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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 06520/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sect-ke le conclusioni del PG E. ;.A.t..n cAu.

C.-0.1-4..CA—t) D-0 etx. e_ c c-0j02 ~ r P3 ce( i- ..)-cLc)-3ci) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2021 ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della sanzione sostitutiva della espulsione dal territorio dello Stato, di cui alla sentenza emessa in data 21 settembre 2010, irrevocabile in data 6 maggio 2011. 1.1 In motivazione si afferma che sussiste il presupposto di legge per la revoca, posto che [OSCURATO:PERSONA] ha violato il divieto di reingresso (avente durata decennale), trovandosi ristretto in carcere (per altro titolo) a far data dal 8 aprile 2019.

Si precisa, altresì, che la espulsione è stata adottata a titolo di sanzione sostitutiva (rispetto alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 24) e pertanto è assistita da divieto di reingresso decennale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla mancata adozione di un provvedimento di sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art.656, comma 5, cod.proc.pen. .

Secondo la difesa una volta revocata la sanzione sostitutiva della espulsione - per effetto del reingresso - il giudice della esecuzione avrebbe dovuto sospendere il titolo in rapporto allaentità della pena, per dar modo al condannato di presentare, da libero, la domanda di misura alternativa alla detenzione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al punto della durata del divieto di reingresso.

Si sostiene, in particolare, la tesi per cui il divieto di reingresso non poteva essere disposto per un periodo superiore a cinque anni.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che all'atto della emissione del provvedimento di revoca dell'espulsione [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto - come risulta dagli atti - in forza di altro decreto di cumulo.

Non poteva, dunque, essere adottato alcun provvedimento di sospensione della esecuzione, in riferimento alla pena oggetto di ripristino, ai sensi dell'articolo 656 comma 2 cod.proc.pen., trattandosi di soggetto già in fase di espiazione di altro titolo. 3.2 Quanto al secondo motivo va precisato che nella ipotesi di espulsione quale sanzione sostitutiva (art. 16, comma 1, del d.lgs. n.286 del 1998), la durata del divieto di reingresso può essere determinata - come nel caso in esame, peraltro con statuizione contenuta nella decisione emessa in cognizione e non impugnata - in un periodo di tempo superiore a cinque anni (v.

Sez.

I n. 23705 del 18.8.2020, n. 23705, rv 279929).

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso il 13 ottobre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sect-ke le conclusioni del PG E. ;.A.t..n cAu. C.-0.1-4..CA—t) D-0 etx. e_ c c-0j02 ~ r P3 ce( i- ..)-cLc)-3ci) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2021 ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della sanzione sostitutiva della espulsione dal territorio dello Stato, di cui alla sentenza emessa in data 21 settembre 2010, irrevocabile in data 6 maggio 2011. 1.1 In motivazione si afferma che sussiste il presupposto di legge per la revoca, posto che [OSCURATO:PERSONA] ha violato il divieto di reingresso (avente durata decennale), trovandosi ristretto in carcere (per altro titolo) a far data dal 8 aprile 2019. Si precisa, altresì, che la espulsione è stata adottata a titolo di sanzione sostitutiva (rispetto alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 24) e pertanto è assistita da divieto di reingresso decennale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla mancata adozione di un provvedimento di sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art.656, comma 5, cod.proc.pen. . Secondo la difesa una volta revocata la sanzione sostitutiva della espulsione - per effetto del reingresso - il giudice della esecuzione avrebbe dovuto sospendere il titolo in rapporto allaentità della pena, per dar modo al condannato di presentare, da libero, la domanda di misura alternativa alla detenzione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al punto della durata del divieto di reingresso. Si sostiene, in particolare, la tesi per cui il divieto di reingresso non poteva essere disposto per un periodo superiore a cinque anni. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che all'atto della emissione del provvedimento di revoca dell'espulsione [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto - come risulta dagli atti - in forza di altro decreto di cumulo. Non poteva, dunque, essere adottato alcun provvedimento di sospensione della esecuzione, in riferimento alla pena oggetto di ripristino, ai sensi dell'articolo 656 comma 2 cod.proc.pen., trattandosi di soggetto già in fase di espiazione di altro titolo. 3.2 Quanto al secondo motivo va precisato che nella ipotesi di espulsione quale sanzione sostitutiva (art. 16, comma 1, del d.lgs. n.286 del 1998), la durata del divieto di reingresso può essere determinata - come nel caso in esame, peraltro con statuizione contenuta nella decisione emessa in cognizione e non impugnata - in un periodo di tempo superiore a cinque anni (v. Sez. I n. 23705 del 18.8.2020, n. 23705, rv 279929). Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 13 ottobre 2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 06520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris