CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 giugno 1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1960, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 febbraio 1955 avverso la sentenza emessa il 5 luglio 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131 bis cod. pen. e di dichiarare nel resto l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2021 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale della stessa città, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati anche per le contravvenzioni di cui agli artt. 44 e 93-95 D.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1) erronea applicazione degli artt. 633 e 639 bis cod. pen. nonché vizio della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta al motivo d'appello con cui si era sostenuto che difettava la volontà di occupare un suolo demaniale, essendo [OSCURATO:PERSONA] convinto che la porzione di terreno occupata con una piccola costruzione in legno fosse di proprietà privata, considerati l'assenza di confini fisici, il totale stato di abbandono e la mancanza di interventi di pulizia e manutenzione da parte del Comune o di altri soggetti; 2.2) erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e vizio della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che il manufatto denominato "cucina" insisteva sin dalla concessione su area oggetto della stessa concessione mentre il manufatto individuato con la lettera c) era stato realizzato almeno 10 anni prima, sicché avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione. Ciò anche con riguardo al manufatto di mq 50, adibito ad abitazione di [OSCURATO:PERSONA], realizzato nel 2016 o 2017 su particella demaniale, totalmente abbandonata dal comune di Messina e con confini non delineati rispetto alla particella di proprietà privata; 2.3) erronea applicazione della legge, essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] state ritenute concorrenti nel reato, senza il necessario accertamento in ordine alla loro partecipazione alla condotta incriminata; 2.4) erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis e dell'art. 62 bis cod. pen. e per non avere valutato, al fine della determinazione della pena, tutti gli aspetti del fatto rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è privo di specificità. Dalle sentenze del merito risulta che la famiglia Galtieri ([OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA]), assegnataria dal 2006 di un alloggio arbitrariamente dagli stessi occupati sin dagli anni '90 all'interno della 2 IjÌ particella 1737, aveva realizzato su porzioni di terreno di proprietà demaniale le seguenti opere: a) un deposito in muratura di 15 mq; b) un nuovo manufatto ad un'elevazione su massetto in cemento con strutture in legno e copertura in pannelli coibentati, ampio 50 mq, destinato ad abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e del di lei figlio; c) un deposito di mq 14 con massetto in cemento e strutture in alluminio, rivestimento in legno e copertura in lamiera e legno; d) un altro manufatto di mq 15 di epoca risalente; e) un ampliamento dell'alloggio abitato dai Galtieri, adibito a cucina, realizzato tramite chiusura di una tettoia, di circa mq 15 con strutture in pilastri e travi in legno; f) una recinzione della particella 1394. Siffatte opere erano state costruite senza previo rilascio degli idonei titoli abilitativi, edilizio e sismico, di cui i Galtieri erano sprovvisti. Dalle anzidette sentenze risulta altresì che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occupanti abusivi di un alloggio di proprietà comunale, censito nella particella 1728, avevano realizzato un ampliamento dello stesso di circa mq 30, con una struttura costituita da mattoni forati e copertura in coibentato, che sconfinava nella particella 1408 ed era circondata da una recinzione di 20 metri in muratura. La Corte d'appello ha evidenziato che non poteva dubitarsi che le condotte tenute dagli imputati fossero sorrette dalla coscienza e volontà di invadere l'altrui bene, al fine di occuparlo e di trarne evidentemente profitto, installandovi strutture destinate a durare nel tempo. In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 43426 del 3/7/2013, Rv. 257222 - 01) secondo cui, in tema di invasione di terreni o edifici, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione "sine titulo" di opere a carattere permanente. 3. Anche il terzo motivo è privo di specificità. Come si legge nella sentenza di primo grado, richiamata dalla pronuncia impugnata, la riconducibilità degli abusi anche alla moglie e alla figlia di Galtieri si trae dall'effettiva disponibilità dell'area e dei manufatti in capo agli stessi, accertata nel corso dei sopralluoghi, oltre che dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dei tre, datata 7 marzo 2018, con cui avevano rivendicato l'occupazione del terreno di corte dell'immobile, loro assegnato, la manutenzione del terreno censito alla particella 1394 e la realizzazione di un immobile sulla stessa particella e la chiusura della tettoia pertinente all'abitazione principale. Trattasi di argomentazioni scevre di errori e vizi logici. 4. Anche le doglianze formulate nel quarto motivo non colgono nel segno. Al riguardo giova premettere che l'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o 3 1/ congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, sia nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Nel caso in esame, i ricorrenti, nell'atto d'appello, si sono limitati a dolersi del mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., senza però indicare specificamente le ragioni poste a sostegno dell'istanza di applicazione della norma invocata, con particolare riferimento ad es. alla condizione della non abitualità. Anche l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. è stata richiesta facendo generico riferimento al fatto. Siffatte richieste, in quanto originariamente inammissibili, potevano non essere prese in considerazione dal Giudice di merito e non possono essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto la pena congrua e tale valutazione non è sindacabile in questa sede, avendo il Giudice del merito fatto richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Il secondo motivo è in parte fondato. Riguardo alle censure concernenti l'estinzione dei reati per prescrizione deve premettersi che questa Corte (Sez. 2, n. 46692 del 2/10/2019, Rv. 277929; (Sez. 2, n. 40771 del 19/7/2018, Rv. 274458) ha già avuto modo di precisare che il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene. Ne conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio, o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione. Nel caso in esame, dunque, i reati di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., descritti ai capi a) e d), non risultano estinti per prescrizione, avuto riguardo al termine di sette anni e mezzo decorrente dalla pronuncia di primo grado (10 dicembre 2019). Quanto agli altri reati, posto che il termine quinquennale decorre dall'ultimazione delle opere, deve rilevarsi che la Corte d'appello, investita sul punto, ha sostanzialmente fatto rinvio alla sentenza di primo grado in ordine alle date di ultimazione delle opere. Dalla lettura di quest'ultima sentenza, tuttavia, non si evincono con chiarezza le date di ultimazione dei manufatti oggetto di contestazione. Occorre poi rilevare che il principio del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 (dep. 2008), Cilia, Rv. 238850). Si è inoltre affermato che, in tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, che consente l'applicazione del principio del favor rei, non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi e che il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo (Sez. 3, Sentenza n. 4139 del 13/12/2017 (dep. 2018), Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, Sentenza n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146; Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce, non massimata). Ne discende, nel caso in esame, che si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina perché accerti la data di ultimazione delle opere, al fine di determinare la fondatezza o meno dell'eccezione sull'estinzione delle contravvenzioni di cui ai capi B) e C), sollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio limitatamente ai reati sub B) e C) ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa