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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26183/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 15 luglio 2016 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena accessoria di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena principale.

La sentenza di primo grado lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta e previa riqualificazione del fatto sub. ii) in ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, alla pena di anni 2 di reclusione.41, La imputazione ha riguardo a due fatti di bancarotta distrattiva per l'importo di euro 6.000,00 e 25.000,00 (fatto sub i), di un ulteriore fatto distrattivo per la somma di euro 147.500,00 (fatto sub ii) e del delitto di operazioni dolose di cui all'art.223 comma 2 n.2 legge fall. (fatto sub iii), quale socio amministratore dal 19 dicembre 2006 alla data del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 14 dicembre 2009.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta distrattiva.

La Corte territoriale ha omesso di accertare la causale del versamento dei numerosi finanziamenti operati nel corso degli anni dal ricorrente, i quali se riconducibili ai conferimenti soci per finanziamento dovrebbero configurare la bancarotta preferenziale e non distrattiva.

Inoltre, essendo tutti i beni della società di proprietà del ricorrente lo stesso non aveva interesse a portare al fallimento la società, interesse imputabile ai soci Puozzo che avevano distratto i beni dirottandoli in una diversa società.

La presentazione di ricevute bancarie agli istituti di credito era finalizzata unicamente ad ottenere un finanziamento societario che sarebbe stato ripianato con i lavori a seguirsi.

La sua buona fede è ricavabile altresì dalla circostanza che prima di allontanarsi all'estero per motivi di salute aveva lasciato ai fratelli Puozzo la somma di 30.000,00 euro per i dipendenti. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla pena eccessiva che non ha tenuto conto del buon comportamento processuale e della collaborazione concretamente fornita dal ricorrente anche alla curatela fallimentare.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico ed in parte inedito.

1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).4 Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello a richiamare episodi rivelatori di una sua buona fede.

Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez.

U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822).

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione.

Inoltre la specifica doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso secondo la quale la Corte territoriale ha omesso di accertare la causale del versamento dei numerosi finanziamenti operati nel corso degli anni dal ricorrente, i quali se riconducibili ai conferimenti soci per finanziamento dovrebbero configurare la bancarotta preferenziale e non distrattiva, è motivo del tutto inedito e in quanto tale inammissibile.

2. Inammissibile il secondo motivo in quanto generico. 2.1.

La Corte di appello ha ritenuto corretta l'applicazione in primo grado dei criteri ermeneutici legali ancorando la quantificazione della pena a motivazione congrua, coerente e logica rispetto ai parametri di riferimento.

La Corte ha osservato che la pena applicata è prossima ai minimi edittali, che le modalità del fatto inducono a negare un trattamento di maggiore benevolenza, ritenendo la pena determinata adeguata alla condotta; in ragione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha, altresì, rimodulato la durata delle sanzioni accessorie in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 15 luglio 2016 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena accessoria di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena principale. La sentenza di primo grado lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta e previa riqualificazione del fatto sub. ii) in ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, alla pena di anni 2 di reclusione.41, La imputazione ha riguardo a due fatti di bancarotta distrattiva per l'importo di euro 6.000,00 e 25.000,00 (fatto sub i), di un ulteriore fatto distrattivo per la somma di euro 147.500,00 (fatto sub ii) e del delitto di operazioni dolose di cui all'art.223 comma 2 n.2 legge fall. (fatto sub iii), quale socio amministratore dal 19 dicembre 2006 alla data del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 14 dicembre 2009. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta distrattiva. La Corte territoriale ha omesso di accertare la causale del versamento dei numerosi finanziamenti operati nel corso degli anni dal ricorrente, i quali se riconducibili ai conferimenti soci per finanziamento dovrebbero configurare la bancarotta preferenziale e non distrattiva. Inoltre, essendo tutti i beni della società di proprietà del ricorrente lo stesso non aveva interesse a portare al fallimento la società, interesse imputabile ai soci Puozzo che avevano distratto i beni dirottandoli in una diversa società. La presentazione di ricevute bancarie agli istituti di credito era finalizzata unicamente ad ottenere un finanziamento societario che sarebbe stato ripianato con i lavori a seguirsi. La sua buona fede è ricavabile altresì dalla circostanza che prima di allontanarsi all'estero per motivi di salute aveva lasciato ai fratelli Puozzo la somma di 30.000,00 euro per i dipendenti. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla pena eccessiva che non ha tenuto conto del buon comportamento processuale e della collaborazione concretamente fornita dal ricorrente anche alla curatela fallimentare. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico ed in parte inedito. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).4 Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello a richiamare episodi rivelatori di una sua buona fede. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. Inoltre la specifica doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso secondo la quale la Corte territoriale ha omesso di accertare la causale del versamento dei numerosi finanziamenti operati nel corso degli anni dal ricorrente, i quali se riconducibili ai conferimenti soci per finanziamento dovrebbero configurare la bancarotta preferenziale e non distrattiva, è motivo del tutto inedito e in quanto tale inammissibile. 2. Inammissibile il secondo motivo in quanto generico. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto corretta l'applicazione in primo grado dei criteri ermeneutici legali ancorando la quantificazione della pena a motivazione congrua, coerente e logica rispetto ai parametri di riferimento. La Corte ha osservato che la pena applicata è prossima ai minimi edittali, che le modalità del fatto inducono a negare un trattamento di maggiore benevolenza, ritenendo la pena determinata adeguata alla condotta; in ragione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha, altresì, rimodulato la durata delle sanzioni accessorie in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso