risultanze di causa, operazione inammissibile in sede di legittimità; né è diversamente contrastato il passaggio motivazionale in cui è detto: “nel caso di specie è incontestato tra le parti in causa ed adeguatamente documentato che il modulo funzionale di Epatologi, al quale è stato assegnato il dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto individuale del 10/10/2000 possa qualificarsi in termini di struttura semplice, in quanto articolazione interna della struttura complessa di Medicina generale presso il presidio ospedaliero di [OSCURATO:PERSONA]”; 6. è ben vero che, a termini dell’art. 27 del c.c.n.l., comma 3: «Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie»; ma nello specifico la Corte territoriale ha desunto dallo stesso contratto individuale la previa individuazione del modulo funzionale “Epatologia” nell’ambito della U.O.C. di Medicina Generale presso il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] quale struttura cui era stata attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche; del resto, il modulo funzionale, già previsto dal c.c.n.l. sanità per la dirigenza medica fino al 2000 -v. anche il d.P.R. n. 384/90 - con riguardo alla previsione della R.G.N. 13449/2018 Pag.relativa responsabilità dirigenziale, è stato, poi, sostituito con la struttura semplice (introdotta dal c.c.n.l. del 2000) che del primo ha conservato le caratteristiche al punto che ildirigente ex modulo funzionale ex d.P.R. n. 384/1990, nelle tabelle degli artt. 37 e seguenti del c.c.n.l. 2000, è stato inserito nella stessa posizione economica del dirigente con incarico di struttura semplice, in quanto in virtù della tabella allegato 1 al II biennio 1996 – 1997 ne percepiva la medesima retribuzione di posizione minima contrattuale, provenendo entrambi dall’ex10 livello qualificato ai sensi dell’ art. 116 del d.P.R. n. 384/1990; 7. quanto alla dedotta cessazione dell’incarico a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] il motivo non intercetta appieno il passaggio argomentativo nel quale la Corte territoriale ha ritenuto che la perdurante vigenza dell’incarico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] fosse emersa dall’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto dal Responsabile della direzione amministrativa e dal direttore sanitario dei PPOO di [OSCURATO:PERSONA] e Sant’Agata de’ Goti in cui, con specifico riferimento ai moduli funzionali conferiti in esecuzione della delibera n. 30/2000 si attestava che “non risultano atti di revoca e/o rimozione dei detti incarichi”; 8. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 10. occorre dare atto, ai fini eper gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric
Sentenza Cassazione n. 22393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris