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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 17063/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7086/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ca--t VA( ("L) # [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Premesso che: la Corte d'appello di Napoli, con sentenza non definitiva resa il 23 dicembre 2011, dopo aver escluso la titolarità passiva della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del comune di Marcianise, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di terreni per una superficie di mq. 2.994 nel comune di Marcianise, oggetto di espropriazione con decreto del 14.11.2006, con sentenza n. 577/2016, depositata in data 10.2.2016, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA], Ente espropriante in qualità di soggetto attuatore della progettazione, realizzazione e gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] spa, al pagamento dell'indennità di esproprio, quantificata in euro 119.760,00, e dell'indennità di occupazione legittima in Euro 12.453,40, oltre interessi legali; in particolare, i giudici d'appello hanno preliminarmente ritenuto di non poter esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'intervenuta accettazione dell'indennità, in quanto il documento sul quale si era basata l'eccezione, pur ritenendosi questione rilevabile ex officio, era stato prodotto successivamente al maturarsi delle preclusioni previste dall'art. 183, c.6, c.p.c., quale fatto estraneo al thema decidendum ritualmente sottoposto alla cognizione del giudice.

Nel merito, acclarata la natura edificabile dell'area espropriata, ricadente nella zona omogenea D8, hanno quantificato il valore dell'area sulla base di quanto accertato dal ctu, attribuendo attendibilità privilegiata comparativa ai valori dei fondi collocati sul medesimo foglio catastale con identica destinazione D8; avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19.3.2017, affidato a tre motivi, nei confronti della Colella che si è costituita con controricorso; la causa è stata trattata all'udienza camerale del 20 aprile 2022.

Considerato che le parti, con atto depositato il 13 aprile 2022 hanno prodotto con nota a firma congiunta atto di transazione della controversia; considerato che con lo stesso atto la società Interporto ha rinunziato al ricorso e che va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.

PQM Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso il 20 aprile 2022 in Roma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7086/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ca--t VA( ("L) # [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Premesso che: la Corte d'appello di Napoli, con sentenza non definitiva resa il 23 dicembre 2011, dopo aver escluso la titolarità passiva della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del comune di Marcianise, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di terreni per una superficie di mq. 2.994 nel comune di Marcianise, oggetto di espropriazione con decreto del 14.11.2006, con sentenza n. 577/2016, depositata in data 10.2.2016, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA], Ente espropriante in qualità di soggetto attuatore della progettazione, realizzazione e gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] spa, al pagamento dell'indennità di esproprio, quantificata in euro 119.760,00, e dell'indennità di occupazione legittima in Euro 12.453,40, oltre interessi legali; in particolare, i giudici d'appello hanno preliminarmente ritenuto di non poter esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'intervenuta accettazione dell'indennità, in quanto il documento sul quale si era basata l'eccezione, pur ritenendosi questione rilevabile ex officio, era stato prodotto successivamente al maturarsi delle preclusioni previste dall'art. 183, c.6, c.p.c., quale fatto estraneo al thema decidendum ritualmente sottoposto alla cognizione del giudice. Nel merito, acclarata la natura edificabile dell'area espropriata, ricadente nella zona omogenea D8, hanno quantificato il valore dell'area sulla base di quanto accertato dal ctu, attribuendo attendibilità privilegiata comparativa ai valori dei fondi collocati sul medesimo foglio catastale con identica destinazione D8; avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19.3.2017, affidato a tre motivi, nei confronti della Colella che si è costituita con controricorso; la causa è stata trattata all'udienza camerale del 20 aprile 2022. Considerato che le parti, con atto depositato il 13 aprile 2022 hanno prodotto con nota a firma congiunta atto di transazione della controversia; considerato che con lo stesso atto la società Interporto ha rinunziato al ricorso e che va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio. PQM Dichiara estinto il giudizio. Così deciso il 20 aprile 2022 in Roma.
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