CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza dl Tribunale di Torino del 27 ottobre 2015, dichiarava l'estinzione di alcuni " dei reati originariamente contestati, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a plurimi episodi di usura. 2. La difesa deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (pekmancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità), avuto riguardo all'omesso esame delle censure formulate con l'atto di appello, in particolare quelle relative alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di una nuova perizia sul tasso praticato in relazione ai singoli contratti di finanziamento, alla svalutazione del profilo delle tipologia delle operazioni di finanziamento - invece decisiva nell'apprezzamento delle condizioni praticate e del tasso applicato -, all'errata considerazione delle dichiarazioni delle persone offese e all'ingiustificata prevalenza riconosciuta ai dati documentali - in particolare, la documentazione convenzionalmente indicata come "quadernetti" rinvenuta nella disponibilità dell'imputato - pur a fronte di chiarimenti e spiegazioni fornite sul punto dal ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità), relativamente al profilo dell'elemento soggettivo del reato, del tutto ignorato dalla motivazione della sentenza impugnata a fronte della dimostrata episodicità dei superamenti dei tassi di soglia, tale da rendere configurabile un errore scusabile dell'agente. 2.2. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità), in ragione della mancanza di elementi esplicativi del ragionamento posto a base della sentenza impugnata. 2.3. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità), in relazione alla disposta confisca per equivalente corrispondente alla somma determinata con riferimento al calcolo della misura degli interessi usurari, indicata peraltro in importi differenti tra quanto riportato nella motivazione della sentenza di primo grado e quanto indicato in dispositivo. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il contenuto del motivo, infatti, si sostanzia in una ripetuta censura volta a evidenziare l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a richiamare il contenuto della decisione di primo grado a fronte della specificità dei motivi di appello posti a sostegno dell'impugnazione.La lettura della sentenza della Corte territoriale smentisce l'assunto del ricorrente in quanto i giudici d'appello si sono fatti carico di esaminare tutti i profili oggetto di denuncia, condividendo il giudizio già espresso su quelle stesse questioni dal Tribunale non già mediante uno sterile richiamo della decisione appellata, ma procedendo a metter in rilievo gli argomenti logici e valutativi che superavano le criticità ipotizzate dall'appellante. Così per le questioni concernenti la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (pagg. 16-17), rispetto alla quale sono state specificate le ragioni che escludevano la necessità di una nuova perizia; allo stesso modo, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni (pagg. 15 e 17) che rendevano inconferente e non decisiva la questione della "categorizzazione" delle operazioni di finanziamento in una o nell'altra delle classi considerate, anche tenendo conto del dato dell'assenza di un piano di ammortamento, evidenziando come in ogni caso il calcolo della misura degli interessi, per le distinte categorie di erogazione di somme di denaro, fosse comunque superiore ai tassi soglia; ugualmente esistente e puntuale la motivazione riguardante la portata probatoria delle dichiarazioni delle persone offese, posta a confronto con la documentazione acquisita (pag. 14; pagg. 17-18) che è stata considerata, con argomenti coerenti e privi di vizi logici, vera e propria contabilità parallela (rispetto alla lecita attività di finanziamento svolta dalla società di cui il ricorrente era amministratore delegato) dimostrativa del reale contenuto delle pattuizioni intercorse tra l'imputato e le persone offese, valutando al contrario come meramente assertiva e illogica la tesi difensiva dell'annotazione sui "quadernetti" di mere ipotesi previsionali sulla capacità dei soggetti finanziati di provvedere a restituzioni di somme superiori a quelle indicate nei contratti "ufficiali", in modo da ridurre i tempi di restituzione del capitale e l'ammontare degli interessi dovuti. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini di assoluta genericità. Anche in questa sede, la censura - al di là dell'indicazione formale sia della violazione di legge che del vizio motivazionale, priva di aderenza rispetto allo specifico contenuto del motivo illustrato - si riduce alla denuncia della carenza di motivazione quanto all'esame del profilo riguardante la valutazione dell'elemento soggettivo del reato di usura; ma il ricorrente non considera che il corrispondente motivo di appello (pag. 57 dell'atto di appello) era sfornito di qualsivoglia specificità poiché affidato a generiche deduzioni riguardanti l'applicazione da parte del ricorrente delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia per la determinazione dei tassi applicati alle singole operazioni. A fronte di tale motivo di impugnazione, la Corte d'appello non aveva evidentemente alcun obbligo di specifica motivazione (secondo il consolidato principio per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte»: Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280); ma in ogni caso la lettura complessiva della decisione ha posto in rilievo le specifiche modalità della condotta, dimostrata dalla tenuta della contabilità "parallela" che, unitamente al profilo professionale del ricorrente, rende palese la sicura consapevole volontà diretta a concludere operazioni di finanziamento a condizioni usurarie. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico e manifestamente infondato, lamentando ancora una volta - senza alcuno specifico riferimento ai punti della sentenza impugnata - la carenza dell'apparato motivazionale, l'illogicità dell'affermazione di responsabilità e l'erroneità del mero richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso generico, oltre che reiterativo dell'omologo motivo di appello. Quanto alla disposta confisca per equivalente il ricorrente censura, ancora una volta in termini assertivi, l'errato riferimento alla misura dei tassi praticati e della loro usurarietà da cui le sentenze di merito hanno tratto i dati numerici su cui determinare, in modo corretto e privo di vizi logici, l'ammontare del profitto del delitto contestato, posto così a base della misura del provvedimento di confisca. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle