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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16914/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che non ha concesso le sanzioni sostitutive in ragione dei plurimi ed anche notevolmente gravi precedenti penali della ricorrente e della dimostrata incapacità della stessa di rispettare le prescrizioni (v. pg. 3 e sg. della sentenza).

La questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondata essendosi già affermato che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Ange» [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] cs:^1oggi, __02MA è' 2 i 22.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che non ha concesso le sanzioni sostitutive in ragione dei plurimi ed anche notevolmente gravi precedenti penali della ricorrente e della dimostrata incapacità della stessa di rispettare le prescrizioni (v. pg. 3 e sg. della sentenza). La questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondata essendosi già affermato che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Ange» [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] cs:^1oggi, __02MA è' 2 i 22.
Sentenza Cassazione n. 16914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris