CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato- controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 482/2023, depositatail 30 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1627/2024Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 22762/2026Data pubblicazione 06/07/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestò assistenza in favore di FrancescoNappi, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimentopenale radicato innanzi alla Procura della Repubblica di Savona e,all’esito delle indagini preliminari, depositò presso l’ufficio del g.i.p.un’istanza per la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta.Il g.i.p. rigettò l’istanza, rilevando che non era stata svolta alcuna2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 170 del d.P.R. n.115 del 2002 al provvedimento di rigetto.Con la sentenza in epigrafe, il tribunale rigettò il ricorso,osservando che nell’istanza non era stato indicato alcun atto, svoltonel corso delle indagini preliminari, idoneo ad attribuire all’opponenteil diritto a percepire il compenso richiesto; il difensore, infatti, avevaallegato il solo decreto di citazione a giudizio e il provvedimento diammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato, oltrea documenti giustificativi di spese di trasferta, al cui riconoscimentoostava però il disposto di cui all’art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115del 2002.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta statuizione conricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato dasuccessiva memoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico mezzo di impugnazione è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12 e 82 del D.M. 55/2014, nonché dell’art. 15,comma 5 del d.lgs. 150/2011».Il ricorrente osserva che l’istanza di liquidazione dei compensi dalui depositata innanzi al g.i.p. di Savona era riferita ad attivitàNumero registro generale 1627/2024Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 22762/2026Data pubblicazione 06/07/2026effettivamente svolte, emergenti dal fascicolo del procedimento; aglidel suo assistito, al quale egli risultava aver preso parte dopo essersirecato da Ragusa a Savona.Contesta, pertanto, la sussistenza di un suo ulteriore onere didocumentazione, come affermata dal Tribunale di Savona, poiché ilfascicolo del procedimento era a disposizione del G.i.p. che avrebbedovuto liquidare il compenso di sua spettanza; del resto, nessunadisposizione del d.P.R. n. 115 del 2002 onera il difensore istante dieffettuare produzioni al riguardo, essendo anzi consentito dall’art. 15,comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2011, che il presidente del collegio chedecide sull’opposizione possa « chiedere a chi ha provveduto allaliquidazione, o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioninecessari ai fini della decisione».Rileva, infine, che il Ministero della Giustizia, costituitosi in sede diopposizione, non aveva contestato il suo diritto ad ottenere ilcompenso richiesto e che, comunque, prima del depositodell’opposizione egli aveva chiesto al G.i.p. la correzione del decreto dirigetto, allegando la copia del verbale di interrogatorio dell’indagato, ecosì mettendolo a disposizione dell’Ufficio.2. Il motivo è fondato.Con la decisione impugnata, il tribunale ha escluso il dirittodell’odierno ricorrente alla liquidazione del compenso per l’attivitàsvolta sul rilievo della mancata documentazione di quest’ultima allasua istanza.Il giudice a quo, in particolare, ha osservato che detta istanza eracorredata del solo provvedimento di ammissione al patrocinio a spesedello Stato e del decreto di citazione a giudizio, oltre alle ricevute dellespese di trasferta.Numero registro generale 1627/2024Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 22762/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale decisione appare errata.Invero, ferma restando, in astratto, la sussistenza dei presuppostiper il riconoscimento del compenso al difensore – essendo pacifical’ammissione del suo assistito al patrocinio a spese dello Stato el’avvenuto svolgimento, nei confronti di quest’ultimo, di un’attività diindagine che aveva richiesto la partecipazione del difensore – il giudicea quo, adìto con opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 eart. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, non ha tenuto conto dei poteriistruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento, e che questaCorte ha ritenuto sussistere «in relazione alla determinazione non solodel quantum, ma anche dell’an» (in questo senso, fra le più recenti,Cass. 25 gennaio 2024, n. 2404).In tal senso, e in termini che si attagliano alla presente vicenda,Cass. 19 agosto 2021, n. 23133 ha in particolare sottolineato che ilgiudice ha «il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e leinformazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione“può”, contenuta nell’art. 15 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2011, essereintesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì comepotere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a faremeccanica applicazione della regola formale del giudizio fondatasull'onere della prova»; e, in applicazione dell’enunciato principio, hacassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto correttoil diniego di liquidazione delle voci indicate dal difensore solo perchénon risultavano allegate le relative richieste, pur potendo procedereautonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolodel procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità.In altri termini, il giudice a quo ha errato nel ritenere che lamancanza di documenti allegati all’istanza precludesse il diritto deldifensore alla liquidazione del compenso, in un quadro fattuale in cuiNumero registro generale 1627/2024Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 22762/2026Data pubblicazione 06/07/2026gli atti del procedimento davano contezza dell’esistenza di un’attivitàdifensiva remunerabile.Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata è cassatacon rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, per ilriesame della questione alla luce del principio indicato e la liquidazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, al Tribunale di Savona.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 2 luglio 2026.Il PresidenteMauro Mocci