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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18650/2026

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NZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2023, il G.U.P. del Tribunale di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto dal reato di cui al capo 1 e perché il fatto non costituisce reato dal reato di cui al capo 2; assolveva, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] da entrambi i reati per non aver commesso il fatto.

Gli imputati rispondevano in concorso, D'[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della medesima società, del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diversi soggetti, nelle quali indicavano VIVA in misura superiore a quella reale, ovverosia invece di applicare VIVA a margine applicavano la maggiore IVA ordinaria al 22% per un totale imponibile di 687.295,06, con corrispondente IVA per euro 151.204,91 (capo 1), nonché del reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, avvalendosi di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicavano nella dichiarazione IVA per l'anno 2017 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Con sentenza in data 20 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Pubblico ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, applicando le pene accessorie di legge.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando una contraddizione nel capo di imputazione, dove si contesta l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente a fatture emesse con IVA ordinaria anziché con IVA a margine.

In sintesi, la difesa deduce innanzitutto che le operazioni contestate sono tutt'altro che inesistenti, avendo la polizia giudiziaria accertato sia l'acquisto dei veicoli da parte del ricorrente, sia la successiva vendita degli stessi veicoli a terze persone, mentre nulla è stato contestato nei confronti dei terzi che avrebbero beneficiato di un maggiore credito IVA.

In secondo luogo, deduce la difesa che il ricorrente, nel fatturare ai terzi acquirenti VIVA ordinaria al 22%, avrebbe in realtà versato una maggiore IVA, in tal modo tramutando un errore di contabilizzazione, controproducente per il ricorrente stesso, in un reato.

Osserva la difesa che a) il ricorrente non ha emesso due fatture aventi la stessa 2numerazione e con importi diversi; b) la fattura di acquisto con IVA a margine e la fattura di vendita con IVA al 22% sono state regolarmente registrate dal ricorrente e rinvenute nella contabilità dello stesso dagli accertatori; c) il ricorrente ha quindi dovuto versare all'erario una maggiore imposta; d) i terzi acquirenti hanno pagato una maggiore IVA al ricorrente, con un maggiore esborso di imposta, senza alcun risparmio; e) la sentenza impugnata non ha dimostrato il beneficio del reato.

2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia carenza di motivazione con riferimento al capo 2 della rubrica, non essendo stato illustrato l'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.

2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia carenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al relativo giudizio di comparazione delle stesse, nonché con riferimento alla quantificazione della pena.

Lamenta la difesa la violazione del principio di proporzionalità della pena, essendo il D'[OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato, certamente mai gravato da reati simili a quelli contestati, che aveva peraltro annotato tutte le operazioni in entrata ed uscita, fornendo tutta la documentazione ai militari operanti; condotta tutt'altro che sintomatica di chi vorrebbe nascondere qualcosa ed agire con pervicacia criminale.

2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'art. 163 cod. pen., non avendo il giudice del gravame ritenuto di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Deduce la difesa in proposito che il ricorrente non aveva mai cercato di nascondere le operazioni con qualsivoglia artificio, ma al contrario aveva annotato tutte le operazioni per come erano state poste in essere, senza alcun tipo di artifizio o sotterfugio, né era gravato da precedenti condanne o da carichi pendenti e risalendo al 2017 i fatti contestati, non ripetutisi negli anni successivi.

3. Avverso la sentenza della .Corte di appello di Bari, anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., al canone di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ed all'obbligo di motivazione rafforzata, nonchè, motivazione illogica, apparente e contraddittoria.

Lamenta innanzitutto la difesa che la sentenza impugnata, nel ricostruire il sistema di fatturazioni adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], afferma la riferibilità della società al ricorrente, senza spiegare quale fosse il vantaggio per quest'ultimo e 3disattendendo gli insegnamenti di legittimità in tema di amministratore di fatto, richiamati in ricorso.

Contesta la difesa l'inserimento organico con funzioni direttive del ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA], non potendo detta circostanza desumersi dal fatto che alcune delle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] (quattro o cinque tra tutte quelle esaminate dalla Guardia di finanza) fossero state curate dal ricorrente.

Eccepisce la difesa la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, non essendosi la sentenza impugnata confrontata con la sentenza assolutoria di primo grado.

Lamenta, infine, la difesa la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per il mancato rinnovo dell'istruttoria con riferimento alla prova dichiarativa su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, poi ribaltata dalla Corte territoriale.

4. E' pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si ribadisce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente. nell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in aperta violazione dei principi consolidati di legittimità, avendo la Corte territoriale ritenuto di poter prescindere dall'accertamento del presupposto fattuale dell'esercizio di fatto della gestione societaria richiesto dalla norma incriminatrice, sostituendolo con una mera congettura sul movente.

Si ribadisce, inoltre, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell'obbligo di motivazione rafforzata, posto che la Corte di appello, sulla base del medesimo materiale probatorio dichiarativo e documentale, senza procedere alla rinnovazione dibattimentale, ha accertato un fatto storico completamente diverso e incompatibile rispetto a quello accertato dal giudice di primo grado, senza confutare punto per punto il solido impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ma limitandosi ad affermare, in modo apodittico e generico, che l'intromissione nelle vendite da parte del ricorrente sarebbe avvenuta con modalità diverse da quelle descritte in primo grado, senza tuttavia specificare quali fossero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo

2. della rubrica, è manifestamente infondato perché generico.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini della validità del ricorso per cassazione non è sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì 4necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).

Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore generale, a fronte delle ragioni dell'affermazione di responsabilità indicate dalla Corte di appello, non è dato cogliere, nel ricorso, le specifiche ragioni di critica al percorso argomentativo della sentenza impugnata, riassumibili in un immotivato richiamo alle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello.

2. Il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il quale è censurata l'affermazione della inesistenza delle operazioni economiche sottostanti alle fatture emesse dalla società legalmente rappresentata dal ricorrente, è invece fondato, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.

Occorre premettere che, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, norma definitoria di matrice penale, «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi di sovrafatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (soggettivamente inesistenti)» (cfr. Sez. 3, n. 26051 del 6/5/2022, in.motivazione).

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è, dunque, configurabile sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza soggettiva (ossia quando l'operazione sia avvenuta tra soggetti diversi), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto 5della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà economica e la sua espressione documentale (ex nnultis, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Custodi, Rv. 256675).

Diversamente, le fatture relative ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti e il prezzo è sì incongruo, ma effettivamente versato, descrivono in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, e, quindi, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 26520 del 14/03/2024, Ragnedda, Rv. 286612).

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che tra le «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, da qualificare come «inesistenti» ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ossia quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (così Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910, che ha annullato una sentenza di merito la quale aveva escluso la natura di operazioni inesistenti in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato mediante l'emissione 'di fatture recanti come oggetto quello concernente acconti su forniture; nel medesimo senso Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268521, nonché Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041).

Nel caso in esame, tuttavia, non vi è stata alcuna divergenza tra la realtà delle operazioni commerciali perfezionatesi e quelle rappresentate nelle relative fatture, in quanto queste ultime rappresentano le operazioni economiche in modo corrispondente alla realtà, essendo stati indicati correttamente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, i beni compravenduti, le relative quantità e i corrispondenti prezzi, oltre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

La circostanza che quest'ultima sia stata indicata nelle fatture di vendita emesse in favore delle ditte clienti come dovuta in regime ordinario, in luogo di indicare l'applicazione del regime di IVA a margine, come indicata nelle fatture di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA], non comporta inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, né indicazione di una imposta inferiore a quella dovuta, né una diversa qualificazione giuridica delle operazioni economiche, ma ha solo determinato l'applicazione di un regime fiscale improprio, che, però, non determina inesistenza giuridica delle operazioni, in quanto non ne sottintende o determina una diversa qualificazione giuridica.

Come già ricordato, la norma di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione 6documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione, sicchè deve parlarsi di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, con «quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8» (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 5051 del 18/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 289400).

Diversamente, la mancata applicazione del regime dell'IVA a margine nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] non determina inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, neppure parziale, né quanto alla determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (che non risulta essere stata determinata in misura errata o scorretta), o una errata o impropria qualificazione giuridica delle operazioni negoziali, ma solo l'applicazione di un regime fiscale indebito, che, di per sé solo, non determina inesistenza delle operazioni nel senso anzidetto, neppure in senso giuridico.

Di qui la fondatezza del motivo di ricorso che impone, sul punto, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

Sono conseguentemente assorbite le censure, contenute nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al trattamento sanzionatorio, con le quali si invocano, in particolare, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, fondato, nei termini di seguito esposti.

3.1. Innanzitutto, nel caso in esame, essendo il ricorrente stato giudicato con le forme del rito abbreviato c.d. secco, non vi era obbligo di rinnovazione istruttoria, dovendo ricordarsi il recente intervento del legislatore sul tema, con la c.d. riforma Cartabia.

L'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022, ha modificato l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., limitando l'obbligatorietà della rinnovazione alle sole prove assunte !un'ambito del giudizio ordinario ed a quelle.assunte nel giudizio abbreviato a seguito di integrazione probatoria4disponendo che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5» (cfr. sul punto Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, Corvino, Rv. 289106, secondo cui, "in tema di giudizio di appello, il 7giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova").

Ed il nuovo testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla riforma Cartabia, in assenza di norme transitorie - come già chiarito dalla giurisprudenza - in virtù del principio tempus regit actunn si applica ai giudizi di appello celebrati, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089).

3.2. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che la Corte territoriale ritiene svolto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948).

E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, 8Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.; da ult., tra le non massimate, Sez. 2, n. 3181 del 18/12/2025, dep. 2026, Lanzanova).

Ebbene, nel caso di specie, gli elementi in forza dei quali è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, per un verso, non assolvono l'onere di motivazione rafforzata, essendosi il giudice di appello limitato a sovrapporre la propria convinzione a quella del Tribunale, senza spiegare la - ritenuta - insostenibilità logica della ricostruzione svolta e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito; per altro verso, non danno contezza della persistenza dell'inserimento organico del ricorrente nella gestione ed organizzazione della società, dal momento che gli elementi ritenuti fondanti - la presenza nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] di una fattura emessa in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di una fattura emessa dalla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'aver quest'ultimo curato 4/5 pratiche della [OSCURATO:PERSONA], tra le quali quella di una Mercedes acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] direttamente presso un sito tedesco nel suo esercizio commerciale per conto di una cliente che aveva lì sottoscritto il contratto di acquisto - non dimostrano in realtà la persistenza dell'attività gestoria in capo al ricorrente, né un'ingerenza significativa e sintomatica del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività contabile e commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

4. In conclusione, sotto i profili richiamati, la sentenza impugnata presenta quindi delle lacune motivazionali che ne impongono l'annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuosi della (invero residuale) area del travisamerito della prova.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrósio relativamente al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e in ordine agli effetti sanzionatori, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che tenga conto di quanto indicato nei paragrafi

2. e

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Annbrosio deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto nonché sugli effetti sanzionatori conseguenti ad altra Sezione della Corte di appello di bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA].

Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 14/04/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente nni Gior GastonOndreazza i o-02 4 I Deposi;£a in [OSCURATO:PERSONA], 25 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] nibito 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2023, il G.U.P. del Tribunale di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto dal reato di cui al capo 1 e perché il fatto non costituisce reato dal reato di cui al capo 2; assolveva, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] da entrambi i reati per non aver commesso il fatto. Gli imputati rispondevano in concorso, D'[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della medesima società, del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diversi soggetti, nelle quali indicavano VIVA in misura superiore a quella reale, ovverosia invece di applicare VIVA a margine applicavano la maggiore IVA ordinaria al 22% per un totale imponibile di 687.295,06, con corrispondente IVA per euro 151.204,91 (capo 1), nonché del reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, avvalendosi di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicavano nella dichiarazione IVA per l'anno 2017 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Con sentenza in data 20 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Pubblico ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, applicando le pene accessorie di legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando una contraddizione nel capo di imputazione, dove si contesta l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente a fatture emesse con IVA ordinaria anziché con IVA a margine. In sintesi, la difesa deduce innanzitutto che le operazioni contestate sono tutt'altro che inesistenti, avendo la polizia giudiziaria accertato sia l'acquisto dei veicoli da parte del ricorrente, sia la successiva vendita degli stessi veicoli a terze persone, mentre nulla è stato contestato nei confronti dei terzi che avrebbero beneficiato di un maggiore credito IVA. In secondo luogo, deduce la difesa che il ricorrente, nel fatturare ai terzi acquirenti VIVA ordinaria al 22%, avrebbe in realtà versato una maggiore IVA, in tal modo tramutando un errore di contabilizzazione, controproducente per il ricorrente stesso, in un reato. Osserva la difesa che a) il ricorrente non ha emesso due fatture aventi la stessa 2numerazione e con importi diversi; b) la fattura di acquisto con IVA a margine e la fattura di vendita con IVA al 22% sono state regolarmente registrate dal ricorrente e rinvenute nella contabilità dello stesso dagli accertatori; c) il ricorrente ha quindi dovuto versare all'erario una maggiore imposta; d) i terzi acquirenti hanno pagato una maggiore IVA al ricorrente, con un maggiore esborso di imposta, senza alcun risparmio; e) la sentenza impugnata non ha dimostrato il beneficio del reato. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia carenza di motivazione con riferimento al capo 2 della rubrica, non essendo stato illustrato l'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia carenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al relativo giudizio di comparazione delle stesse, nonché con riferimento alla quantificazione della pena. Lamenta la difesa la violazione del principio di proporzionalità della pena, essendo il D'[OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato, certamente mai gravato da reati simili a quelli contestati, che aveva peraltro annotato tutte le operazioni in entrata ed uscita, fornendo tutta la documentazione ai militari operanti; condotta tutt'altro che sintomatica di chi vorrebbe nascondere qualcosa ed agire con pervicacia criminale. 2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'art. 163 cod. pen., non avendo il giudice del gravame ritenuto di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce la difesa in proposito che il ricorrente non aveva mai cercato di nascondere le operazioni con qualsivoglia artificio, ma al contrario aveva annotato tutte le operazioni per come erano state poste in essere, senza alcun tipo di artifizio o sotterfugio, né era gravato da precedenti condanne o da carichi pendenti e risalendo al 2017 i fatti contestati, non ripetutisi negli anni successivi. 3. Avverso la sentenza della .Corte di appello di Bari, anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., al canone di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ed all'obbligo di motivazione rafforzata, nonchè, motivazione illogica, apparente e contraddittoria. Lamenta innanzitutto la difesa che la sentenza impugnata, nel ricostruire il sistema di fatturazioni adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], afferma la riferibilità della società al ricorrente, senza spiegare quale fosse il vantaggio per quest'ultimo e 3disattendendo gli insegnamenti di legittimità in tema di amministratore di fatto, richiamati in ricorso. Contesta la difesa l'inserimento organico con funzioni direttive del ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA], non potendo detta circostanza desumersi dal fatto che alcune delle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] (quattro o cinque tra tutte quelle esaminate dalla Guardia di finanza) fossero state curate dal ricorrente. Eccepisce la difesa la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, non essendosi la sentenza impugnata confrontata con la sentenza assolutoria di primo grado. Lamenta, infine, la difesa la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per il mancato rinnovo dell'istruttoria con riferimento alla prova dichiarativa su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, poi ribaltata dalla Corte territoriale. 4. E' pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si ribadisce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente. nell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in aperta violazione dei principi consolidati di legittimità, avendo la Corte territoriale ritenuto di poter prescindere dall'accertamento del presupposto fattuale dell'esercizio di fatto della gestione societaria richiesto dalla norma incriminatrice, sostituendolo con una mera congettura sul movente. Si ribadisce, inoltre, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell'obbligo di motivazione rafforzata, posto che la Corte di appello, sulla base del medesimo materiale probatorio dichiarativo e documentale, senza procedere alla rinnovazione dibattimentale, ha accertato un fatto storico completamente diverso e incompatibile rispetto a quello accertato dal giudice di primo grado, senza confutare punto per punto il solido impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ma limitandosi ad affermare, in modo apodittico e generico, che l'intromissione nelle vendite da parte del ricorrente sarebbe avvenuta con modalità diverse da quelle descritte in primo grado, senza tuttavia specificare quali fossero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 2. della rubrica, è manifestamente infondato perché generico. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini della validità del ricorso per cassazione non è sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì 4necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore generale, a fronte delle ragioni dell'affermazione di responsabilità indicate dalla Corte di appello, non è dato cogliere, nel ricorso, le specifiche ragioni di critica al percorso argomentativo della sentenza impugnata, riassumibili in un immotivato richiamo alle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello. 2. Il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il quale è censurata l'affermazione della inesistenza delle operazioni economiche sottostanti alle fatture emesse dalla società legalmente rappresentata dal ricorrente, è invece fondato, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto motivo di ricorso. Occorre premettere che, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, norma definitoria di matrice penale, «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi di sovrafatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (soggettivamente inesistenti)» (cfr. Sez. 3, n. 26051 del 6/5/2022, in.motivazione). Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è, dunque, configurabile sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza soggettiva (ossia quando l'operazione sia avvenuta tra soggetti diversi), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto 5della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà economica e la sua espressione documentale (ex nnultis, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Custodi, Rv. 256675). Diversamente, le fatture relative ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti e il prezzo è sì incongruo, ma effettivamente versato, descrivono in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, e, quindi, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 26520 del 14/03/2024, Ragnedda, Rv. 286612). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che tra le «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, da qualificare come «inesistenti» ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ossia quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (così Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910, che ha annullato una sentenza di merito la quale aveva escluso la natura di operazioni inesistenti in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato mediante l'emissione 'di fatture recanti come oggetto quello concernente acconti su forniture; nel medesimo senso Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268521, nonché Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041). Nel caso in esame, tuttavia, non vi è stata alcuna divergenza tra la realtà delle operazioni commerciali perfezionatesi e quelle rappresentate nelle relative fatture, in quanto queste ultime rappresentano le operazioni economiche in modo corrispondente alla realtà, essendo stati indicati correttamente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, i beni compravenduti, le relative quantità e i corrispondenti prezzi, oltre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta. La circostanza che quest'ultima sia stata indicata nelle fatture di vendita emesse in favore delle ditte clienti come dovuta in regime ordinario, in luogo di indicare l'applicazione del regime di IVA a margine, come indicata nelle fatture di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA], non comporta inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, né indicazione di una imposta inferiore a quella dovuta, né una diversa qualificazione giuridica delle operazioni economiche, ma ha solo determinato l'applicazione di un regime fiscale improprio, che, però, non determina inesistenza giuridica delle operazioni, in quanto non ne sottintende o determina una diversa qualificazione giuridica. Come già ricordato, la norma di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione 6documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione, sicchè deve parlarsi di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, con «quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8» (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 5051 del 18/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 289400). Diversamente, la mancata applicazione del regime dell'IVA a margine nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] non determina inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, neppure parziale, né quanto alla determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (che non risulta essere stata determinata in misura errata o scorretta), o una errata o impropria qualificazione giuridica delle operazioni negoziali, ma solo l'applicazione di un regime fiscale indebito, che, di per sé solo, non determina inesistenza delle operazioni nel senso anzidetto, neppure in senso giuridico. Di qui la fondatezza del motivo di ricorso che impone, sul punto, l'annullamento con rinvio per nuovo esame. Sono conseguentemente assorbite le censure, contenute nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al trattamento sanzionatorio, con le quali si invocano, in particolare, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, fondato, nei termini di seguito esposti. 3.1. Innanzitutto, nel caso in esame, essendo il ricorrente stato giudicato con le forme del rito abbreviato c.d. secco, non vi era obbligo di rinnovazione istruttoria, dovendo ricordarsi il recente intervento del legislatore sul tema, con la c.d. riforma Cartabia. L'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022, ha modificato l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., limitando l'obbligatorietà della rinnovazione alle sole prove assunte !un'ambito del giudizio ordinario ed a quelle.assunte nel giudizio abbreviato a seguito di integrazione probatoria4disponendo che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5» (cfr. sul punto Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, Corvino, Rv. 289106, secondo cui, "in tema di giudizio di appello, il 7giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova"). Ed il nuovo testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla riforma Cartabia, in assenza di norme transitorie - come già chiarito dalla giurisprudenza - in virtù del principio tempus regit actunn si applica ai giudizi di appello celebrati, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089). 3.2. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che la Corte territoriale ritiene svolto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, 8Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.; da ult., tra le non massimate, Sez. 2, n. 3181 del 18/12/2025, dep. 2026, Lanzanova). Ebbene, nel caso di specie, gli elementi in forza dei quali è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, per un verso, non assolvono l'onere di motivazione rafforzata, essendosi il giudice di appello limitato a sovrapporre la propria convinzione a quella del Tribunale, senza spiegare la - ritenuta - insostenibilità logica della ricostruzione svolta e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito; per altro verso, non danno contezza della persistenza dell'inserimento organico del ricorrente nella gestione ed organizzazione della società, dal momento che gli elementi ritenuti fondanti - la presenza nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] di una fattura emessa in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di una fattura emessa dalla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'aver quest'ultimo curato 4/5 pratiche della [OSCURATO:PERSONA], tra le quali quella di una Mercedes acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] direttamente presso un sito tedesco nel suo esercizio commerciale per conto di una cliente che aveva lì sottoscritto il contratto di acquisto - non dimostrano in realtà la persistenza dell'attività gestoria in capo al ricorrente, né un'ingerenza significativa e sintomatica del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività contabile e commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 4. In conclusione, sotto i profili richiamati, la sentenza impugnata presenta quindi delle lacune motivazionali che ne impongono l'annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuosi della (invero residuale) area del travisamerito della prova. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrósio relativamente al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e in ordine agli effetti sanzionatori, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che tenga conto di quanto indicato nei paragrafi 2. e 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Annbrosio deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto nonché sugli effetti sanzionatori conseguenti ad altra Sezione della Corte di appello di bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 14/04/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente nni Gior GastonOndreazza i o-02 4 I Deposi;£a in [OSCURATO:PERSONA], 25 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] nibito 10
Sentenza Cassazione n. 18650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris