Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 aprile 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:345
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0890_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑890/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Vantaggio – Recupero – Continuità economica»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Applicazione di un regime derogatorio al diritto fallimentare ordinario alle imprese di importanza strategica in stato di insolvenza – Inclusione – Presupposti – Obbligo per il curatore fallimentare di proseguire l’attività dell’impresa, nonostante la sua situazione economica, e di impedire i licenziamenti collettivi ingiustificati – Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 32, 42-44)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo – Limiti – Sostituzione della motivazione dell’autore dell’atto impugnato con quella del giudice dell’Unione – Inammissibilità
(Artt. 263 e 264 TFUE)
(v. punti 48-50)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Determinazione del debitore in caso di cessione di cespiti – Impresa beneficiaria di aiuti fallita – Costituzione di una nuova impresa per proseguirne le attività – Rimborso gravante sulla nuova impresa – Presupposti – Cosiddetto criterio «della continuità economica» dell’impresa – Elementi da prendere in considerazione
(Art. 108, § 2, TFUE)
(v. punti 58, 59, 79, 80, 86-88, 96-100)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte, art. 58, co. 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 69-71)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante
(v. punti 102, 103, 110)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] a.s. sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nonché dall’AlzChem AG.
(
1
)
GU C 54 del 17.2.2020
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