CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33916/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul •,r:rL ,),;"-.() da: 1\ NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avveiy,o ..,e, dei 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la rel.:izio;-,e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.