Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21398/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza n. 3436/2017, la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il lavoro in liquidazione s.r.l. (già Articolo [OSCURATO:SOCIETA].) e INPS, in parziale riforma della sentenza n. 495/2014 del Tribunale di Roma, dichiarava la nullità del contratto di somministrazione intervenuto tra la società di lavoro interinale Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. ed IPOST nonché delle successive proroghe, e condannava l’INPS (quale successore di IPOST) a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità risarcitoria, in misura pari a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale evidenziava che il contratto “quadro” di somministrazione tra Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. e IPOSTed i successiv i patti aggiuntivi ed integrativi erano stati conclusi sulla base della delibera n. 64/2008 dell’ente, con cui era stata indetta la gara ad evidenza pubblica per l’appalto di somministrazione, poi aggiudicata alla Articolo [OSCURATO:SOCIETA].

3. Considerava non provata l’effettività delle esigenze del ricorso alla somministrazione a termine e riteneva la nullità del contratto di fornitura di lavoro tra le imprese nonché dei successivi patti integrativi ex d.lgs. n. 368/2001, siccome applicabile nei limiti di compatibilità con il richiamo operato dall’art. 22 d.lgs. n. 276/2003; liquidava il danno utilizzando quale parametro risarcitorio l’art.32 della legge n. 183/2010, valorizzando il numero dei contratti e la durata complessiva del servizio prestato; riteneva assorbiti gli altri motivi di gravame.

4. Contro la sentenza di appello l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due censure, illustrate da memoria.

6. L’INPS ha replicato con controricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il lavoro in liquidazione s.r.l. (già Articolo [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svoltoattività difensiva.

DIRITTO 1.Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato possa essere giustificato solo da esigenze temporanee e straordinarie.

Sostiene la legittimità del ricorso alla somministrazione a tempo determinato per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore o per disbrigare i normali compiti dell’ente, rimarcando che la perdurante vigenza del blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo e l’ordinario flusso dei pensionamenti dei dipendenti pubblici avevano reso necessario l’intervento del legislatore per consentire la prosecuzione dell’attività ordinaria anche mediante il lavoro somministrato; deduce che le motivazioni contenute nella delibera n. 64/2008 sono idonee a giustificare il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura l’autonoma ratio decidendi secondo cui l’INPS, su cui gravava l’onere della prova relativo al rispetto della clausola di contingentamento, non aveva dimostrato il contenimento delle assunzioni nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La motivazione della sentenza impugnata è chiara nel rimarcare il peso decisivo anche di questa autonoma ratio decidendi: «In ogni caso, quanto al mancato rispetto del limite di contingentamento, condivisibilmente l’appellante ha reclamato la specificità della relativa deduzione, svolta in primo grado (“Gli enti convenuti nel periodo lavorativo intercorso con il ricorrente hanno utilizzato contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato in misura superiore al limite quantitativo del 7%medio mensile dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (così come stabilito nell’Accordo del 14 febbraio 2001 integrativo del ccnl di settore enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, doc 13 e 14”); dal canto suo l’INPS, su cui gravava l’onere probatorio del rispetto della clausola, si era limitato ad osservare che alcuna norma imperativa, per come richiesto dall’art. 36, comma 5,T.U. 165/01, era stata violata, senza nemmeno produrre un prospetto o documento che evidenziasse il contenimento delle assunzioni in esame nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva».

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui qualorala sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).

Il motivo va disatteso anche sotto altro profilo, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa Corte ha già espresso in casi analoghi a quello qui in esame (Cass. n. 13982/2022; Cass. n. 9310/2023).

3.1. Questa Corte ha affermato (v.

Cass. n. 446/2021) che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione, della pubblica amministrazione utilizzatrice, nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore (principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell’ordinamento interno, la S.C. ha affermato che il giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un’interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva).

La Corte di Giustizia ha concluso che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso.

Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.Si aggiunga che l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, già nella versione di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 aveva previsto: «1-bis.

Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’art.4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi».

Nella versione vigente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/6/2008 era così previsto: «1.

Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.

Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva…».

Nella versione vigente dal 24/6/2008: «2.

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.3.

Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio».

Ancora nella versione vigente dal 5/8/2009 al 30/10/2013: «2.

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità’ organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato».

In definitiva, in tutte le versioni dell’art. 36, il ricorso al contratto a termine e più in generale a quello ai contratti di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di comprovare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non possono riferirsi ad un fabbisogno ordinario.

La somministrazione di lavoro, forma flessibile di lavoro richiamata anche dall’indicato art. 36, già prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è ora disciplinata dagli artt. 30-40 del d.lgs. 15 giugno 215, n. 81.

L’art. 20, comma 4 nella versione originaria prevedeva che: «4.La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

L’art. 21, comma 3, nella versione originaria precisava: «3.

Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore».

Le suddette disposizioni sono sostanzialmente rimaste invariate nelle versioni successive delle indicate norme, fino all’abrogazione delle stesse da parte del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Quest’ultimo, all’art. 30 dispone: «Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più’ lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore».

All’art. 33 si legge: «2.

Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore».

L’art. 34 poi recita: «2.

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e

24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore».

Se è vero che non si può ricavare un limite di tempo che nella legge non è determinato (si veda l’espressa esclusione delle dispo sizioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24), di certo va valorizzato il fatto che con l’introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il legislatore ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee; cosìha fatto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (che, nelle varie versioni, al comma 2 ha elencato le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalla pubbliche amministrazioni: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato) e con gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003.

L’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione perché evita una contrarietà alla direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia.

L’obbligo di interpretazione conforme riguarda anche le norme anteriori alla direttiva, come chiarito dalla Corte di giustizia.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che ai sensi del combinato disposto dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 81 del 2015 (giàd.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia.

Nel caso di specie il ricorrente è stato assunto dall’agenzia di somministrazione in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, oggetto di 6 proroghe, per essere destinato a svolgere mansioni di impiegato amministrativo sempre a favore dell’IPOST (come ente utilizzatore), in un arco temporale pressocché ininterrotto che va dal 7.1.2009 al 6.1.2012, con effetti, dunque, che si sono prodotti dopo l’entrata in vigore della direttiva 2008/104/CE.

La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, evidenziando che le ragioni indicate nella delibera n. 64/2008 per giustificare il ricorso alla somministrazione (il sottodimensionamento dell’organico dovuto al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, il massiccio fenomeno del pensionamento del 2008 e di quello previsto per il 2009 e l’imminente scadenza delle somministrazioni già in essere) rivelano una necessità duraturanel tempo e non riferita a situazioni contingenti da fronteggiare con il ricorso temporaneo al lavoro somministrato.

La considerazione, posta in evidenza dal ricorrente, che il ricorso al lavoro a termine somministrato è legittimo anche per ragioni «riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore», non significa che sia consentito utilizzare tale forma di lavoro agile per fare fronte all’ordinario, e non transeunte, fabbisogno di prestazioni lavorative.

La destinazione dei lavoratori somministra ti all’ attività ordinariadel datore di lavoro (consentita) è infatti cosa diversa dall’utilizzazione di quei lavoratori per esigenze di lavoro ordinarie e – non temporanee, ma – continuative.

4. Con il secondo motivo l'INPS lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 27 e 86 del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza di un danno in re ipsa.

Sostiene il ricorrente che il risarcimento del danno non è dovuto, prospettando che il danno c.d. comunitario, che non necessita di allegazione e prova, sia solo quello derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, e non anche quello derivante da somministrazione illegittima.

Lamenta, quindi, che la tutela risarcitoria èstata riconosciuta a prescindere da qualsiasi allegazione e prova del danno patito da parte del lavoratore.

5. Il motivo è infondato.

Giova al riguardo ribadire quanto statuito da Sez.

L., n. 446/2021 cit. secondo cui, con ricostruzione specificamente calata sui contratti di somministrazione: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come " danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore”.

Il principio si pone peraltro in evidente segno di continuità con Sez.

U. n. 5072 del 2016, in cui la questione del risarcimento del danno cd. comunitario viene affrontata in termini generali.

A detti insegnamenti ritiene il Collegio di conformarsi non essendo state proposte questioni nuove, sicché il ricorso va rigettato.

6. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato proposto solo in via subordinata, «nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi formulati dall’INPS», sicché esso rimane assorbito e non deve essere esaminato.

7. Respinto il ricorso principale,le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario.

La liquidazione segue in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale con la parte rimasta intimata.

8. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 200 (duecento/00) per esborsi ed euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Nulla per le spese in favore della parte rimasta intimata.

Ai sensi del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza n. 3436/2017, la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il lavoro in liquidazione s.r.l. (già Articolo [OSCURATO:SOCIETA].) e INPS, in parziale riforma della sentenza n. 495/2014 del Tribunale di Roma, dichiarava la nullità del contratto di somministrazione intervenuto tra la società di lavoro interinale Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. ed IPOST nonché delle successive proroghe, e condannava l’INPS (quale successore di IPOST) a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità risarcitoria, in misura pari a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. La Corte territoriale evidenziava che il contratto “quadro” di somministrazione tra Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. e IPOSTed i successiv i patti aggiuntivi ed integrativi erano stati conclusi sulla base della delibera n. 64/2008 dell’ente, con cui era stata indetta la gara ad evidenza pubblica per l’appalto di somministrazione, poi aggiudicata alla Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Considerava non provata l’effettività delle esigenze del ricorso alla somministrazione a termine e riteneva la nullità del contratto di fornitura di lavoro tra le imprese nonché dei successivi patti integrativi ex d.lgs. n. 368/2001, siccome applicabile nei limiti di compatibilità con il richiamo operato dall’art. 22 d.lgs. n. 276/2003; liquidava il danno utilizzando quale parametro risarcitorio l’art.32 della legge n. 183/2010, valorizzando il numero dei contratti e la durata complessiva del servizio prestato; riteneva assorbiti gli altri motivi di gravame. 4. Contro la sentenza di appello l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due censure, illustrate da memoria. 6. L’INPS ha replicato con controricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] Agenzia per il lavoro in liquidazione s.r.l. (già Articolo [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svoltoattività difensiva. DIRITTO 1.Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato possa essere giustificato solo da esigenze temporanee e straordinarie. Sostiene la legittimità del ricorso alla somministrazione a tempo determinato per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore o per disbrigare i normali compiti dell’ente, rimarcando che la perdurante vigenza del blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo e l’ordinario flusso dei pensionamenti dei dipendenti pubblici avevano reso necessario l’intervento del legislatore per consentire la prosecuzione dell’attività ordinaria anche mediante il lavoro somministrato; deduce che le motivazioni contenute nella delibera n. 64/2008 sono idonee a giustificare il ricorso alla somministrazione a tempo determinato. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura l’autonoma ratio decidendi secondo cui l’INPS, su cui gravava l’onere della prova relativo al rispetto della clausola di contingentamento, non aveva dimostrato il contenimento delle assunzioni nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. La motivazione della sentenza impugnata è chiara nel rimarcare il peso decisivo anche di questa autonoma ratio decidendi: «In ogni caso, quanto al mancato rispetto del limite di contingentamento, condivisibilmente l’appellante ha reclamato la specificità della relativa deduzione, svolta in primo grado (“Gli enti convenuti nel periodo lavorativo intercorso con il ricorrente hanno utilizzato contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato in misura superiore al limite quantitativo del 7%medio mensile dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (così come stabilito nell’Accordo del 14 febbraio 2001 integrativo del ccnl di settore enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, doc 13 e 14”); dal canto suo l’INPS, su cui gravava l’onere probatorio del rispetto della clausola, si era limitato ad osservare che alcuna norma imperativa, per come richiesto dall’art. 36, comma 5,T.U. 165/01, era stata violata, senza nemmeno produrre un prospetto o documento che evidenziasse il contenimento delle assunzioni in esame nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva». E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui qualorala sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011). Il motivo va disatteso anche sotto altro profilo, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa Corte ha già espresso in casi analoghi a quello qui in esame (Cass. n. 13982/2022; Cass. n. 9310/2023). 3.1. Questa Corte ha affermato (v. Cass. n. 446/2021) che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione, della pubblica amministrazione utilizzatrice, nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore (principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell’ordinamento interno, la S.C. ha affermato che il giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un’interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva). La Corte di Giustizia ha concluso che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.Si aggiunga che l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, già nella versione di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 aveva previsto: «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’art.4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi». Nella versione vigente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/6/2008 era così previsto: «1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva…». Nella versione vigente dal 24/6/2008: «2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio». Ancora nella versione vigente dal 5/8/2009 al 30/10/2013: «2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità’ organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato». In definitiva, in tutte le versioni dell’art. 36, il ricorso al contratto a termine e più in generale a quello ai contratti di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di comprovare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non possono riferirsi ad un fabbisogno ordinario. La somministrazione di lavoro, forma flessibile di lavoro richiamata anche dall’indicato art. 36, già prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è ora disciplinata dagli artt. 30-40 del d.lgs. 15 giugno 215, n. 81. L’art. 20, comma 4 nella versione originaria prevedeva che: «4.La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368». L’art. 21, comma 3, nella versione originaria precisava: «3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore». Le suddette disposizioni sono sostanzialmente rimaste invariate nelle versioni successive delle indicate norme, fino all’abrogazione delle stesse da parte del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Quest’ultimo, all’art. 30 dispone: «Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più’ lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore». All’art. 33 si legge: «2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore». L’art. 34 poi recita: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore». Se è vero che non si può ricavare un limite di tempo che nella legge non è determinato (si veda l’espressa esclusione delle dispo sizioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24), di certo va valorizzato il fatto che con l’introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il legislatore ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee; cosìha fatto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (che, nelle varie versioni, al comma 2 ha elencato le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalla pubbliche amministrazioni: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato) e con gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003. L’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione perché evita una contrarietà alla direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia. L’obbligo di interpretazione conforme riguarda anche le norme anteriori alla direttiva, come chiarito dalla Corte di giustizia. Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che ai sensi del combinato disposto dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 81 del 2015 (giàd.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia. Nel caso di specie il ricorrente è stato assunto dall’agenzia di somministrazione in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, oggetto di 6 proroghe, per essere destinato a svolgere mansioni di impiegato amministrativo sempre a favore dell’IPOST (come ente utilizzatore), in un arco temporale pressocché ininterrotto che va dal 7.1.2009 al 6.1.2012, con effetti, dunque, che si sono prodotti dopo l’entrata in vigore della direttiva 2008/104/CE. La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, evidenziando che le ragioni indicate nella delibera n. 64/2008 per giustificare il ricorso alla somministrazione (il sottodimensionamento dell’organico dovuto al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, il massiccio fenomeno del pensionamento del 2008 e di quello previsto per il 2009 e l’imminente scadenza delle somministrazioni già in essere) rivelano una necessità duraturanel tempo e non riferita a situazioni contingenti da fronteggiare con il ricorso temporaneo al lavoro somministrato. La considerazione, posta in evidenza dal ricorrente, che il ricorso al lavoro a termine somministrato è legittimo anche per ragioni «riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore», non significa che sia consentito utilizzare tale forma di lavoro agile per fare fronte all’ordinario, e non transeunte, fabbisogno di prestazioni lavorative. La destinazione dei lavoratori somministra ti all’ attività ordinariadel datore di lavoro (consentita) è infatti cosa diversa dall’utilizzazione di quei lavoratori per esigenze di lavoro ordinarie e – non temporanee, ma – continuative. 4. Con il secondo motivo l'INPS lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 27 e 86 del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza di un danno in re ipsa. Sostiene il ricorrente che il risarcimento del danno non è dovuto, prospettando che il danno c.d. comunitario, che non necessita di allegazione e prova, sia solo quello derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, e non anche quello derivante da somministrazione illegittima. Lamenta, quindi, che la tutela risarcitoria èstata riconosciuta a prescindere da qualsiasi allegazione e prova del danno patito da parte del lavoratore. 5. Il motivo è infondato. Giova al riguardo ribadire quanto statuito da Sez. L., n. 446/2021 cit. secondo cui, con ricostruzione specificamente calata sui contratti di somministrazione: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come " danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore”. Il principio si pone peraltro in evidente segno di continuità con Sez. U. n. 5072 del 2016, in cui la questione del risarcimento del danno cd. comunitario viene affrontata in termini generali. A detti insegnamenti ritiene il Collegio di conformarsi non essendo state proposte questioni nuove, sicché il ricorso va rigettato. 6. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato proposto solo in via subordinata, «nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi formulati dall’INPS», sicché esso rimane assorbito e non deve essere esaminato. 7. Respinto il ricorso principale,le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione segue in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale con la parte rimasta intimata. 8. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 200 (duecento/00) per esborsi ed euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 21398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris