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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 30276/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dotte [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP presso il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante dell'uso delle armi e, confermandola per il resto, ha k perciò rideterminato la pena finale in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, con termine di giorni 90 per il deposito della motivazione;

3. ricorre per cassazione il difensore del Costantino deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del delitto di rapina: rileva, infatti, che, alla stregua delle emergenze istruttorie e della ricostruzione del fatto, la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata in termini di rapina tentata;

4. il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata è stata emessa in data 20.10.2022 ed il collegio si era riservato 90 giorni per il deposito della motivazione che, effettivamente è stata depositata in data 7.11.2022 e, pertanto, ampiamente nel termine stabilito.

In forza del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 2, cod. proc. pen., l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza corrispondeva al giorno 4.3.2023 mentre il ricorso è stato depositato il giorno 8.3.2023.

La conclamata tardività della impugnazione consente, peraltro, la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (con riferimento all'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dotte [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP presso il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante dell'uso delle armi e, confermandola per il resto, ha k perciò rideterminato la pena finale in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, con termine di giorni 90 per il deposito della motivazione; 3. ricorre per cassazione il difensore del Costantino deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del delitto di rapina: rileva, infatti, che, alla stregua delle emergenze istruttorie e della ricostruzione del fatto, la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata in termini di rapina tentata; 4. il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata è stata emessa in data 20.10.2022 ed il collegio si era riservato 90 giorni per il deposito della motivazione che, effettivamente è stata depositata in data 7.11.2022 e, pertanto, ampiamente nel termine stabilito. In forza del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 2, cod. proc. pen., l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza corrispondeva al giorno 4.3.2023 mentre il ricorso è stato depositato il giorno 8.3.2023. La conclamata tardività della impugnazione consente, peraltro, la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (con riferimento all'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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