CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45767/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 588 cod. pen. (commesso il 23 novembre 2019); - che il ricorrente (che ha depositato anche memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso) si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della mancata "derubricazione" del reato di ricettazione in quello di furto; sostiene, inoltre, che mancherebbero gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 588 cod. pen., non avendo l'imputato partecipato ad alcuna rissa; - che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); - che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); - che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato tale oggettiva necessità e, invece, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. pagina 4 della sentenza); - che la censura relativa all'insussistenza degli elementi costituitivi del reato di rissa è intrinsecamente generica, in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che è manifestamente infondata la restante censura, con la quale il ricorrente lamenta l'errata qualificazione di un reato (il furto) non contestato nel presente processo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.