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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 05762EB" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato alla luce della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare: tra le altre, Sez. 2 - , n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] andraRe chione [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 05762EB" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato alla luce della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare: tra le altre, Sez. 2 - , n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] andraRe chione [OSCURATO:PERSONA]
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