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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 05156/2022

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ORDINANZA sul ricorso 26399/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, Data pubblicazione 16/02/2022 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Impresa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 5000/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di impugnazione ritualmente notificato, l’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma, l’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandataria di ATI, nonché il [OSCURATO:PERSONA] (ora, [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), quale cessionario del ramo di azienda, al fine di ottenere la declaratoria di parziale nullità del lodo pronunciato, su iniziativa dell’ATI, avente ad oggetto la definizione di una serie di riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dei lavori assegnati a trattativa privata dall’ente e riguardanti il progetto di variante alla S.S. n.1, [OSCURATO:PERSONA], tra le località di Ortonovo e Borghetto.

La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione e dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui aveva riconosciuto all’ATI - sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 2, 3, 4, 7 e 15 – gli interessi di cui all’art.35 d.P.R. n.1063/1962 R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 a decorrere dalla data di esecuzione delle prestazioni, perché li ha ritenuti non dovuti in relazione a compensi per lavori extra-contratto non sanati da alcun procedimento di approvazione degli stessi o riconducibili a variante di progetto, e perché inappropriato il richiamo ad una norma che si riferisce ai “ritardi” della P.A. nella contabilizzazione e liquidazione delle rate di acconto per “colpa” della stazione appaltante.

Ha dichiarato la nullità del lodo anche per la parte in cui aveva riconosciuto all’ATI - sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 7 e 15 - la rivalutazione monetaria cumulata agli interessi di cui all’art.35 d.P.R. n.1063/1962, perché tali somme, riguardanti il credito per i maggiori oneri conseguenti all’incremento dell’organizzazione produttiva e per i maggiori oneri sopportati per i condizionamenti operativi nell’esecuzione della galleria, erano debiti di valuta e non di valore, in quanto non conseguivano ad un inadempimento della stazione appaltante produttivo di un danno.

Ha, quindi, condannato l’ANAS al pagamento in favore dell’ATI dei soli interessi legali dalla domanda di arbitrato fino al soddisfo, sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 2, 3, 4, 7 e

15. [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. (di seguito, il Consorzio) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] – Impresa di Costruzioni generali SRL in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.35 del d.P.R. n.1063/1962 e dell’art.2697 cod.civ., con riferimento ai quesiti nn.2 R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 (riserva n.4), 3 (riserva n.5), 4 (riserva n.6) del lodo arbitrale impugnato ex art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che i compensi determinati dal collegio arbitrale fossero riferibili a lavori extracontratto, non sanati da procedimento di approvazione, con la conseguenza che per gli stessi non fosse invocabile la disciplina degli interessi legali e moratori prevista dall’art.35 cit.

Sostiene che i lavori di cui ai quesiti 2, 3 e 4 non erano lavori extracontratto, e che l’ANAS mai aveva contestato l’applicazione dell’art.35 cit. sul presupposto che le somme si riferissero a lavori extracontrattuali, ma perché aveva affermato che la riserva non era atto di costituzione in mora e che trattandosi di “debiti di valuta” erano dovuti solo gli interessi legali a decorrere ex art.1219 cod.civ. dalla costituzione in mora costituita dalla notifica della domanda di arbitrato, mentre gli interessi ex art.35 cit. non erano dovuti perché non ricorrevano le fattispecie ivi previste.

Il ricorrente insiste, invece, per l’applicazione dell’art.35 cit. sostenendo che ricorreva il diritto da ritardata contabilizzazione e che gli interessi decorrevano dal mancato rispetto dei tempi previsti nell’erogazione degli acconti, senza necessità di appostare riserva in merito, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo, né la circostanza che l’ATI non li avesse richiesti in sede di procedimento arbitrale.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del d.P.R. n.1063/1962 e dell’art.2697 cod.civ. in relazione ai quesiti nn.7 (riserva 9) e 15 (riserva 18) ed insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente sostiene che, erroneamente – oltre che in maniera insufficiente e contraddittoria – la Corte di appello (e l’ANAS) hanno R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 ritenuto che il Collegio arbitrale avesse applicato gli interessi da ritardata contabilizzazione ex art.35 cit. in relazione alle anzidette riserve.

Sostiene, quindi, che correttamente erano stati applicati dal Collegio arbitrale gli interessi legali e la rivalutazione e si duole che la Corte di appello, in sede di impugnazione, abbia negato la rivalutazione.

A tal fine rimarca che gli importi richiesti in linea capitale attenevano al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’ATI per incremento dell’organizzazione produttiva e adattamenti esecutivi resi necessari da cause imputabili esclusivamente all’ANAS e che, quindi, si trattava di debiti di valore, suscettibili di rivalutazione monetaria.

III) Violazione e falsa applicazione del d.m. 85/2014 in merito alla collocazione delle spese di lite.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello – compensate per metà le spese di lite – abbia condannato il Consorzio al pagamento della metà delle spese processuali, liquidandole in euro 13.000,00, oltre accessori, importo ritenuto sproporzionato rispetto all’attività difensionale svolta per la controparte ed ai medi tariffari.

2. I tre motivi sono inammissibili.

3.1. Premesso che «In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.» (Cass. n. 10809 del 26/05/2015), va osservato che le due censure, pur deducendo R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 violazioni di legge, contestano irritualmente l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello ed ipotizzano una erronea interpretazione del lodo da parte della Corte di appello, senza che ne sia esposto il contenuto in maniera adeguata a far apprezzare la pertinenza delle censure.

3.2. Quanto al primo motivo, va osservato che il diniego di applicazione degli interessi moratori ex art.35 del d.P.R. n.1063/1962 da parte della Corte distrettuale è conseguito all’accertamento in fatto, compiuto dalla stessa in sede rescissoria, circa la natura extracontrattuale dei lavori di cui ai quesiti 2, 3 e 4, che li colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art.35 cit., accertamento che non viene efficacemente censurato.

Invero, la Corte distrettuale non ha escluso che fossero intervenute perizie di variante tecnica nel corso di esecuzione dell’opera, né che le lavorazioni fossero pertinenti alle opere in via di realizzazione – circostanze su cui è focalizzato il motivo -, ma ha riscontrato che le lavorazioni di cui ai quesiti non erano state contrattualmente convenute ed incluse nel capitolato, senza che il ricorrente abbia formulato una deduzione specifica a contestazione, ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; né ciò può ritenersi integrato dalla sommaria trascrizione di alcuni passaggi del lodo arbitrale, annullato dalla Corte di appello che dallo stesso ha dissentito.

3.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è inammissibile per carenza di interesse, laddove critica la decisione impugnata per avere escluso l’applicabilità dell’art.35 cit. ai lavori di cui ai quesiti 7 e 15, sulla osservazione che già il Collegio arbitrale non aveva riconosciuto questa tipologia di interessi, perché il ricorrente non formula alcuna richiesta in merito.R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Quanto al profilo di censura concernente il diniego della rivalutazione, va rilevato che la Corte capitolina ha accertato che i crediti afferenti ai quesiti 7 e 15 (mano d’opera, macchinari, etc.) erano «crediti di valuta e non di valore, in quanto non conseguono ad un inadempimento della stazione appaltante con produzione di un danno, ma scaturiscono dall’incremento delle “spese generali” oltre il limite già remunerato con il corrispettivo originario dell’appalto» (fol. 4 della sent. imp.) per cui non potevano essere cumulati automaticamente interessi e rivalutazione monetaria.

Orbene, in disparte dall’inammissibilità della doglianza per contraddittoria o insufficiente motivazione perché non rispondente all’archetipo del vizio motivazionale delineato dall’art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., ne va affermata la complessiva inammissibilità per difetto di specificità ex art.366, primo comma, n.6, cod.proc.civ., atteso che il ricorrente si limita a sostenere che sarebbe stato provato che le maggiori spese di cui al quesito 7 erano imputabili alla mancata collaborazione dell’ANAS e che sarebbe stato accertato, quanto al quesito 15, che i condizionamenti e le modalità produttive imposte dal ricorrente avevano comportato un incremento delle tempistiche nell’esecuzione dei lavori con conseguente ridotta produzione (fol. 10 del ricorso), senza tuttavia precisare in che termini, quando ed in che misura ciò sarebbe stato “provato” ed “accertato” e senza considerare che il lodo è stato annullato dalla Corte distrettuale che ha dissentito dalle sue conclusioni.

3.4. Il terzo motivo è inammissibile perché non risulta violato il principio della soccombenza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 7.800,00=, oltre spese prenotate a debito a favore della parte costituita; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26399/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, Data pubblicazione 16/02/2022 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Impresa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 5000/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di impugnazione ritualmente notificato, l’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma, l’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandataria di ATI, nonché il [OSCURATO:PERSONA] (ora, [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), quale cessionario del ramo di azienda, al fine di ottenere la declaratoria di parziale nullità del lodo pronunciato, su iniziativa dell’ATI, avente ad oggetto la definizione di una serie di riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dei lavori assegnati a trattativa privata dall’ente e riguardanti il progetto di variante alla S.S. n.1, [OSCURATO:PERSONA], tra le località di Ortonovo e Borghetto. La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione e dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui aveva riconosciuto all’ATI - sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 2, 3, 4, 7 e 15 – gli interessi di cui all’art.35 d.P.R. n.1063/1962 R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 a decorrere dalla data di esecuzione delle prestazioni, perché li ha ritenuti non dovuti in relazione a compensi per lavori extra-contratto non sanati da alcun procedimento di approvazione degli stessi o riconducibili a variante di progetto, e perché inappropriato il richiamo ad una norma che si riferisce ai “ritardi” della P.A. nella contabilizzazione e liquidazione delle rate di acconto per “colpa” della stazione appaltante. Ha dichiarato la nullità del lodo anche per la parte in cui aveva riconosciuto all’ATI - sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 7 e 15 - la rivalutazione monetaria cumulata agli interessi di cui all’art.35 d.P.R. n.1063/1962, perché tali somme, riguardanti il credito per i maggiori oneri conseguenti all’incremento dell’organizzazione produttiva e per i maggiori oneri sopportati per i condizionamenti operativi nell’esecuzione della galleria, erano debiti di valuta e non di valore, in quanto non conseguivano ad un inadempimento della stazione appaltante produttivo di un danno. Ha, quindi, condannato l’ANAS al pagamento in favore dell’ATI dei soli interessi legali dalla domanda di arbitrato fino al soddisfo, sulle somme liquidate in accoglimento delle domande di cui ai quesiti 2, 3, 4, 7 e 15. [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. (di seguito, il Consorzio) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] – Impresa di Costruzioni generali SRL in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.35 del d.P.R. n.1063/1962 e dell’art.2697 cod.civ., con riferimento ai quesiti nn.2 R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 (riserva n.4), 3 (riserva n.5), 4 (riserva n.6) del lodo arbitrale impugnato ex art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che i compensi determinati dal collegio arbitrale fossero riferibili a lavori extracontratto, non sanati da procedimento di approvazione, con la conseguenza che per gli stessi non fosse invocabile la disciplina degli interessi legali e moratori prevista dall’art.35 cit. Sostiene che i lavori di cui ai quesiti 2, 3 e 4 non erano lavori extracontratto, e che l’ANAS mai aveva contestato l’applicazione dell’art.35 cit. sul presupposto che le somme si riferissero a lavori extracontrattuali, ma perché aveva affermato che la riserva non era atto di costituzione in mora e che trattandosi di “debiti di valuta” erano dovuti solo gli interessi legali a decorrere ex art.1219 cod.civ. dalla costituzione in mora costituita dalla notifica della domanda di arbitrato, mentre gli interessi ex art.35 cit. non erano dovuti perché non ricorrevano le fattispecie ivi previste. Il ricorrente insiste, invece, per l’applicazione dell’art.35 cit. sostenendo che ricorreva il diritto da ritardata contabilizzazione e che gli interessi decorrevano dal mancato rispetto dei tempi previsti nell’erogazione degli acconti, senza necessità di appostare riserva in merito, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo, né la circostanza che l’ATI non li avesse richiesti in sede di procedimento arbitrale. II) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del d.P.R. n.1063/1962 e dell’art.2697 cod.civ. in relazione ai quesiti nn.7 (riserva 9) e 15 (riserva 18) ed insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente sostiene che, erroneamente – oltre che in maniera insufficiente e contraddittoria – la Corte di appello (e l’ANAS) hanno R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 ritenuto che il Collegio arbitrale avesse applicato gli interessi da ritardata contabilizzazione ex art.35 cit. in relazione alle anzidette riserve. Sostiene, quindi, che correttamente erano stati applicati dal Collegio arbitrale gli interessi legali e la rivalutazione e si duole che la Corte di appello, in sede di impugnazione, abbia negato la rivalutazione. A tal fine rimarca che gli importi richiesti in linea capitale attenevano al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’ATI per incremento dell’organizzazione produttiva e adattamenti esecutivi resi necessari da cause imputabili esclusivamente all’ANAS e che, quindi, si trattava di debiti di valore, suscettibili di rivalutazione monetaria. III) Violazione e falsa applicazione del d.m. 85/2014 in merito alla collocazione delle spese di lite. Il ricorrente si duole che la Corte di appello – compensate per metà le spese di lite – abbia condannato il Consorzio al pagamento della metà delle spese processuali, liquidandole in euro 13.000,00, oltre accessori, importo ritenuto sproporzionato rispetto all’attività difensionale svolta per la controparte ed ai medi tariffari. 2. I tre motivi sono inammissibili. 3.1. Premesso che «In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.» (Cass. n. 10809 del 26/05/2015), va osservato che le due censure, pur deducendo R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 violazioni di legge, contestano irritualmente l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello ed ipotizzano una erronea interpretazione del lodo da parte della Corte di appello, senza che ne sia esposto il contenuto in maniera adeguata a far apprezzare la pertinenza delle censure. 3.2. Quanto al primo motivo, va osservato che il diniego di applicazione degli interessi moratori ex art.35 del d.P.R. n.1063/1962 da parte della Corte distrettuale è conseguito all’accertamento in fatto, compiuto dalla stessa in sede rescissoria, circa la natura extracontrattuale dei lavori di cui ai quesiti 2, 3 e 4, che li colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art.35 cit., accertamento che non viene efficacemente censurato. Invero, la Corte distrettuale non ha escluso che fossero intervenute perizie di variante tecnica nel corso di esecuzione dell’opera, né che le lavorazioni fossero pertinenti alle opere in via di realizzazione – circostanze su cui è focalizzato il motivo -, ma ha riscontrato che le lavorazioni di cui ai quesiti non erano state contrattualmente convenute ed incluse nel capitolato, senza che il ricorrente abbia formulato una deduzione specifica a contestazione, ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; né ciò può ritenersi integrato dalla sommaria trascrizione di alcuni passaggi del lodo arbitrale, annullato dalla Corte di appello che dallo stesso ha dissentito. 3.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è inammissibile per carenza di interesse, laddove critica la decisione impugnata per avere escluso l’applicabilità dell’art.35 cit. ai lavori di cui ai quesiti 7 e 15, sulla osservazione che già il Collegio arbitrale non aveva riconosciuto questa tipologia di interessi, perché il ricorrente non formula alcuna richiesta in merito.R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Quanto al profilo di censura concernente il diniego della rivalutazione, va rilevato che la Corte capitolina ha accertato che i crediti afferenti ai quesiti 7 e 15 (mano d’opera, macchinari, etc.) erano «crediti di valuta e non di valore, in quanto non conseguono ad un inadempimento della stazione appaltante con produzione di un danno, ma scaturiscono dall’incremento delle “spese generali” oltre il limite già remunerato con il corrispettivo originario dell’appalto» (fol. 4 della sent. imp.) per cui non potevano essere cumulati automaticamente interessi e rivalutazione monetaria. Orbene, in disparte dall’inammissibilità della doglianza per contraddittoria o insufficiente motivazione perché non rispondente all’archetipo del vizio motivazionale delineato dall’art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., ne va affermata la complessiva inammissibilità per difetto di specificità ex art.366, primo comma, n.6, cod.proc.civ., atteso che il ricorrente si limita a sostenere che sarebbe stato provato che le maggiori spese di cui al quesito 7 erano imputabili alla mancata collaborazione dell’ANAS e che sarebbe stato accertato, quanto al quesito 15, che i condizionamenti e le modalità produttive imposte dal ricorrente avevano comportato un incremento delle tempistiche nell’esecuzione dei lavori con conseguente ridotta produzione (fol. 10 del ricorso), senza tuttavia precisare in che termini, quando ed in che misura ciò sarebbe stato “provato” ed “accertato” e senza considerare che il lodo è stato annullato dalla Corte distrettuale che ha dissentito dalle sue conclusioni. 3.4. Il terzo motivo è inammissibile perché non risulta violato il principio della soccombenza. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.R.G.N. 26399/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26399/2016 Numero sezionale 4843/2021 Numero di raccolta generale 5156/2022 Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 16/02/2022 versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 7.800,00=, oltre spese prenotate a debito a favore della parte costituita; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterio
Sentenza Cassazione n. 05156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris