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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19481/2026

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iuseppe [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di A.S.D.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] D’ARCO,- intimato -Pag. 1 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 3876/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 15.9.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Nola, con sentenza pubblicata il 10.10.2019, rigettavala domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (inavanti, Polisportiva) nei confronti del Comune di Pomigliano d’Arco e diAntonio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D.[OSCURATO:PERSONA] (in seguito, A.S.D.).L’attrice aveva dedotto che la società calcistica “[OSCURATO:PERSONA]”aveva utilizzato lo stadio comunale di Brusciano per gli allenamenti deipropri atleti da agosto 2008 a giugno 2009 e poi da agosto 2009 a ottobre2009; che in quanto concessionaria per la gestione dell’impianto, giustadetermina del 694/2005 del Comune di Brusciano, aveva diritto alpagamento del corrispettivo ragguagliato alle tariffe esposte (euro 70/oraper la fascia diurna ed euro 90/ora per la fascia serale) per l’utilizzo delcampo sportivo.

L’attrice, pertanto, aveva chiesto la condanna deiconvenuti - o di chi fosse risultato obbligato - al risarcimento dei danniquantificati in euro 117.600,00 a titolo di corrispettivo per l’uso del campoe in euro 100.000,00 per danni morali correlati alla “perduta competitivitàsportiva”.Si costituiva la A.S.D. ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione edella notifica per aver l’attrice convenuto il “[OSCURATO:PERSONA] 1920”, inpersona del presidente [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla notificaall’A.S.D.; ammetteva di aver utilizzato l’impianto sportivo a seguito diintese intervenute tra il Comune di Brusciano e quello di Pomiglianod’Arco, ma contestava l’esistenza di qualsiasi accordo contrattuale con laPolisportiva.Pag. 2 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Comune di Pomigliano d’Arco resisteva alla domanda e deducevadi non aver raggiunto alcuna intesa contrattuale con l’attrice e, insubordine, di non aver mai autorizzato il “[OSCURATO:PERSONA] 1920” adassumere impegni con terzi a suo nome.Il Tribunale di Nola rigettava la domanda osservando come l’attricenon avesse provato la conclusione di un accordo con la A.S.D. perl’utilizzazione dell’impianto sportivo, e che, a fronte dell’eccezione digratuità, l’attrice non avesse dedotto né provato l’accordo sul prezzo.2.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 15.9.2023,rigettava l’appello proposto dalla Polisportiva con l’aggravio delle spese delgrado in favore degli appellati.La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione, richiamava lamotivazione resa dal Tribunale che faceva propria.

Osservava la cortepartenopea che non ricorreva la prova, nemmeno per via presuntiva,dell’esistenza di un accordo in merito alla previsione di un corrispettivo perl’uso dell’impianto e della sua entità, risultando insufficiente il richiamofatto dai testimoni alle tariffe all’epoca esistenti valevoli per gli utilizzatori;che rispetto al Comune di Pomigliano d’Arco mancava la specificaallegazione di un impegno contrattuale assunto dall’ente in favore dellaPolisportiva, che, in quanto comportante un impegno di spesa, avrebbeimposto l’uso della forma scritta; che ricadeva sull’appellante l’onere dellaprova del corrispettivo concordato quale elemento costitutivo della pretesaazionata, restando ininfluente l’eccezione di gratuità sollevata da A.S.D.,che il Tribunale non aveva posto a fondamento della decisione.3.

Per la cassazione della sentenza indicata ricorre la Polisportiva, sullabase di cinque motivi.

Resiste con controricorso A.S.D.

Il Comune diPomigliano d’Arco è rimasto intimato.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Pag. 3 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 111, comma sesto, Cost. e dell’art. 132, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la sentenza resa dalla Corte d’appelloprima facie è una pedissequa riproduzione della decisione di primo gradocon identità linguistica e grafica in molteplici passaggi, sicché il giudice disecondo grado si sarebbe limitato mediante la tecnica del copia/incolla aun’adesione totalmente acritica alla sentenza impugnata, senzaesplicitare, neppure sinteticamente, le norme applicate, i fatti accertati e,soprattutto, le ragioni per le quali le doglianze di appello non sono stateaccolte.1.1.

Il motivo deve essere disatteso.È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ognicaso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (v.

Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2015, n. 642; cui adde, Cass., sez. 6-II, 7 novembre2022, n. 22562; Cass., sez.

V, 6 ottobre 2022, n. 29028).In relazione alla motivazione della sentenza d’appello effettuatamediante il richiamo di quella resa in prime cure, questa Corte haaffermato reiteratamente che “[d]eve considerarsi nulla la sentenza diappello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora lalaconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisionePag. 4 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraversol'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previaspecifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, deglielementi di prova e dei motivi di appello” (v.

Cass., sez. 6-V, 21settembre 2017, n. 22022; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27112);“[l]a sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata"per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primogrado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca,pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto diappello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando cosìappagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraversol'integrazione della parte motiva delle due sentenze” (v.

Cass., sez. lav.,23 agosto 2018, n. 21037; Cass., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28139).1.2.

La sentenza impugnata non merita la censura svolta, poiché, dopoil richiamo testuale al contenuto della sentenza del Tribunale, la Cortepartenopea ha spiegato, alla luce delle doglianze rese dall’appellante, leragioni alla base del rigetto.L’appellante aveva lamentato nell’impugnazione: “1) erratavalutazione delle risultanze istruttorie e processuali – violazione e falsaapplicazione dell’art. 1321 c.c. e seguenti - omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia; 2) contestazioni circa la gratuità delcontratto; 3) violazione dell’art. 1336 c.c. offerta al pubblico; 4) violazionee falsa applicazione dell’art. 2727-2729 c.c. - presunzioni semplici”. (v.pagina 3 della sentenza, penultimo capoverso; pagina 3 del ricorso,secondo capoverso).La Corte d’appello ha scritto che il Tribunale aveva reso unadecisione basata su una “attenta e condivisa valutazione delle risultanzedell’espletata istruttoria, che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non consentono affatto di ritenere raggiunta (anche perpresunzioni), la prova dell’esistenza di un accordo, asseritamentePag. 5 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026intercorso tra la Polisportiva e le parti convenute” (v. pagina 9, da riga 29a riga 34).In particolare, la Corte d’appello ha ribadito, così spiegando leragioni del rigetto dell’appello, che la mancata dimostrazione dell’accordorileva “in ordine alla previsione di un corrispettivo per l’utilizzo del campodi calcio da parte della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno sull’entitàdello stesso, risultando all’evidenza insufficiente il generico richiamo, fattodai testi, all’esistenza di non meglio specificate tariffe, vigenti all’epoca deifatti, applicate a tutti gli utilizzatori del campo di calcio di Brusciano”(pagina 9, da riga 35 a riga 40).Ha aggiunto la corte che “un eventuale accordo tra la Polisportiva edil Comune di Pomigliano d’Arco (vieppiù perché implicante un impegno dispesa a carico dell’ente) avrebbe dovuto necessariamente rivestire laforma scritta, richiesta ad substantiam, osserva la corte come anche neirapporti con la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], spettava alla Polisportiva istante,in ossequio alla previsione dell’art. 2697 c.c., correttamente applicato dalgiudice di prime cure, fornire adeguata prova del corrispettivoasseritamente concordato (in suo favore ed a carico della A.S.D.) perl’utilizzo del campo sportivo, trattandosi di un elemento essenzialedell’accordo posto a fondamento della pretesa azionata” (da pagina 9, riga41, a pagina 10, riga 5).La Corte d’appello ha, altresì, precisato (e il dato rileverà anche nelloscrutinio del secondo motivo) che resta “all’evidenza ininfluente, in sensocontrario, l’eccezione di gratuità sollevata in prime cure dall’associazioneconvenuta, giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, eche, giova precisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativoonere probatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova suldedotto carattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).La Corte d’appello, pertanto, ha reso una motivazione del tuttoidonea a spiegare l’iter logico seguito nel percorso valutativo alla base delPag. 6 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026rigetto dell’appello in merito alla mancata dimostrazione di un accordosulla previsione del corrispettivo e sulla sua entità per l’impiegodell’impianto sportivo, aggiungendo, conclusivamente, che la decisionenon risultava scalfita dalle generiche obiezioni dell’appellante, “oltre cheinconferenti nella parte in cui contengono un generico e decontestualizzatorichiamo alla disciplina sull’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.” (pagina10, da riga 16 a riga 19).2.

Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza percontraddittorietà della motivazione in relazione a un fatto decisivo econtroverso tra le parti; omessa pronuncia e omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio.La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, riportandosialle argomentazioni del primo giudice, ha stravolto il materiale istruttorioe, soprattutto, ha recepito integralmente le difese dei convenuti senzaadeguato vaglio, giungendo così all’erronea conclusione che l’attrice nonavesse dimostrato la sussistenza dell’accordo e del credito, mentre glielementi documentali e testimoniali avrebbero consentito di riteneredimostrata la non gratuità e l’esistenza di un accordo per l’utilizzazionedell’impianto sportivo.

In particolare, il rapporto traeva origine da unaccordo scritto intercorso all’esito della riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra A.S.D. eil Comune di Pomigliano d’Arco, con il quale la prima assumeva l’onere diprovvedere “ad impegnare altri impianti sportivi” per permettere losvolgimento della pratica calcistica.La ricorrente puntualizza, inoltre, che l’eccezione di gratuità non erastata sollevata da A.S.D., ma rilevata d’ufficio dal Tribunale, come peraltropuntualizzato in appello dalla difesa dell’associazione sportiva.2.1.

Il motivo si articola in due submotivi:a) l’omesso esame e la contraddittoria motivazione su un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, che ha portato ad un malgoverno dellerisultanze probatorie;Pag. 7 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026b) il non censurato rilievo d’ufficio dell’eccezione di gratuità dell’accordooperato dal Tribunale.2.2.

Il submotivo a) è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto,cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppiapronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questionidi fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado di rigetto della domanda per il mancato raggiungimento dellaprova sul corrispettivo e sulla sua entità, e la ricorrente non ha dimostratola diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento “aimedesimi fatti” (v.

Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023,n. 26934; 28 febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo2014, n. 5528), anzi al contrario ha ipotizzato una ripresa acritica delladecisione del Tribunale nolano.Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando ladecisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (v., Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024,cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta in quella previgente nell’art. 348-ter, commi quarto ePag. 8 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026quinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delle decisionirispetto «ai medesimi fatti».In secondo luogo, il motivo non indica nemmeno quale sarebbe ilfatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultanoirrilevanti (v.

Cass., sez.

I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass.,sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n.35106), tale non potendo intendersi quanto risultante dal contenuto dellatestimonianza del [OSCURATO:PERSONA].Se il fatto omesso dovesse intendersi l’«impegno» di A.S.D.derivante dall’accordo scritto sortito all’esito della riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]presso il Comune di Pomigliano d’Arco, il rilievo si sarebbe comunqueconfigurato come una deduzione nuova rispetto al tenore della decisioneimpugnata, rispetto alla quale la ricorrente ha omesso di precisare se equando ne fosse stato investito il giudice dell’appello (v., ex multis, Cass.,sez.

V, 11 febbraio 2025, 3473; Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018;Cass., sez. 6-V, 13 dicembre 2019, n. 32804).2.3.

Il submotivo b) è inammissibile.Come già evidenziato nello scrutinio del primo motivo la Corted’appello ha scritto “restando all’evidenza ininfluente, in senso contrario,l’eccezione di gratuità sollevata in prime cure dall’associazione convenuta,giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, e che, giovaprecisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativo onereprobatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova sul dedottocarattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).Da tanto deriva che la censura poggia su una premessa inesistente,non avendo la Corte d’appello basato la sua decisione sulla gratuitàPag. 9 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’uso dell’impianto, ma, come detto, sulla mancata prova dell’accordosul compenso e sulla sua entità.3.

Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1321 e seguenticod. civ.La ricorrente denuncia che la Corte d’appello ha fatto malgovernodei principi in tema di contratti conclusi per facta concludentia, nei quali lavolontà negoziale e la formazione del vincolo possono essere tratte dacomportamenti concludenti, in quanto espressivi di una volontàunivocamente orientata verso la sussistenza di un accordo.

In questatraiettoria, in presenza di tariffe prefissate per l’uso dell’impianto e di unutilizzo protratto nel tempo, tra le parti era intercorso per fatti concludentiun contratto atipico di utilizzo dell’impianto.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1336 cod. civ.Lamenta la ricorrente che la fattispecie doveva essere ricostruita allaluce della disposizione in materia di offerta al pubblico, assumendo che lapredisposizione di tariffe e la fruizione dell’impianto nei confronti di unacollettività di utenti integrerebbero uno schema riconducibile all’art. 1336cod. civ.: tutti gli impianti sportivi hanno un tariffario e gli utenti sonotenuti al pagamento delle tariffe praticate.4.

I due motivi sono entrambi inammissibili.primo, n. 5, cod. proc. civ., entrambi i motivi non indicano il passaggiodella motivazione criticato e, pur presentati come violazione di legge,poggiano sulla deduzione di presupposti fattuali - la predisposizione delletariffe e l’utilizzo dell’impianto sportivo -, inclinando nella sostanza arimettere in discussione l’accertamento circa l’assenza di provadell’accordo e della pattuizione del prezzo, senza nemmeno risultareconformi alla modalità della deduzione del vizio di violazione di legge acausa della mancata esplicitazione di una censura pertinente.Pag. 10 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ciò comporta la violazione del consolidato principio di diritto secondocui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice,offrendone una rappresentazione critica e specifica.

Senza un confrontoanalitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configuracome inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005, n.359; e in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più direcente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6aprile 2025, n. 9059).5.

Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degliartt. 2727 e 2729 cod. civ.La ricorrente si duole per il mancato ricorso da parte della Corted’appello alle presunzioni semplici, sostenendo che, muovendo da fattinoti (l’esistenza di tariffe e l’utilizzazione dell’impianto), sarebbe statopossibile escludere la gratuità dell’accordo.5.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente nell’illustrazione del motivo non indica alcunché chepossa ricondursi al modo di dedurre la violazione delle norme sullepresunzioni, come indicato da Cass., Sez.

Un., 24 gennaio 2018, n. 1785(non massimata sul punto, ma espressamente i paragrafi 4 e ss. dellamotivazione).La Corte d’appello non ha fatto ricorso in alcun modo all’applicazionedelle presunzioni semplici, avendo precisato che “[…] risultanzedell’espletata istruttoria, che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non consentono affatto di ritenere raggiunta (anche perpresunzioni) la prova dell’esistenza di uno specifico accordo,asseritamente intercorso tra la Polisportiva e le parti convenute” (pagina9, quarto capoverso).L’illustrazione del motivo in esame si lega, nuovamente, a unagenerica contestazione delle circostanze fattuali, lamentando che il ricorsoalle presunzioni avrebbe permesso di escludere la gratuità dellaPag. 11 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026concessione dell’impianto sportivo, muovendo dal fatto noto dell’esistenzadelle tariffe per fasce orarie.Senonché, la ricorrente prescinde nuovamente da quanto detto dallaCorte d’appello in ordine all’irrilevanza dell’eccezione di gratuità “[…]giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, e che, giovaprecisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativo onereprobatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova sul dedottocarattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).6.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquidain euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenzeprofessionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Pag. 12 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuseppe [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di A.S.D.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] D’ARCO,- intimato -Pag. 1 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 3876/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 15.9.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Nola, con sentenza pubblicata il 10.10.2019, rigettavala domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (inavanti, Polisportiva) nei confronti del Comune di Pomigliano d’Arco e diAntonio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D.[OSCURATO:PERSONA] (in seguito, A.S.D.).L’attrice aveva dedotto che la società calcistica “[OSCURATO:PERSONA]”aveva utilizzato lo stadio comunale di Brusciano per gli allenamenti deipropri atleti da agosto 2008 a giugno 2009 e poi da agosto 2009 a ottobre2009; che in quanto concessionaria per la gestione dell’impianto, giustadetermina del 694/2005 del Comune di Brusciano, aveva diritto alpagamento del corrispettivo ragguagliato alle tariffe esposte (euro 70/oraper la fascia diurna ed euro 90/ora per la fascia serale) per l’utilizzo delcampo sportivo. L’attrice, pertanto, aveva chiesto la condanna deiconvenuti - o di chi fosse risultato obbligato - al risarcimento dei danniquantificati in euro 117.600,00 a titolo di corrispettivo per l’uso del campoe in euro 100.000,00 per danni morali correlati alla “perduta competitivitàsportiva”.Si costituiva la A.S.D. ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione edella notifica per aver l’attrice convenuto il “[OSCURATO:PERSONA] 1920”, inpersona del presidente [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla notificaall’A.S.D.; ammetteva di aver utilizzato l’impianto sportivo a seguito diintese intervenute tra il Comune di Brusciano e quello di Pomiglianod’Arco, ma contestava l’esistenza di qualsiasi accordo contrattuale con laPolisportiva.Pag. 2 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Comune di Pomigliano d’Arco resisteva alla domanda e deducevadi non aver raggiunto alcuna intesa contrattuale con l’attrice e, insubordine, di non aver mai autorizzato il “[OSCURATO:PERSONA] 1920” adassumere impegni con terzi a suo nome.Il Tribunale di Nola rigettava la domanda osservando come l’attricenon avesse provato la conclusione di un accordo con la A.S.D. perl’utilizzazione dell’impianto sportivo, e che, a fronte dell’eccezione digratuità, l’attrice non avesse dedotto né provato l’accordo sul prezzo.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 15.9.2023,rigettava l’appello proposto dalla Polisportiva con l’aggravio delle spese delgrado in favore degli appellati.La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione, richiamava lamotivazione resa dal Tribunale che faceva propria. Osservava la cortepartenopea che non ricorreva la prova, nemmeno per via presuntiva,dell’esistenza di un accordo in merito alla previsione di un corrispettivo perl’uso dell’impianto e della sua entità, risultando insufficiente il richiamofatto dai testimoni alle tariffe all’epoca esistenti valevoli per gli utilizzatori;che rispetto al Comune di Pomigliano d’Arco mancava la specificaallegazione di un impegno contrattuale assunto dall’ente in favore dellaPolisportiva, che, in quanto comportante un impegno di spesa, avrebbeimposto l’uso della forma scritta; che ricadeva sull’appellante l’onere dellaprova del corrispettivo concordato quale elemento costitutivo della pretesaazionata, restando ininfluente l’eccezione di gratuità sollevata da A.S.D.,che il Tribunale non aveva posto a fondamento della decisione.3. Per la cassazione della sentenza indicata ricorre la Polisportiva, sullabase di cinque motivi. Resiste con controricorso A.S.D. Il Comune diPomigliano d’Arco è rimasto intimato.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Pag. 3 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 111, comma sesto, Cost. e dell’art. 132, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la sentenza resa dalla Corte d’appelloprima facie è una pedissequa riproduzione della decisione di primo gradocon identità linguistica e grafica in molteplici passaggi, sicché il giudice disecondo grado si sarebbe limitato mediante la tecnica del copia/incolla aun’adesione totalmente acritica alla sentenza impugnata, senzaesplicitare, neppure sinteticamente, le norme applicate, i fatti accertati e,soprattutto, le ragioni per le quali le doglianze di appello non sono stateaccolte.1.1. Il motivo deve essere disatteso.È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ognicaso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (v. Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2015, n. 642; cui adde, Cass., sez. 6-II, 7 novembre2022, n. 22562; Cass., sez. V, 6 ottobre 2022, n. 29028).In relazione alla motivazione della sentenza d’appello effettuatamediante il richiamo di quella resa in prime cure, questa Corte haaffermato reiteratamente che “[d]eve considerarsi nulla la sentenza diappello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora lalaconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisionePag. 4 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraversol'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previaspecifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, deglielementi di prova e dei motivi di appello” (v. Cass., sez. 6-V, 21settembre 2017, n. 22022; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27112);“[l]a sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata"per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primogrado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca,pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto diappello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando cosìappagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraversol'integrazione della parte motiva delle due sentenze” (v. Cass., sez. lav.,23 agosto 2018, n. 21037; Cass., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28139).1.2. La sentenza impugnata non merita la censura svolta, poiché, dopoil richiamo testuale al contenuto della sentenza del Tribunale, la Cortepartenopea ha spiegato, alla luce delle doglianze rese dall’appellante, leragioni alla base del rigetto.L’appellante aveva lamentato nell’impugnazione: “1) erratavalutazione delle risultanze istruttorie e processuali – violazione e falsaapplicazione dell’art. 1321 c.c. e seguenti - omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia; 2) contestazioni circa la gratuità delcontratto; 3) violazione dell’art. 1336 c.c. offerta al pubblico; 4) violazionee falsa applicazione dell’art. 2727-2729 c.c. - presunzioni semplici”. (v.pagina 3 della sentenza, penultimo capoverso; pagina 3 del ricorso,secondo capoverso).La Corte d’appello ha scritto che il Tribunale aveva reso unadecisione basata su una “attenta e condivisa valutazione delle risultanzedell’espletata istruttoria, che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non consentono affatto di ritenere raggiunta (anche perpresunzioni), la prova dell’esistenza di un accordo, asseritamentePag. 5 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026intercorso tra la Polisportiva e le parti convenute” (v. pagina 9, da riga 29a riga 34).In particolare, la Corte d’appello ha ribadito, così spiegando leragioni del rigetto dell’appello, che la mancata dimostrazione dell’accordorileva “in ordine alla previsione di un corrispettivo per l’utilizzo del campodi calcio da parte della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno sull’entitàdello stesso, risultando all’evidenza insufficiente il generico richiamo, fattodai testi, all’esistenza di non meglio specificate tariffe, vigenti all’epoca deifatti, applicate a tutti gli utilizzatori del campo di calcio di Brusciano”(pagina 9, da riga 35 a riga 40).Ha aggiunto la corte che “un eventuale accordo tra la Polisportiva edil Comune di Pomigliano d’Arco (vieppiù perché implicante un impegno dispesa a carico dell’ente) avrebbe dovuto necessariamente rivestire laforma scritta, richiesta ad substantiam, osserva la corte come anche neirapporti con la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], spettava alla Polisportiva istante,in ossequio alla previsione dell’art. 2697 c.c., correttamente applicato dalgiudice di prime cure, fornire adeguata prova del corrispettivoasseritamente concordato (in suo favore ed a carico della A.S.D.) perl’utilizzo del campo sportivo, trattandosi di un elemento essenzialedell’accordo posto a fondamento della pretesa azionata” (da pagina 9, riga41, a pagina 10, riga 5).La Corte d’appello ha, altresì, precisato (e il dato rileverà anche nelloscrutinio del secondo motivo) che resta “all’evidenza ininfluente, in sensocontrario, l’eccezione di gratuità sollevata in prime cure dall’associazioneconvenuta, giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, eche, giova precisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativoonere probatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova suldedotto carattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).La Corte d’appello, pertanto, ha reso una motivazione del tuttoidonea a spiegare l’iter logico seguito nel percorso valutativo alla base delPag. 6 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026rigetto dell’appello in merito alla mancata dimostrazione di un accordosulla previsione del corrispettivo e sulla sua entità per l’impiegodell’impianto sportivo, aggiungendo, conclusivamente, che la decisionenon risultava scalfita dalle generiche obiezioni dell’appellante, “oltre cheinconferenti nella parte in cui contengono un generico e decontestualizzatorichiamo alla disciplina sull’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.” (pagina10, da riga 16 a riga 19).2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza percontraddittorietà della motivazione in relazione a un fatto decisivo econtroverso tra le parti; omessa pronuncia e omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio.La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, riportandosialle argomentazioni del primo giudice, ha stravolto il materiale istruttorioe, soprattutto, ha recepito integralmente le difese dei convenuti senzaadeguato vaglio, giungendo così all’erronea conclusione che l’attrice nonavesse dimostrato la sussistenza dell’accordo e del credito, mentre glielementi documentali e testimoniali avrebbero consentito di riteneredimostrata la non gratuità e l’esistenza di un accordo per l’utilizzazionedell’impianto sportivo. In particolare, il rapporto traeva origine da unaccordo scritto intercorso all’esito della riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra A.S.D. eil Comune di Pomigliano d’Arco, con il quale la prima assumeva l’onere diprovvedere “ad impegnare altri impianti sportivi” per permettere losvolgimento della pratica calcistica.La ricorrente puntualizza, inoltre, che l’eccezione di gratuità non erastata sollevata da A.S.D., ma rilevata d’ufficio dal Tribunale, come peraltropuntualizzato in appello dalla difesa dell’associazione sportiva.2.1. Il motivo si articola in due submotivi:a) l’omesso esame e la contraddittoria motivazione su un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, che ha portato ad un malgoverno dellerisultanze probatorie;Pag. 7 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026b) il non censurato rilievo d’ufficio dell’eccezione di gratuità dell’accordooperato dal Tribunale.2.2. Il submotivo a) è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto,cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppiapronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questionidi fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado di rigetto della domanda per il mancato raggiungimento dellaprova sul corrispettivo e sulla sua entità, e la ricorrente non ha dimostratola diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento “aimedesimi fatti” (v. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023,n. 26934; 28 febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo2014, n. 5528), anzi al contrario ha ipotizzato una ripresa acritica delladecisione del Tribunale nolano.Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando ladecisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (v., Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024,cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta in quella previgente nell’art. 348-ter, commi quarto ePag. 8 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026quinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delle decisionirispetto «ai medesimi fatti».In secondo luogo, il motivo non indica nemmeno quale sarebbe ilfatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultanoirrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass.,sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n.35106), tale non potendo intendersi quanto risultante dal contenuto dellatestimonianza del [OSCURATO:PERSONA].Se il fatto omesso dovesse intendersi l’«impegno» di A.S.D.derivante dall’accordo scritto sortito all’esito della riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]presso il Comune di Pomigliano d’Arco, il rilievo si sarebbe comunqueconfigurato come una deduzione nuova rispetto al tenore della decisioneimpugnata, rispetto alla quale la ricorrente ha omesso di precisare se equando ne fosse stato investito il giudice dell’appello (v., ex multis, Cass.,sez. V, 11 febbraio 2025, 3473; Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018;Cass., sez. 6-V, 13 dicembre 2019, n. 32804).2.3. Il submotivo b) è inammissibile.Come già evidenziato nello scrutinio del primo motivo la Corted’appello ha scritto “restando all’evidenza ininfluente, in senso contrario,l’eccezione di gratuità sollevata in prime cure dall’associazione convenuta,giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, e che, giovaprecisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativo onereprobatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova sul dedottocarattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).Da tanto deriva che la censura poggia su una premessa inesistente,non avendo la Corte d’appello basato la sua decisione sulla gratuitàPag. 9 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’uso dell’impianto, ma, come detto, sulla mancata prova dell’accordosul compenso e sulla sua entità.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1321 e seguenticod. civ.La ricorrente denuncia che la Corte d’appello ha fatto malgovernodei principi in tema di contratti conclusi per facta concludentia, nei quali lavolontà negoziale e la formazione del vincolo possono essere tratte dacomportamenti concludenti, in quanto espressivi di una volontàunivocamente orientata verso la sussistenza di un accordo. In questatraiettoria, in presenza di tariffe prefissate per l’uso dell’impianto e di unutilizzo protratto nel tempo, tra le parti era intercorso per fatti concludentiun contratto atipico di utilizzo dell’impianto.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1336 cod. civ.Lamenta la ricorrente che la fattispecie doveva essere ricostruita allaluce della disposizione in materia di offerta al pubblico, assumendo che lapredisposizione di tariffe e la fruizione dell’impianto nei confronti di unacollettività di utenti integrerebbero uno schema riconducibile all’art. 1336cod. civ.: tutti gli impianti sportivi hanno un tariffario e gli utenti sonotenuti al pagamento delle tariffe praticate.4. I due motivi sono entrambi inammissibili.primo, n. 5, cod. proc. civ., entrambi i motivi non indicano il passaggiodella motivazione criticato e, pur presentati come violazione di legge,poggiano sulla deduzione di presupposti fattuali - la predisposizione delletariffe e l’utilizzo dell’impianto sportivo -, inclinando nella sostanza arimettere in discussione l’accertamento circa l’assenza di provadell’accordo e della pattuizione del prezzo, senza nemmeno risultareconformi alla modalità della deduzione del vizio di violazione di legge acausa della mancata esplicitazione di una censura pertinente.Pag. 10 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ciò comporta la violazione del consolidato principio di diritto secondocui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice,offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confrontoanalitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configuracome inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005, n.359; e in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più direcente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6aprile 2025, n. 9059).5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degliartt. 2727 e 2729 cod. civ.La ricorrente si duole per il mancato ricorso da parte della Corted’appello alle presunzioni semplici, sostenendo che, muovendo da fattinoti (l’esistenza di tariffe e l’utilizzazione dell’impianto), sarebbe statopossibile escludere la gratuità dell’accordo.5.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente nell’illustrazione del motivo non indica alcunché chepossa ricondursi al modo di dedurre la violazione delle norme sullepresunzioni, come indicato da Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785(non massimata sul punto, ma espressamente i paragrafi 4 e ss. dellamotivazione).La Corte d’appello non ha fatto ricorso in alcun modo all’applicazionedelle presunzioni semplici, avendo precisato che “[…] risultanzedell’espletata istruttoria, che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non consentono affatto di ritenere raggiunta (anche perpresunzioni) la prova dell’esistenza di uno specifico accordo,asseritamente intercorso tra la Polisportiva e le parti convenute” (pagina9, quarto capoverso).L’illustrazione del motivo in esame si lega, nuovamente, a unagenerica contestazione delle circostanze fattuali, lamentando che il ricorsoalle presunzioni avrebbe permesso di escludere la gratuità dellaPag. 11 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026concessione dell’impianto sportivo, muovendo dal fatto noto dell’esistenzadelle tariffe per fasce orarie.Senonché, la ricorrente prescinde nuovamente da quanto detto dallaCorte d’appello in ordine all’irrilevanza dell’eccezione di gratuità “[…]giammai posta a fondamento della pronuncia impugnata, e che, giovaprecisare, lungi dal sollevare la Polisportiva attrice dal relativo onereprobatorio, le imponeva di fornire rigorosa e specifica prova sul dedottocarattere oneroso dell’accordo, specificamente contestato dallacontroparte” (pagina 10, da riga 5 a riga 11).6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquidain euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenzeprofessionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Pag. 12 di 13Numero registro generale 22694/2023Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19481/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 19481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris