CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 1958
Cassazione n. 18466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALATRI il 22/06/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1981 avverso la sentenza del 15/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, ha illustrato i motivi dei ricorsi e nel ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 15/07/2019 della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 02/04/2013 del Tribunale di Cassino. In particolare: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi C) e D) e ha rideterminato la pena inflittagli per la residua usura aggravata contestata al capo A); b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sua condanna per il reato di riciclaggio. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA].1.1.1. "Violazione di legge - art. 178 c.p.p. e 24 Cost.". La violazione dell'art. 178, cod.proc.pen. viene denunciata sotto il profilo del mancato il rinvio del processo ad altra udienza pur essendo l'imputato legittimamente impedito a comparire all'udienza del 15/07/2019, come risultava dal certificato medico inviato. A sostegno dell'assunto il ricorrente specifica che all'udienza del 15/07/2021 era stato prodotto certificato medico datato 14.7.2019 che indicava chiaramente lo stato febbrile (39 gradi) e attestava l'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di spostarsi dal suo domicilio, con la conseguenza che l'impedimento era assoluto e doveva condurre la Corte di appello al rinvio dell'udienza. 1.1.2. "Violazione di legge - art. 500 c.p.p., art. 192, c.p.p. e art. 111 Cost.". Secondo il ricorrente la Corte di appello ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] trascurando di considerare che la stessa persona offesa aveva riferito di essere in società d'affari con l'imputato. Osserva che sulle dichiarazioni pre- dibattimentali non è possibile fondare l'affermazione di responsabilità. Aggiunge che nessuna valenza probatoria può attribuirsi al rilascio degli assegni a opera della persona offesa, senza indicazione del beneficiario. 1.1.3. "Violazione dell'art. 157, c.p. - art. 2, cod.pen. e L. n. 1958/96"- Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione anche del capo A). A tal riguardo evidenzia che -in base alla contestazione- il fatto è stato commesso tra giugno e dicembre del 2005 e, dunque, sotto la vigenza della L. n. 108 del 1996, che stabiliva una pena edittale massima pari a sei anni di reclusione, per cui il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, così che la fattispecie estintiva si era perfezionata prima della pronuncia della sentenza di appello. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa indicazione della data esatta di consumazione del reato, ai fini del computo della prescrizione. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] quanto all'individuazione della data di commissione del reato alla luce del principio del favor rei. 1.3. [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.1. "Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA]". A tal proposito la ricorrente osserva che "la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata dai CC. [OSCURATO:PERSONA] 'nelle mani del padre' che, come risulta dallo stesso decreto di citazione, aveva eletto un diverso domicilio rispetto a quello della figlia. La citazione è stata eseguita in forma diversa da quella prescHtta ed è inidonea a determinare la conoscénza della data dell'udienza del processo di appello a suo carico". 1.3.2. "Art. 606 lett. e) c.p.p. per avere contraddittoriamente, illogicamente e lacunosamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato nonché dalla sentenza n. 218/2013 emessa dal Tribunale di Cassino ed ulteriormente delle dichiarazioni rese dal luogotenente della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA]". Con il secondo motivo si sostiene che non è provata l'illecita provenienza dei titoli incassati da [OSCURATO:PERSONA], né l'elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato. 1.3.3. Estinzione del reato per prescrizione. A tal riguardo la difesa osserva che la ricorrente rispondeva del reato di riciclaggio unicamente in relazione al libretto di deposito n. 1814283, che riportava movimentazioni soltanto sino al 20 maggio 2004. Si sostiene, dunque, che proprio da maggio 2004 andava fatto decorrere il termine di prescrizione, ossia da quando gli assegni risultavano "bancati" da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. E' fondato, invero, il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il reato si era già estinto per prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello. Invero, i motivi sviluppati sul punto in favore di [OSCURATO:PERSONA] colgono nel segno quando ricostruiscono e individuano la normativa vigente al tempo di commissione del reato. Va infatti -preliminarmente- rilevato come il capo di imputazione indichi genericamente la data di commissione del fatto "tra il giugno e il dicembre 2005". A fronte di una tale generica indicazione, l'esatta individuazione della data del reato, ai fini del computo della prescrizione deve avvenire nel senso più favorevole all'imputato, ossia specificandola nel giorno più remoto ricavabile dall'imputazione. Tanto vale a dire che, quando nell'imputazione è indicato genericamente il mese, il tempo di commissione del reato deve identificarsi con il primo giorno di quel mese. Nel caso concreto, l'ultimo atto di commissione del reato viene indicato nel dicembre 2005, con la conseguenza che -in mancanza di elementi concreti di specificazione- si deve considerare quale data di (ultima) commissione del reato il primo dicembre 2005. Così individuita la data di (ultimi) commissione del 'reato, la difesa ha correttamente opposto che bisogna guardare ai limiti edittali comminati prima dell'entrata in vigore del più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 (in G.U. 07/12/2005, n.285). Per i fatti commessi il 1° dicembre 2005, dunque, era ancora valevole il più trattamento sanzionatorio previgente alla novella, quando l'art. 644, cod.pen. prevedeva una pena edittale massima pari a sei anni di reclusione. A fronte di tale pena edittale massima, applicando gli artt. 157 e 161, cod.pen„ il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e mezzo. Si perviene, così, alla data del 10 giugno 2013. Vanno aggiunti i periodi di sospensione rilevati nel corso del giudizio di primo grado, per complessivi 249 giorni, per i rinvii disposti alle udienze del 3/3/2009 (56 giorni), 10/11/2009 (65 giorni), 26/3/2010 (65 giorni) e 28/05/2010 (63 giorni). Si giunge, così, alla data del 5/2/2014, ossia a un momento perfezionativo della fattispecie estintiva successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma antecedente alla celebrazione del giudizio di appello. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. I restanti motivi restano assorbiti. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della notifica effettuata a mani del padre convivente, pur avendo ella eletto un diverso domicilio rispetto a quello di abitazione. A tal riguardo va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, che -in occasione di un caso analogo a quello in esame- hanno chiarito che «La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata . con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione)», (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud., dep. il 2005, Palumbo, Rv. 229540 - 01). E' stato specificato, in sostanza che la notificazione dell'avviso dell'udienza effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, non determina di per sé una nullità assoluta, dovendosi verificare se la notifica sia stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, giacchè in tale caso l'atto va ritenuto affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e come tale sanata e priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen, Nel caso in esame, la consegna dell'atto al padre dell'imputata, anch'egli coimputato nel presente procedimento può far ritenere che la notifica sia stata idonea a far conoscere a [OSCURATO:PERSONA] la data dell'udienza. La mancata tempestiva deduzione della nullità ha -dunque- importato la sua sanatoria. Da qui l'inammissibilità del motivo. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'atto di appello, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità. Le ragioni sviluppate con il ricorso, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, risolvendosi in un'analisi delle risultanze processuali e nella proposta di un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme. Si deve, dunque, ribadire che sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una" differente comparazione dei significati próbatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché anch'esso propone questioni non deducibili davanti alla Corte di cassazione. L'eccezione di prescrizione ivi contenuta, invero, si fonda e suppone un vaglio, valutazione e una ricostruzione del fatto, che è preclusa al giudice della legittimità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del