CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27980 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27980del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRAKLD 66M26 Z352S) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LBNNLN 63R08 H501Q ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76T13 H501K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00113090427 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRNMRZ 67H24 F839Q) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in per- sona del Prefettopro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato), in per- sona delSindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona emessain data 13 maggio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1330 dell’anno 2021 del R.G. (che la parte ricorrente deduce essere stata pubblicata in pari data, con il n. 616/2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d ei comuni di Ancona, Camerano, [OSCURATO:PERSONA], Castelfidardo, Numana, nonché della Prefettura di Macerata e dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], impugnando quattordici cartelle di pagamento, tutte relative a sanzioni amministrative per infra- zioni al codice della strada. La domanda è stata rigettata dalGiudice di Pace di Ancona. Il Tribunale di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità delle notificazioni di due delle cartelle di pagamento impugnate, confermando la deci- sione di primo grado per le altre. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Numana. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 1. I motivi di ricorso 1.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’articolo 2948 comma 4) c.c. in relazione all’articolo 360 n.3 cpc per non aver accertato il giudice del gravame la deca- denza dal diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia Entrate Ri- scossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo impu- gnato». Secondo il ricorrente, «va cassata la sentenza di II grado nella parte in cui rigetta il motivo di appello confermando la decisione di I grado che aveva stabilito che la presentazione di un piano di rateizzazione da parte del contribuente fosse atto idoneo all’interruzione della prescrizione». 1.2Con il secondo motivo si denunzia «Violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso e successive modifiche e del DPR 68/2005 in relazione all’articolo 360 n. 3, 4 e 5 cpc per non aver dichiarato la nullità delle notifiche effet- tuate tramite un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri». 1.3Con il terzo motivo si denunzia «Violazione dell’articolo 26 del DPR 602/1973, dell’articolo 60 del DPR 600/1973 e degli articoli 21, 23 e 24 del D.Lgs. 82/2005, dell’articolo 156 cpc in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc per non avere il Giudice di appello stabilito l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pa- gamento effettuate con il formato “.pdf”». 1.4 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione dell’articolo 2948 comma 4) c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc per non aver accertato il giudice del gravame la decadenza dal di- ritto a riscuotere da parte dell’Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA] per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pa- gamento a causa della mancata notifica delle stesse». Secondo il ricorrente «va cassata la sentenza di II grado nella parte in cui afferma che sebbene tutti gli atti impositivi impu- gnati sarebbero stati notificati tramite posta privata, ciò non Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 comporta l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio e, dunque, la radicale nullità (insanabile) dell’atto impositivo». 1.5Con il quinto motivo del ricorso si denunzia , infine, « Viola- zione dell’articolo 112 cpc in relazione all’articolo 360 n. 4 cpc perché il Giudice di II grado non si è pronunciato su tutte le domande avanzate dall’appellante». Il ricorrente sostieneche «Nel caso di specie, anche a voler per ipotesi considerare che la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata fosse stata corretta- mente eseguita, erano state sollevate dall’appellante altre cen- sure che riguardavano fenomeni accaduti dopo la suddetta no- tificazione, quali la prescrizione del credito dovuto, i quali do- vevano essere valutati al fine di verificare se l’agente della ri- scossione avesse ancora la possibilità di agire esecutivamente per il recupero del credito. Tale analisi non è stata colpevol- mente compiuta, sull’errato presupposto che la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avesse natura assorbente, cosa chiaramente non corretta». 2. I motivi dell’originaria opposizionee la loro qualifica- zione Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessaria una preci- sazione in ordine all’oggetto della presente controversia. Non risulta esservi alcuna espressa qualificazione, da parte dei giudici di merito, in ordine ai motivi di opposizione in origine proposti dal ricorrente. Di conseguenza, la qualificazione dei suddetti motivi (in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ov- vero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) va effettuata nella presente sede, e ciò anche al finedi verificare l’ammissibilità dell’appello proposto avverso la sen- tenza di primo grado. Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 È lo stesso ricorrente che precisa l’oggetto dei motivi della sua originaria opposizione nei termini di seguito indicati, che com- portano le qualificazioni di seguito esposte: 1) «Inesistenza del titolo esecutivo legittimante l’iscrizione al ruolo. Nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali dei verbali presupposti. Decadenza dell’Am- ministrazione dal potere di esigere la somma»; per quanto sia invocata una pretesa inesistenza del titolo esecutivo, l’effettiva sostanza del motivo di opposizione in esame è, dallo stesso ri- corrente, chiarita sulla base di una premessa («L’odierno ricor- rente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle car- telle impugnate») e di una conclusione («laddove il contri- buente impugni una cartella di pagamento deducendone la nul- lità per la mancata rituale notifica della stessa il Giudice adito dovrà verificare l’effettivo difetto di notifica dell’Atto al fine di dichiarare, se la verifica avesse esito positivo, la nullità dell’Atto consequenziale»): tali chiarimenti rendono evidente che si tratta di un motivo di opposizione che, in quanto tale, avendo ad oggetto la regolarità della procedura di riscossione (fatte salve le ulteriori questioni eventualmente poste con riguardo al merito della pretesa creditoria oggetto dell’iscrizione a ruolo, come meglio si vedrà in seguito), va certamente qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; è, del resto, appena il caso di osservare che sarebbe del tutto infondato, in diritto, l’assunto secondo cui l’omessa noti- ficazione della cartella di pagamento determinala nullità, l’ine- sistenza o la caducazione del titolo esecutivo, titolo che, in caso di riscossione a mezzo ruolo, si forma in realtà con l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, di modo che la regolare notifi- cazione della cartella di pagamento costituisce esclusivamente una formalità necessaria ai fini della regolarità del procedi- mento di riscossione; Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 2) «Intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell’Ammi- nistrazione di cui alle cartelle dai doc. n. 1 a n. 10»; quello avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione di alcune pretese creditorie iscritte a ruolo costituisce, invece, un motivo di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; è oppor- tuno dare atto che lo stesso ricorrente afferma che a fonda- mento di tale motivo di opposizione è stata posta la seguente argomentazione: «La mancata notificazione delle cartelle im- pugnate ed indicate dai numero da 1 a 10 doveva comportare la dichiarazione di intervenuta prescrizione essendo trascorso il tempo previsto dalla legge per la riscossione del tributo»; in altri termini, l’eccezione di prescrizione delle pretese creditorie di cui alle prime dieci delle quattrodici cartelle di pagamento impugnate è stata fondata dallo stesso opponente sull’assunto secondo cui tali cartelle di pagamento non erano state regolar- mente notificate e, di conseguenza, si era maturata la prescri- zione in relazione ad esse; 3) «Nullità degli atti impositivi per non rispondenza ai principi di “chiarezza e motivazione degli atti” di cui all’art. 7 dello Sta- tuto del Contribuente»; anche questo motivo di opposizione, sebbene il ricorrente faccia riferimento alla «Nullità degli atti impositivi», in realtà ha la sostanza di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto con esso si de- duce un vizio di forma delle cartelle di pagamento, come emerge dallo stesso ricorso, in cui si chiarisce che il fondamento di tale motivo di opposizione era il seguente: «Le cartelle di pagamento impugnate erano altresì del tutto illegittime e con- seguentemente nulle per il totale difetto di motivazione che im- pediva al ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa im- positiva»; 4) «Illegittimità degli atti impositivi per errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo»; quest’ul- tima contestazione è effettivamente da qualificare come motivo Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., costi- tuendo contestazione del quantumdell’importo per cui si pro- cede alla riscossione forzata, in relazione a spese e oneri suc- cessivi alla formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che, con riguardo al primo ed al terzo motivo dell’originaria opposizione, l’appello del ricorrente è da ritenere in radice inammissibilee tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. Dunque, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confer- mato quella di primo grado, di rigetto dell’opposizione, in rela- zione ai suddetti profili (in particolare, quello attinente alla re- golarità delle notificazioni delle cartelle, dal momento che non sembrano esservi nel ricorso specifici riferimenti all’altro mo- tivo), può,già solo in base a tale rilievo assorbente, essere con- fermata, previa corrispondente correzione della sua motiva- zione, risultando – se non altro, complessivamente o sostan- zialmente –conforme a diritto il dispositivo. Va, peraltro, opportunamente precisato che la questione della nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento può, co- munque,assumere rilievo (quanto meno in via logicamente in- cidentale) con riguardo al motivo di opposizione con cui è stata fatta valere la prescrizione dei crediti portati dalle prime dieci cartelle impugnate, in quanto la prescrizione è stata dedotta proprio sul presupposto che le notificazioni in questione non si siano regolarmente perfezionate e, di conseguenza, non ab- biano interrotto il decorso del relativo termine. Esclusivamente sotto tale profilo e limitatamente a tali cartelle, potrebbero, dunque, eventualmente, essere prese in considerazione le cen- sure attinenti alla regolarità delle indicate notificazioni. 3.I motivi del ricorso Fattele premesse che precedono, si possono esaminare i motivi del presente ricorso. Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Tale esame sarà possibile esclusivamente –per quanto in pre- cedenzachiarito – in relazione ai profili dell’originaria opposi- zione qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., vale a dire esclusivamente quello (sub 2 del precedente paragrafo 2) con cui è stata dedotta la pre- scrizione delle pretese creditorie di cui alle prime dieci cartelle di pagamento impugnate, nonché quello (sub 4 del precedente paragrafo2) con cui è stato dedotto l’errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. 3.1 Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione – che ri- guarda solo le prime dieci delle cartelle di pagamento impu- gnate(e, più precisamente, i crediti portati da dette cartelle) – la decisione impugnata risulta, nella sostanza, fondata su una duplice concorrente considerazione. Il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha ritenuto, infatti: a)che la notificazione delle cartelle di pagamento in questione, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, doveva ri- tenersi regolarmente perfezionata, anche a prescindere dalle eccezioni di irregolarità del relativo procedimento, in quanto vi era stato raggiungimento dello scopo, desumibile dalla richiesta di rateizzazione dei crediti portati da tali cartelle operata dal debitore, dalla quale emergeva che questi aveva avuto piena conoscenzadel contenuto delle stesse; b) che la stessa richiesta di rateizzazione costituiva, comunque, di per sé, atto interruttivo della prescrizione, in quanto inte- grante unaricognizione di debito. Il ricorrente contesta questa seconda ratio decidendi ( sub b) con il primo motivo del ricorso, mentre contesta la prima ratio decidendi(sub a) con il quarto motivo del ricorso. Con il quinto motivo, inoltre, il ricorrente sostiene che il tribu- nale avrebbe dovuto valutare se la prescrizione si era comun- que maturata, anche a voler «considerare che la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 fosse stata correttamente eseguita». Tali censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 3.1.1La censura (di cui al primo motivo del ricorso) con cui si contesta che la richiesta di rateizzazione del debito integri atto di ricognizione dello stesso, con conseguente interruzione del relativo termine di prescrizione,è certamente infondata in di- ritto, in quanto,secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimento di quest’ultimo, ido- neo ad interrompere la prescrizione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 – 01: « la domanda di ra- teizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, -benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le pre- visioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un ricono- scimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate»; Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024, Rv. 670971 – 01; cfr . anche Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018, erroneamente invocata dal ricorrente a sostegno del suo contrario assunto, che,invece, in motivazione afferma: «se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contri- buente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la ra- teizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contri- buente di non avere ricevuto notifica delle cartelle»). Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 L’infondatezza della censura in esamerisulta decisiva ed assor- bente ai fini della conferma del rigetto dell’opposizione, in rela- zione all’eccezione di prescrizionein origine formulata, dal mo- mento che, una volta stabilito che la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimentodel debito idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, non avrebbe più alcun rilievo –con ri- guardo al profilo in esame – stabilire se la notificazione dell e cartelle di cui si controverte si sia regolarmente perfezionata o meno, con conseguente inammissibilità, per difetto di inte- resse, delle censure formulate con il quarto motivo del ricorso. In ogni caso, per completezza di esposizione, in proposito può rilevarsi che tali ultime censure sarebbero da ritenere anch’esse infondate in diritto, dal momento che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, l e notificazion i eseguit e da operatore di posta privata, anchesenza relativo titolo abilitativo, sono al più null e, non certo inesistent i giuridicamente e, di conse- guenza, esse possono ben essere oggetto di sanatoria per rag- giungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020, Rv. 656754 –02, con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della leggen. 124 del 2017; Sez. 5, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024, Rv. 670857 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125 –01 , con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore di detta legge). Nella specie il tribunale ha accertato essersi verificata la sana- toria di ogni irregolarità delle notificazioni in questione, per il raggiungimento del loro scopo, a seguito dell’istanza di rateiz- zazione dei debiti di cui alle cartelle contestate, senza che, con riguardo a tale profilo (del resto fattuale e, quindi, non Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 sindacabile nella presente sede), risultino formulate specifiche censure nel ricorso. 3.1.2La censura di cui al quinto motivo del ricorso, con cui si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto valutare se la prescri- zione si era comunque maturata, anche a voler considerare va- lidamente perfezionata la notificazione delle(prime dieci) car- telle di pagamento impugnate, è inammissibile, in quanto si tratta di censura non sufficientemente specific a , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Il ricorrente, infatti, in primo luogo, non fornisce a questa Corte, mediante il richiamo del contenuto degli atti difensivi e dei documenti prodotti nel corso del giudizio, gli elementi ne- cessari per verificare se ed in quali termini tale specifica que- stione era stata concretamente posta nel corso dello stesso giu- dizio di merito. Inoltre,non allega neanche gli elementi utili a stabilire se essa abbia una effettiva e concreta “ concludenza ”: se, cioè, una volta ammessa l’avvenuta interruzione della prescrizione in virtù della notificazione delle (prime dieci) cartelle di paga- mento in contestazione,vi fossero effettivamente i presupposti per una eventuale successiva maturazione della prescrizione. 3.2 Per quanto riguarda il motivo di opposizione con cui era stato dedottol’errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, è sufficiente rilevare che, in rela- zione ad esso, non vi sono, in realtà, nel ricorso,censure suffi- cientemente specifiche. I primi quattro motivi di ricorso, infatti, riguardano esclusiva- mente la regolarità della notificazione delle cartelle di paga- mento impugnate e la prescrizione delle relative pretese credi- torie. Lo stesso quinto motivo del ricorso , con cui si deduce la viola- zione dell’art. 112 c.p.c., risulta privo di qualunque specifico riferimento al motiv o di opposizione all’esecuzione in Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 questione: in particolare, le censure formulate con il predetto motivo di ricorsonon possono certamente ritenersi sufficiente- mente specifiche,ai fini di una eventuale contestazione di una possibileomessa decisione in relazione al motivo di opposizione avente ad oggetto il quantumdell’importo portato dalle cartelle di pagamento impugnate. In primo luogo,infatti, non è richiamato in alcun modo tale mo- tivo dell’originaria opposizione, nell’esposizione illustrativa a sostegno delle censure, che fanno riferimento esclusivamente alla questione della prescrizione;comunque, manca del tutto, in tale esposizione, il necessario richiamo del contenuto delle cartelle di pagamento contestate, con riguardo al profilo in esame(in evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.), il che non consente a questa Corte neanche di valu- tare l’effettiva portata oggettiva ed i termini della domanda per cui vi sarebbe l’ipotetica omissione di pronuncia. 3.3Va, infine, ulteriormente ribadito che – come emerge dalle precisazioni e considerazioni in precedenza formulate – risul- tano del tutto inammissibili, nella presente sede, le censure di cui al secondo e al terzo motivo del ricorso, trattandosi di cen- sure relative alla regolarità della notificazione di cartelle di pa- gamento per le quali non è stata avanzata eccezione di prescri- zione (segnatamente quelle individuate, sia nella sentenza im- pugnate che nel ricorso, come la n. 11 e la n. 12) e per le quali, dunque, la indicata contestazione potrebbe avere rilievo esclu- sivamente sotto il profilo dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., profilo non scrutinabile nella presente sede in virtù dell’inammissibilità dell’appello, per le ragionigià ampiamente esposte. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA](che l’ha chiesta Ric. n. 27980/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 nel controricorso e,anche se non ha reiterato la richiesta nella successiva memoria, non vi ha neanche espressamente rinun- ciato). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente comunale controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-