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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 35066/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 17/2/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di furto come contestati ai capi 4) e C) della rubrica e del reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. - capo D) della rubrica.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., inosservanza deli artt. 157 e 160, comma 3, cod. pen.; mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione.

II) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. rien.; erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r-ato sub capo B) dell'imputazione.

III) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. ien.; erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r ato sub capo C) dell'imputazione.

Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela in relazione ai reati di furto di cui ai capi B) e C) della rubrica.

I suddetti reati sono oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è Incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio.

Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a quena Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge come le persone offese non abbiano presentato querela.

Risulta al riguardo condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della d ,claratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un fermale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'aissunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata».

I reati di furto aggravato di cui ai capi B) e D) della rubrica, pur commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovranno essere dichiarati improcedibili e dovrà essere conse:)uentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad essi perchè l'azione penale non può essere proseguita per difetto di iuerela.

Manifestamente infondato e, dunque, inammissibile è il rilievo riguardante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 618 cpv. cod. pen., commesso il 6/4/2014 (capo D della rubrica).

Rimane fermo nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che sostiene che la previsione di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. configuri un'attenuante (cfr. Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 — 01: "In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell' art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione de termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base").

Ne consegue che il termine massimo di pre Scrizione del predetto reato è pari a dieci anni (8 anni + 1/4).

Risultando dalla lett ì.dra degli atti un periodo di sospensione della prescrizione pari a mesi 6 e giorni 4, la prescrizione del reato maturerà solo in data 10/10/2024.

In conseguenza di quanto precede si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di ricettazione di cui al capo D) della rubrica E si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato co i i riferimento a detto reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai r ,?.ati di furto aggravato di cui ai capi B e C della rubrica perchè l'azione penale no n può essere proseguita per difetto di querela e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazionE al reato di ricettazione di cui al capo D. Dichiara inammissibile nel resto il r icorso.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione della penale r esponsabilità dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 17/2/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di furto come contestati ai capi 4) e C) della rubrica e del reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. - capo D) della rubrica. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., inosservanza deli artt. 157 e 160, comma 3, cod. pen.; mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione. II) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. rien.; erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r-ato sub capo B) dell'imputazione. III) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. ien.; erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r ato sub capo C) dell'imputazione. Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela in relazione ai reati di furto di cui ai capi B) e C) della rubrica. I suddetti reati sono oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è Incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a quena Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge come le persone offese non abbiano presentato querela. Risulta al riguardo condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della d ,claratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un fermale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'aissunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata». I reati di furto aggravato di cui ai capi B) e D) della rubrica, pur commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovranno essere dichiarati improcedibili e dovrà essere conse:)uentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad essi perchè l'azione penale non può essere proseguita per difetto di iuerela. Manifestamente infondato e, dunque, inammissibile è il rilievo riguardante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 618 cpv. cod. pen., commesso il 6/4/2014 (capo D della rubrica). Rimane fermo nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che sostiene che la previsione di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. configuri un'attenuante (cfr. Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 — 01: "In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell' art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione de termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base"). Ne consegue che il termine massimo di pre Scrizione del predetto reato è pari a dieci anni (8 anni + 1/4). Risultando dalla lett ì.dra degli atti un periodo di sospensione della prescrizione pari a mesi 6 e giorni 4, la prescrizione del reato maturerà solo in data 10/10/2024. In conseguenza di quanto precede si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di ricettazione di cui al capo D) della rubrica E si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato co i i riferimento a detto reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai r ,?.ati di furto aggravato di cui ai capi B e C della rubrica perchè l'azione penale no n può essere proseguita per difetto di querela e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazionE al reato di ricettazione di cui al capo D. Dichiara inammissibile nel resto il r icorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione della penale r esponsabilità dell'
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