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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17332/2026

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ematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].cid S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoBeatrice [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 95/2024 depositatail 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo diresponsabilità professionale, allegando:Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026- di aver proposto, con il patrocinio del convenuto, opposizione aun decreto con cui le era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. il corrispettivo per una fornitura, prospettandovizi e difetti del materiale oggetto del contratto;- che il giudizio si era concluso con il rigetto dell’opposizione;- che, successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso un secondo giudizio nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., R.G. n. 809 del 2013 presso ilTribunale di Arezzo, domandando la risoluzione del contratto dicompravendita in parola, a causa della mancanza di qualità dellapartita fornita, nonché il pagamento di quasi 5 milioni di euro atitolo di risarcimento dei danni;- che in questo secondo giudizio – in cui la Edilcentro ZampagniS.r.l. si era costituita chiamando in causa la ditta produttrice delmateriale in questione, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, asua volta, aveva chiamato in causa la propria compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA] – la suddetta terzachiamata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva eccepito lasussistenza di un giudicato esterno in relazione alla causa diopposizione a decreto ingiuntivo, definita dalla sentenza delTribunale di Arezzo n. 1055 del 2014;- che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 1396 del 2017, passatain giudicato, aveva dichiarato inammissibile tanto la domanda dirisoluzione quanto quella risarcitoria, proposte da [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che la decisione de 2014 aveva coperto il dedotto e ildeducibile;- che da quanto esposto erano derivati i danni di cui chiedeva ilristoro;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito resistendo e chiamando in causa la propriacompagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. che, in particolare,Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026contestava l’operatività della polizza ai sensi dell’art. 1892 c.c., in quantol’assicurato, nel sottoscrivere il contratto il 18 aprile 2018, avevadichiarato di non essere a conoscenza di fatti che avrebbero potuto darluogo a richieste risarcitorie per responsabilità professionale, quandoinvece a tale data era già stata emessa la sentenza n. 1396 del 2017 delTribunale di Arezzo, che aveva dichiarato inammissibili le domande dirisoluzione e risarcimento del danno proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., in ragionedel giudicato esterno, sicché il difensore contraente non poteva non averevinto il concreto rischio di una richiesta risarcitoria per responsabilitàprofessionale;il Tribunale, per quanto ancora di utilità, affermava la sussistenza dellaresponsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], accogliendo sia la relativa domandarisarcitoria, sia quella a titolo di manleva assicurativa;la Corte di appello riformava la decisione, incrementando il quantumliquidato e rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].;osservava il giudice di seconde cure che:- l’onere imposto all’assicuratore dall’art. 1892 c.c., di chiederel’annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte oreticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando ilsinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto aconoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione,essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamentodell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche medianteeccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, posto acarico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritieresulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;- l’assicurato, in questa chiave, non aveva dedotto né offerto diprovare che l’assicuratore fosse a venuto a conoscenza delNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026sinistro prima dell’atto di chiamata in causa da parte delprofessionista, sicché «non poteva [essersi trovato] nel dilemmase impugnare il contratto chiedendone l’annullamento ovveromantenerlo in vita» accettando il rischio del sinistro in rilievo;- ciò posto, essendosi il sinistro verificato prima della stipulazionedel contratto, l’assicuratore, venuto a conoscenza del tutto con lachiamata in lite, poteva opporre in via di eccezione la nonoperatività della polizza;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il 31 maggio 2018, come emerso dalla emailinviata al nuovo difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto lerimostranze dalla cliente circa il proprio operato, ma già prima diquella data, e sicuramente al momento della stipula della polizzaassicurativa, era venuto a conoscenza del fatto che rischiavaconcretamente che [OSCURATO:SOCIETA]. gli avrebbe imputato l’esitoinfausto del giudizio presupposto, chiedendogli il risarcimento deidanni, integrante un rischio oggetto di contratto;- infatti, nel caso, la polizza era operante per le richieste dirisarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante ilperiodo di efficacia dell’assicurazione, indipendentemente dalladata di accadimento della circostanza che provocava le richiestemedesime, ed era dunque claims made, coprendo anche erroriprofessionali già commessi purché non fosse ancora intervenutala richiesta risarcitoria del danneggiato: era dunque essenzialeper l’assicuratore capire se, pur in assenza di tale richiesta, anziproprio «in assenza di tale richiesta ché altrimenti la polizza nonoperava, vi erano concrete circostanze che lasciavano presagireche essa sarebbe intervenuta»;- la motivazione della sentenza del 2017 era stata cristallina,affermando un evidente principio basilare dell’ordinamento, e laMA.[OSCURATO:SOCIETA]. si era difatti rivolta ad altro legale sicché l’avvocatoNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026Billi, il 18 dicembre 2017, aveva inviato un fax allo stessotrasmettendogli gli atti della causa R.G. n. 809 del 2013 presso ilTribunale di Arezzo, non potendo, quindi, non essere, quantomeno a far tempo da quella data, consapevole del rischio e,diversamente da quanto scritto al collega, dell’assenza diplausibili ragioni per appellare la sentenza del 2017, consusseguente mendacio e reticenza in sede di stipula del contrattodi assicurazione;- il ricostruito fatto, poi, che se «l’assicuratore avesse avuto pienaconoscenza della situazione non avrebbe prestato il consenso allapolizza, o quantomeno non lo avrebbe prestato alle ordinariecondizioni» era «circostanza che si [poteva] ritenere parimentidimostrata sul piano indiziario, tanto più che nel caso di specie adessere evidente non era soltanto il rischio che [OSCURATO:SOCIETA]pretendesse dal difensore il risarcimento del danno, ma ancheche la domanda risarcitoria ove giudizialmente proposta sarebbestata accolta»;avverso questa decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolandoquattro motivi, illustrati da memoria;ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., e,quanto agli ultimi due motivi, concernenti l’operatività della polizzaassicurativa, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima ha depositatomemoria;Billi ha rinunciato parzialmente al ricorso, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], conaccettazione di quest’ultima.Rilevato che:i primi due motivi del ricorso riguardano il rapporto processuale tra ilricorrente e l’amministrazione fallimentare, e sono stati oggetto, comeanticipato, di parziale rinuncia, con specifica di non disposizione sullespese di lite;Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1892 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando diconsiderare che il deducente aveva denunciato il sinistro appena ricevutal’espressa richiesta risarcitoria, mentre la società di assicurazione,vincolata alla domanda di annullamento contrattuale nei termini previsti,neppure aveva provato, come suo onere, non solo la reticenza ma anchela sussistenza del dolo o della colpa grave e il carattere determinante dellastessa nella stipula del contratto;con il quarto motivo si prospetta la violazione di legge e l’omesso esamedi un fatto decisivo e discusso poiché, come rilevato dal giudice di primecure, il deducente aveva denunciato il sinistro appena ricevuta l’email del31 maggio 2018 del nuovo avvocato della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed erastato quello il primo momento in cui si poteva dire che il rischio avevaassunto un’apprezzabile e palesata concretezza, laddove per un verso nonera stata indicata nessuna positiva prova della circostanza secondo cui lasocietà di assicurazione non avrebbe altrimenti proceduto alla stipula e,per altro verso, era stata del tutto obliterata l’appellabilità, per tempo,della sentenza del 2017 sottesa all’addebito di colpa professionale.Considerato che:sui primi due motivi, per quanto sopra detto, deve dichiararsi l’estinzioneparziale del giudizio di legittimità, senza disposizione sulle spese come darinuncia e correlata accettazione;residua il rapporto processuale tra il ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A., che ha resistito solo quanto al terzo e quarto motivo, avverso lastessa rivolti;le due censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inparte inammissibili, in parte infondate;i mezzi cui il ricorso sul punto è affidato:a) non si misurano specificamente con la ragione decisoria in iuresecondo cui l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c., all'assicuratore,Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propriavolontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per ledichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dalgiorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, nonsussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso deltermine suddetto e, ancor più, ove avvenga prima chel'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenzadella dichiarazione, essendo sufficiente in questi casi – come nellafattispecie, quale accertata in fatto – per sottrarsi al pagamentodell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche medianteeccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente acarico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritieresulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (v., adesempio, Cass., 21/01/2020, n. 1166);b) non si misurano idoneamente con la ragione decisoria, in fatto,secondo cui dall’interlocuzione con il nuovo avvocato di MA.CIDS.r.l., antecedente la stipula della polizza, era evincibile, in fatto,la piena consapevolezza dell’esposizione al rischio, confermatadalla mancanza di indicazione di qualunque plausibile motivo diappellabilità della “cristallina” sentenza del 2017, che avevaaffermato un principio “basilare” dell’ordinamento (cfr., Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20997, sulla rilevanza di ogni fattopotenzialmente idoneo a incidere sul rischio);c) mirano, infatti, a ben vedere, a un riesame di questoaccertamento fattuale, estraneo alla presente sede di legittimità,rafforzato dal rilievo, della Corte territoriale, secondo cui sitrattava di un avvocato che ben conosceva personalmente «ogniaspetto della controversia» (pag. 15-16 del ricorso);d) mirano, al contempo, a un riesame, parimenti fattuale einammissibile, dell’accertamento “indiziario” della connotazioneNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026dirimente della circostanza oggetto di reticenza, posto che, comesopra riportato riassumendo le statuizioni decisorie del Collegio dimerito, «nel caso di specie ad essere evidente non era soltanto ilrischio che [OSCURATO:SOCIETA] pretendesse dal difensore il risarcimento deldanno, ma anche che la domanda risarcitoria ove giudizialmenteproposta sarebbe stata accolta», (pag. 19) per le stesse ragioniindicate sub b);e) non specificano compiutamente alcun fatto storico di cui risulti, intesi, essere stato omesso l’esame, men che meno quellodell’appellabilità della sentenza del 2017, esclusa in concretaprospettiva dal sopra indicato rilievo (pag. 18 della sentenza inquesta sede gravata, secondo capoverso);ne deriva quanto anticipato;spese, parte qua, secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte:- dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto ai primi due motividi ricorso;- dichiara inammissibile il ricorso quanto al terzo e quarto motivo,e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processualidella parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidate ineuro 7.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di speseforfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].cid S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoBeatrice [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 95/2024 depositatail 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo diresponsabilità professionale, allegando:Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026- di aver proposto, con il patrocinio del convenuto, opposizione aun decreto con cui le era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. il corrispettivo per una fornitura, prospettandovizi e difetti del materiale oggetto del contratto;- che il giudizio si era concluso con il rigetto dell’opposizione;- che, successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso un secondo giudizio nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., R.G. n. 809 del 2013 presso ilTribunale di Arezzo, domandando la risoluzione del contratto dicompravendita in parola, a causa della mancanza di qualità dellapartita fornita, nonché il pagamento di quasi 5 milioni di euro atitolo di risarcimento dei danni;- che in questo secondo giudizio – in cui la Edilcentro ZampagniS.r.l. si era costituita chiamando in causa la ditta produttrice delmateriale in questione, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, asua volta, aveva chiamato in causa la propria compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA] – la suddetta terzachiamata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva eccepito lasussistenza di un giudicato esterno in relazione alla causa diopposizione a decreto ingiuntivo, definita dalla sentenza delTribunale di Arezzo n. 1055 del 2014;- che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 1396 del 2017, passatain giudicato, aveva dichiarato inammissibile tanto la domanda dirisoluzione quanto quella risarcitoria, proposte da [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che la decisione de 2014 aveva coperto il dedotto e ildeducibile;- che da quanto esposto erano derivati i danni di cui chiedeva ilristoro;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito resistendo e chiamando in causa la propriacompagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. che, in particolare,Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026contestava l’operatività della polizza ai sensi dell’art. 1892 c.c., in quantol’assicurato, nel sottoscrivere il contratto il 18 aprile 2018, avevadichiarato di non essere a conoscenza di fatti che avrebbero potuto darluogo a richieste risarcitorie per responsabilità professionale, quandoinvece a tale data era già stata emessa la sentenza n. 1396 del 2017 delTribunale di Arezzo, che aveva dichiarato inammissibili le domande dirisoluzione e risarcimento del danno proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., in ragionedel giudicato esterno, sicché il difensore contraente non poteva non averevinto il concreto rischio di una richiesta risarcitoria per responsabilitàprofessionale;il Tribunale, per quanto ancora di utilità, affermava la sussistenza dellaresponsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], accogliendo sia la relativa domandarisarcitoria, sia quella a titolo di manleva assicurativa;la Corte di appello riformava la decisione, incrementando il quantumliquidato e rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].;osservava il giudice di seconde cure che:- l’onere imposto all’assicuratore dall’art. 1892 c.c., di chiederel’annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte oreticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando ilsinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto aconoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione,essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamentodell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche medianteeccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, posto acarico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritieresulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;- l’assicurato, in questa chiave, non aveva dedotto né offerto diprovare che l’assicuratore fosse a venuto a conoscenza delNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026sinistro prima dell’atto di chiamata in causa da parte delprofessionista, sicché «non poteva [essersi trovato] nel dilemmase impugnare il contratto chiedendone l’annullamento ovveromantenerlo in vita» accettando il rischio del sinistro in rilievo;- ciò posto, essendosi il sinistro verificato prima della stipulazionedel contratto, l’assicuratore, venuto a conoscenza del tutto con lachiamata in lite, poteva opporre in via di eccezione la nonoperatività della polizza;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il 31 maggio 2018, come emerso dalla emailinviata al nuovo difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto lerimostranze dalla cliente circa il proprio operato, ma già prima diquella data, e sicuramente al momento della stipula della polizzaassicurativa, era venuto a conoscenza del fatto che rischiavaconcretamente che [OSCURATO:SOCIETA]. gli avrebbe imputato l’esitoinfausto del giudizio presupposto, chiedendogli il risarcimento deidanni, integrante un rischio oggetto di contratto;- infatti, nel caso, la polizza era operante per le richieste dirisarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante ilperiodo di efficacia dell’assicurazione, indipendentemente dalladata di accadimento della circostanza che provocava le richiestemedesime, ed era dunque claims made, coprendo anche erroriprofessionali già commessi purché non fosse ancora intervenutala richiesta risarcitoria del danneggiato: era dunque essenzialeper l’assicuratore capire se, pur in assenza di tale richiesta, anziproprio «in assenza di tale richiesta ché altrimenti la polizza nonoperava, vi erano concrete circostanze che lasciavano presagireche essa sarebbe intervenuta»;- la motivazione della sentenza del 2017 era stata cristallina,affermando un evidente principio basilare dell’ordinamento, e laMA.[OSCURATO:SOCIETA]. si era difatti rivolta ad altro legale sicché l’avvocatoNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026Billi, il 18 dicembre 2017, aveva inviato un fax allo stessotrasmettendogli gli atti della causa R.G. n. 809 del 2013 presso ilTribunale di Arezzo, non potendo, quindi, non essere, quantomeno a far tempo da quella data, consapevole del rischio e,diversamente da quanto scritto al collega, dell’assenza diplausibili ragioni per appellare la sentenza del 2017, consusseguente mendacio e reticenza in sede di stipula del contrattodi assicurazione;- il ricostruito fatto, poi, che se «l’assicuratore avesse avuto pienaconoscenza della situazione non avrebbe prestato il consenso allapolizza, o quantomeno non lo avrebbe prestato alle ordinariecondizioni» era «circostanza che si [poteva] ritenere parimentidimostrata sul piano indiziario, tanto più che nel caso di specie adessere evidente non era soltanto il rischio che [OSCURATO:SOCIETA]pretendesse dal difensore il risarcimento del danno, ma ancheche la domanda risarcitoria ove giudizialmente proposta sarebbestata accolta»;avverso questa decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolandoquattro motivi, illustrati da memoria;ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., e,quanto agli ultimi due motivi, concernenti l’operatività della polizzaassicurativa, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima ha depositatomemoria;Billi ha rinunciato parzialmente al ricorso, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], conaccettazione di quest’ultima.Rilevato che:i primi due motivi del ricorso riguardano il rapporto processuale tra ilricorrente e l’amministrazione fallimentare, e sono stati oggetto, comeanticipato, di parziale rinuncia, con specifica di non disposizione sullespese di lite;Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1892 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando diconsiderare che il deducente aveva denunciato il sinistro appena ricevutal’espressa richiesta risarcitoria, mentre la società di assicurazione,vincolata alla domanda di annullamento contrattuale nei termini previsti,neppure aveva provato, come suo onere, non solo la reticenza ma anchela sussistenza del dolo o della colpa grave e il carattere determinante dellastessa nella stipula del contratto;con il quarto motivo si prospetta la violazione di legge e l’omesso esamedi un fatto decisivo e discusso poiché, come rilevato dal giudice di primecure, il deducente aveva denunciato il sinistro appena ricevuta l’email del31 maggio 2018 del nuovo avvocato della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed erastato quello il primo momento in cui si poteva dire che il rischio avevaassunto un’apprezzabile e palesata concretezza, laddove per un verso nonera stata indicata nessuna positiva prova della circostanza secondo cui lasocietà di assicurazione non avrebbe altrimenti proceduto alla stipula e,per altro verso, era stata del tutto obliterata l’appellabilità, per tempo,della sentenza del 2017 sottesa all’addebito di colpa professionale.Considerato che:sui primi due motivi, per quanto sopra detto, deve dichiararsi l’estinzioneparziale del giudizio di legittimità, senza disposizione sulle spese come darinuncia e correlata accettazione;residua il rapporto processuale tra il ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A., che ha resistito solo quanto al terzo e quarto motivo, avverso lastessa rivolti;le due censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inparte inammissibili, in parte infondate;i mezzi cui il ricorso sul punto è affidato:a) non si misurano specificamente con la ragione decisoria in iuresecondo cui l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c., all'assicuratore,Numero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propriavolontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per ledichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dalgiorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, nonsussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso deltermine suddetto e, ancor più, ove avvenga prima chel'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenzadella dichiarazione, essendo sufficiente in questi casi – come nellafattispecie, quale accertata in fatto – per sottrarsi al pagamentodell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche medianteeccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente acarico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritieresulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (v., adesempio, Cass., 21/01/2020, n. 1166);b) non si misurano idoneamente con la ragione decisoria, in fatto,secondo cui dall’interlocuzione con il nuovo avvocato di MA.CIDS.r.l., antecedente la stipula della polizza, era evincibile, in fatto,la piena consapevolezza dell’esposizione al rischio, confermatadalla mancanza di indicazione di qualunque plausibile motivo diappellabilità della “cristallina” sentenza del 2017, che avevaaffermato un principio “basilare” dell’ordinamento (cfr., Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20997, sulla rilevanza di ogni fattopotenzialmente idoneo a incidere sul rischio);c) mirano, infatti, a ben vedere, a un riesame di questoaccertamento fattuale, estraneo alla presente sede di legittimità,rafforzato dal rilievo, della Corte territoriale, secondo cui sitrattava di un avvocato che ben conosceva personalmente «ogniaspetto della controversia» (pag. 15-16 del ricorso);d) mirano, al contempo, a un riesame, parimenti fattuale einammissibile, dell’accertamento “indiziario” della connotazioneNumero registro generale 7194/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 17332/2026Data pubblicazione 01/06/2026dirimente della circostanza oggetto di reticenza, posto che, comesopra riportato riassumendo le statuizioni decisorie del Collegio dimerito, «nel caso di specie ad essere evidente non era soltanto ilrischio che [OSCURATO:SOCIETA] pretendesse dal difensore il risarcimento deldanno, ma anche che la domanda risarcitoria ove giudizialmenteproposta sarebbe stata accolta», (pag. 19) per le stesse ragioniindicate sub b);e) non specificano compiutamente alcun fatto storico di cui risulti, intesi, essere stato omesso l’esame, men che meno quellodell’appellabilità della sentenza del 2017, esclusa in concretaprospettiva dal sopra indicato rilievo (pag. 18 della sentenza inquesta sede gravata, secondo capoverso);ne deriva quanto anticipato;spese, parte qua, secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte:- dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto ai primi due motividi ricorso;- dichiara inammissibile il ricorso quanto al terzo e quarto motivo,e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processualidella parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidate ineuro 7.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di speseforfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo
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