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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1972

Cassazione n. 36453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1972 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 10 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trento il 14 ottobre 2014, ritenuta l'equivalenza tra le già riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 640, 56, 640 e 494 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno chiaramente individuato gli aumenti per ognuno degli episodi criminosi in continuazione, fissandoli in misura inferiore al minimo edittale previsto per i singoli reati, così da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa (sulla questione, infatti, le SS.UU. citate dal ricorrente n. 47127 del del 24/6/2021, Rv. 282269, hanno evidenziato come l'obbligo di motivazione per i reati satellite si riduce se è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato); ritenuto che dalla lettura della sentenza impugnata si desume chiaramente che gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato già da precedenti, e dell'allarmante carattere seriale dei reati commessi; Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che, nel caso di specie, la prevalenza delle attenuanti generiche è stata esclusa in ragione dei precedenti penali, dell'allarmante carattere seriale dei reati in continuazione e dell'apporto non determinante fornito dalla confessione resa (cfr. pagina 15 della sentenza impugnata) e, dunque, con motivazione esente dai vizi lamentati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1972 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 10 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trento il 14 ottobre 2014, ritenuta l'equivalenza tra le già riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 640, 56, 640 e 494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno chiaramente individuato gli aumenti per ognuno degli episodi criminosi in continuazione, fissandoli in misura inferiore al minimo edittale previsto per i singoli reati, così da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa (sulla questione, infatti, le SS.UU. citate dal ricorrente n. 47127 del del 24/6/2021, Rv. 282269, hanno evidenziato come l'obbligo di motivazione per i reati satellite si riduce se è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato); ritenuto che dalla lettura della sentenza impugnata si desume chiaramente che gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato già da precedenti, e dell'allarmante carattere seriale dei reati commessi; Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che, nel caso di specie, la prevalenza delle attenuanti generiche è stata esclusa in ragione dei precedenti penali, dell'allarmante carattere seriale dei reati in continuazione e dell'apporto non determinante fornito dalla confessione resa (cfr. pagina 15 della sentenza impugnata) e, dunque, con motivazione esente dai vizi lamentati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris