CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 10536/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10536/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 484/2026* * * CC 06/02/2026* * R G N 35496/2025* ** * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Caltanissettaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositataudite le conclusioni dell Avv * * * * che si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l accoglimentoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato ilprovvedimento del 22 agosto 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi * ha disposto nei confronti di * * la misura cautelare personale dellacustodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in danno di* * al cui indirizzo l indagato esplodeva cinque colpi di pistola attingendo lapersona offesa al braccio destro alla gamba sinistra all addome con le aggravanti dellapremeditazione e dei futili motivi nonché del delitto di porto in luogo pubblico dell armacomune da sparo modello rivoltella utilizzata per commettere l azione offensiva fatticommessi a * il 16 agosto 20252 Avverso l ordinanza * * tramite il difensore ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi di censura2 1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla qualificazione della condotta in termini di tentato omicidio Ha dedotto che il Tribunale haerrato nell affermare l esistenza dell animus necandi trascurando la traiettoria bassa deicolpi le sedi corporee periferiche attinte le circostanze dell esplosione maturata a fronte diuna reazione della vittima anch essa armata e nel contesto di una colluttazione Si è dolutoche i giudici del riesame non abbiano dato credito alla versione dell indagato in ordineall aggressione ai suoi danni che aveva preceduto l azione armata corroborata dalleecchimosi e dalle altre tracce traumatiche presenti sul corpo del ricorrente2 2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274 lett a e c cod proc pen e aicanoni di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall art 275 cod proc pen Ha lamentatoche il Tribunale non si è confrontato con le deduzioni difensive circa la spontaneacostituzione dell indagato e la condotta processuale collaborativa valorizzando a suosfavore l omesso rinvenimento dell arma e l omessa indicazione del correo nonchéobliterando lo stato di incensuratezza e la condotta post factum Ha rimproverato al giudicedistrettuale di non aver spiegato le ragioni per cui le ritenute esigenze di cautela nonpossano essere soddisfatte con misure meno afflittive3 Con memoria del 26 gennaio 2026 depositata in replica alla memoria scritta delProcuratore generale il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze a fondamento deimotivi di ricorso rimarcando che esse investono la tenuta logicogiuridica della motivazionedell ordinanza impugnata nei limiti del sindacato di legittimità consentito nella materiacautelare con specifico riguardo alla coerenza interna alla non contraddittorietà e allacompletezza dell iter argomentativo4 Con successiva memoria del 27 gennaio 2026 il difensore ha rappresentato che indata 22 gennaio 2026 questa Sezione ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministeroavverso l ordinanza genetica nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del pericolo difugaCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non merita accoglimento2 * è il primo motivo di impugnazioneÈ opportuno rammentare che in tema di misure cautelari personali allorché siacensurato con il ricorso per cassazione il provvedimento emesso dal tribunale del riesamenel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla Corte Supremaspetta il compito di verificare in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ailimiti che ad esso ineriscono se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell indagato controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol apprezzamento delle risultanze probatorie Sez U n 11 del 22/03/2000 * Rv215828 01 conformi tra le altre Sez 2 n 9532 del 22/01/2002 * Rv 22100101 Sez 4 n 22500 del 03/05/2007 * Rv 237012 01 Sez 4 n 26992 del29/05/2013 * Rv 255460 01 Sez 6 n 49153 del 12/11/2015 * Rv 265244– 01 senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa eper il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze delle indagini Sez 1 n 1496dell 11/03/1998 * Rv 211027 – 01 nel solco di Sez U n 6402 del 30/04/1997* Rv 207944 – 01* cornice così tratteggiata deve constatarsi che l ordinanza impugnata passate inrassegna le risultanze investigative individua analiticamente senza incappare in vizi diillogicità o contraddittorietà gli elementi fondanti a livello di gravità indiziaria la sussistenzadelle condotte criminose ascritte al ricorrenteLa sera del 16 agosto 2025 * * era attinto da cinque colpi di arma dafuoco sulla via pubblica a *L aggressione era segnalata alle forze dell ordine da un passante che aveva notato duesoggetti a piedi indossanti un casco uno dei quali si era avvicinato alla vittima sparandoL autore del delitto identificato nell odierno indagato * * si costituiva il 18agosto seguente* interrogatori resi innanzi alla polizia giudiziaria e all udienza di convalida del fermo* ammetteva di aver esploso i colpi dichiarava di essere stato aggredito emalmenato nel pomeriggio dello stesso giorno da * * e dai figli di questi* e * riferiva che dotatosi di una pistola per tutela personale qualche ora piùtardi mentre rincasava aveva notato la presenza in strada di * * con in manoun manganello a fini difensivi aveva puntato l arma contro l altro per indurlo a desistereavvedendosi che questi proseguiva nell azione aggressiva aveva esploso i colpi senzaalcuna intenzione di far maleA fronte della sintetizzata versione dei fatti il Tribunale ha adeguatamente motivatosulla ricorrenza dell animus necandi offrendo congrua risposta ai rilievi difensivi ribaditi con imotivi di ricorsoIl Collegio del riesame ha affermato che la dinamica dell agguato risultante dalleimmagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona gli accertamenti sui luoghieseguiti dagli investigatori e le informazioni assunte non confortano la prospettazionedell interessato rivolta a collocare gli spari nella concitazione di una reazione difensivaL indagato era ripreso mentre travisato con un casco percorreva la via pubblicaimpugnando un arma e nascondendosi dietro un autovettura alla vista della vittima in attesache passasse All arrivo di * * il complice del * anch egli travisato conun casco gli si avvicinava in modo da attirarne l attenzione Non appena notato il soggettocol casco * estraeva un arnese probabilmente uno sfollagente andandogli incontronei predetti frangenti l indagato usciva dal nascondiglio esplodendo in rapida successionecinque colpi da distanza ravvicinata* dai proiettili la persona offesa cercava di inseguire l aggressore senzariuscirvi per le ferite riportateCome dichiarato dal testimone oculare i colpi venivano esplosi immediatamenteall arrivo della vittima* gli spari l esito di un agguato premeditato il Tribunale in ossequio all indirizzogiurisprudenziale costante secondo cui «in tema di omicidio tentato in assenza di espliciteammissioni da parte dell imputato ai fini dell accertamento della sussistenza dell animusnecandi assume valore determinante l idoneità dell azione che va apprezzata in concretocon una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all imputato al momento del compimento degli atti in base alle condizioniumanamente prevedibili del caso» così tra le tante Sez 1 n 11928 del 29/11/2018 dep2019 Rv 275012 – 01 ha inferito il dolo omicida dal mezzo offensivo impiegato dalnumero dei colpi esplosi dalla direzione ad altezza d uomo desunta dai postumi riportatidalla vittima a un braccio e di striscio all addomeQuanto all aggressione da parte di * * e dei figli indicata qualeantecedente della sparatoria il Tribunale ha ritenuto priva di riscontro la narrazionedell indagato osservando che qualora questi fosse stato malmenato con calci e pugniavrebbe riportato ferite ben più gravi di qualche lieve escoriazione e di un algia all emicostatosinistro riferita dallo stesso ai sanitari dell ospedale di * ove si era recato il 18 agosto2025Il Collegio distrettuale ha rilevato che i precedenti contrasti con la persona offesainnescati da un diverbio occorso col minore * * per la frequentazione da questiintrapresa con una ragazza già legata sentimentalmente al * finivano in ogni casoper rafforzare il giudizio circa la sussistenza dell elemento soggettivo del reato e di un intentopunitivo attuato con spregiudicatezza ed elevata capacità criminaleLa motivazione esposta è congrua coerente immune da cadute logiche quindiinsindacabile in sede di legittimità3 * è anche il secondo motivo di ricorso* ponderando l incensuratezza dell indagato e la giovane età il Tribunale haincentrato il giudizio cautelare sulla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale direiterazione criminosa desunto dall estrema gravità del fatto sintomatico di un indole assaiviolenta dall omesso rinvenimento dell arma e dall esistenza di un contesto relazionale delquale l indagato ha mostrato di poter fruire per la realizzazione di condotte lesive di elevatodisvaloreAnche le dichiarazioni confessorie del ricorrente sono state valutate e considerate nonsintomatiche di un serio pentimento e di un effettiva rivisitazione critica in considerazionedelle reticenze e delle inverosimiglianze che hanno contrassegnato il racconto offertoNel descritto quadro sulla base di un percorso motivazionale che appare correttamenteesplicitato i giudici del riesame hanno ritenuto la custodia in carcere proporzionata allagravità dei fatti e unico presidio in grado di scongiurare il ripetersi di condotte di analoganatura rimarcando l inidoneità della misura degli arresti domiciliari pur corroborata dalcontrollo elettronico a distanza a fronteggiare il periculum criminis in ragione del contesto di«relazioni socio criminali armate» in cui il ricorrente ha agito4 Il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna dell indagato al pagamentodelle spese del procedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10536/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 484/2026* * * CC 06/02/2026* * R G N 35496/2025* ** * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Caltanissettaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositataudite le conclusioni dell Avv * * * * che si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l accoglimentoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato ilprovvedimento del 22 agosto 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi * ha disposto nei confronti di * * la misura cautelare personale dellacustodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in danno di* * al cui indirizzo l indagato esplodeva cinque colpi di pistola attingendo lapersona offesa al braccio destro alla gamba sinistra all addome con le aggravanti dellapremeditazione e dei futili motivi nonché del delitto di porto in luogo pubblico dell armacomune da sparo modello rivoltella utilizzata per commettere l azione offensiva fatticommessi a * il 16 agosto 20252 Avverso l ordinanza * * tramite il difensore ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi di censura2 1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla qualificazione della condotta in termini di tentato omicidio Ha dedotto che il Tribunale haerrato nell affermare l esistenza dell animus necandi trascurando la traiettoria bassa deicolpi le sedi corporee periferiche attinte le circostanze dell esplosione maturata a fronte diuna reazione della vittima anch essa armata e nel contesto di una colluttazione Si è dolutoche i giudici del riesame non abbiano dato credito alla versione dell indagato in ordineall aggressione ai suoi danni che aveva preceduto l azione armata corroborata dalleecchimosi e dalle altre tracce traumatiche presenti sul corpo del ricorrente2 2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274 lett a e c cod proc pen e aicanoni di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall art 275 cod proc pen Ha lamentatoche il Tribunale non si è confrontato con le deduzioni difensive circa la spontaneacostituzione dell indagato e la condotta processuale collaborativa valorizzando a suosfavore l omesso rinvenimento dell arma e l omessa indicazione del correo nonchéobliterando lo stato di incensuratezza e la condotta post factum Ha rimproverato al giudicedistrettuale di non aver spiegato le ragioni per cui le ritenute esigenze di cautela nonpossano essere soddisfatte con misure meno afflittive3 Con memoria del 26 gennaio 2026 depositata in replica alla memoria scritta delProcuratore generale il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze a fondamento deimotivi di ricorso rimarcando che esse investono la tenuta logicogiuridica della motivazionedell ordinanza impugnata nei limiti del sindacato di legittimità consentito nella materiacautelare con specifico riguardo alla coerenza interna alla non contraddittorietà e allacompletezza dell iter argomentativo4 Con successiva memoria del 27 gennaio 2026 il difensore ha rappresentato che indata 22 gennaio 2026 questa Sezione ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministeroavverso l ordinanza genetica nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del pericolo difugaCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non merita accoglimento2 * è il primo motivo di impugnazioneÈ opportuno rammentare che in tema di misure cautelari personali allorché siacensurato con il ricorso per cassazione il provvedimento emesso dal tribunale del riesamenel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla Corte Supremaspetta il compito di verificare in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ailimiti che ad esso ineriscono se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell indagato controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol apprezzamento delle risultanze probatorie Sez U n 11 del 22/03/2000 * Rv215828 01 conformi tra le altre Sez 2 n 9532 del 22/01/2002 * Rv 22100101 Sez 4 n 22500 del 03/05/2007 * Rv 237012 01 Sez 4 n 26992 del29/05/2013 * Rv 255460 01 Sez 6 n 49153 del 12/11/2015 * Rv 265244– 01 senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa eper il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze delle indagini Sez 1 n 1496dell 11/03/1998 * Rv 211027 – 01 nel solco di Sez U n 6402 del 30/04/1997* Rv 207944 – 01* cornice così tratteggiata deve constatarsi che l ordinanza impugnata passate inrassegna le risultanze investigative individua analiticamente senza incappare in vizi diillogicità o contraddittorietà gli elementi fondanti a livello di gravità indiziaria la sussistenzadelle condotte criminose ascritte al ricorrenteLa sera del 16 agosto 2025 * * era attinto da cinque colpi di arma dafuoco sulla via pubblica a *L aggressione era segnalata alle forze dell ordine da un passante che aveva notato duesoggetti a piedi indossanti un casco uno dei quali si era avvicinato alla vittima sparandoL autore del delitto identificato nell odierno indagato * * si costituiva il 18agosto seguente* interrogatori resi innanzi alla polizia giudiziaria e all udienza di convalida del fermo* ammetteva di aver esploso i colpi dichiarava di essere stato aggredito emalmenato nel pomeriggio dello stesso giorno da * * e dai figli di questi* e * riferiva che dotatosi di una pistola per tutela personale qualche ora piùtardi mentre rincasava aveva notato la presenza in strada di * * con in manoun manganello a fini difensivi aveva puntato l arma contro l altro per indurlo a desistereavvedendosi che questi proseguiva nell azione aggressiva aveva esploso i colpi senzaalcuna intenzione di far maleA fronte della sintetizzata versione dei fatti il Tribunale ha adeguatamente motivatosulla ricorrenza dell animus necandi offrendo congrua risposta ai rilievi difensivi ribaditi con imotivi di ricorsoIl Collegio del riesame ha affermato che la dinamica dell agguato risultante dalleimmagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona gli accertamenti sui luoghieseguiti dagli investigatori e le informazioni assunte non confortano la prospettazionedell interessato rivolta a collocare gli spari nella concitazione di una reazione difensivaL indagato era ripreso mentre travisato con un casco percorreva la via pubblicaimpugnando un arma e nascondendosi dietro un autovettura alla vista della vittima in attesache passasse All arrivo di * * il complice del * anch egli travisato conun casco gli si avvicinava in modo da attirarne l attenzione Non appena notato il soggettocol casco * estraeva un arnese probabilmente uno sfollagente andandogli incontronei predetti frangenti l indagato usciva dal nascondiglio esplodendo in rapida successionecinque colpi da distanza ravvicinata* dai proiettili la persona offesa cercava di inseguire l aggressore senzariuscirvi per le ferite riportateCome dichiarato dal testimone oculare i colpi venivano esplosi immediatamenteall arrivo della vittima* gli spari l esito di un agguato premeditato il Tribunale in ossequio all indirizzogiurisprudenziale costante secondo cui «in tema di omicidio tentato in assenza di espliciteammissioni da parte dell imputato ai fini dell accertamento della sussistenza dell animusnecandi assume valore determinante l idoneità dell azione che va apprezzata in concretocon una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all imputato al momento del compimento degli atti in base alle condizioniumanamente prevedibili del caso» così tra le tante Sez 1 n 11928 del 29/11/2018 dep2019 Rv 275012 – 01 ha inferito il dolo omicida dal mezzo offensivo impiegato dalnumero dei colpi esplosi dalla direzione ad altezza d uomo desunta dai postumi riportatidalla vittima a un braccio e di striscio all addomeQuanto all aggressione da parte di * * e dei figli indicata qualeantecedente della sparatoria il Tribunale ha ritenuto priva di riscontro la narrazionedell indagato osservando che qualora questi fosse stato malmenato con calci e pugniavrebbe riportato ferite ben più gravi di qualche lieve escoriazione e di un algia all emicostatosinistro riferita dallo stesso ai sanitari dell ospedale di * ove si era recato il 18 agosto2025Il Collegio distrettuale ha rilevato che i precedenti contrasti con la persona offesainnescati da un diverbio occorso col minore * * per la frequentazione da questiintrapresa con una ragazza già legata sentimentalmente al * finivano in ogni casoper rafforzare il giudizio circa la sussistenza dell elemento soggettivo del reato e di un intentopunitivo attuato con spregiudicatezza ed elevata capacità criminaleLa motivazione esposta è congrua coerente immune da cadute logiche quindiinsindacabile in sede di legittimità3 * è anche il secondo motivo di ricorso* ponderando l incensuratezza dell indagato e la giovane età il Tribunale haincentrato il giudizio cautelare sulla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale direiterazione criminosa desunto dall estrema gravità del fatto sintomatico di un indole assaiviolenta dall omesso rinvenimento dell arma e dall esistenza di un contesto relazionale delquale l indagato ha mostrato di poter fruire per la realizzazione di condotte lesive di elevatodisvaloreAnche le dichiarazioni confessorie del ricorrente sono state valutate e considerate nonsintomatiche di un serio pentimento e di un effettiva rivisitazione critica in considerazionedelle reticenze e delle inverosimiglianze che hanno contrassegnato il racconto offertoNel descritto quadro sulla base di un percorso motivazionale che appare correttamenteesplicitato i giudici del riesame hanno ritenuto la custodia in carcere proporzionata allagravità dei fatti e unico presidio in grado di scongiurare il ripetersi di condotte di analoganatura rimarcando l inidoneità della misura degli arresti domiciliari pur corroborata dalcontrollo elettronico a distanza a fronteggiare il periculum criminis in ragione del contesto di«relazioni socio criminali armate» in cui il ricorrente ha agito4 Il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna dell indagato al pagamentodelle spese del procedimento P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art 94 comma 1 ter disp att codproc penCosì è deciso 06/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art 94 comma 1 ter disp att codproc penCosì è deciso 06/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *