CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 02765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5997/2023 R.G. . proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO Agenzia d elle Entrate , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 6630/2022depositata il 26/07/2022. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000000473/0/003, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperò imposte, sanzioni pecuniarie e interessi di mora, dovuti in solido, in relazione alla registrazione della sentenza depositata dal Tribunale Civile di Agrigento il 21.3.2016, n. 473/2016, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno ricorrente per la riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima e conclusosi con il riconoscimento dell’integrazione della loro quota di riserva sull’eredità testamentaria del defunto [OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 106.027,22, l’attribuzione di immobili ereditari con l’imposizione di conguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 23.472,24 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di € 23.473,24 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n. 1824 del 10 luglio 2019 , la C.T.P. di Agrigento respinse il ricorso,così come la C.T.R. Quest’ultima affermò, in particolare, di condividere le motivazioni assunte dai giudici di primo grado basate su arresti giurisprudenziali della Suprema Corte cui non riteneva doversi discostare. In particolare, si osservò che “tutta la problematica inerente le lamentate irregolarità o inesistenza della notifica è stata esaurientemente ed efficacemente affrontata dai giudici di prime cure. La mancanza della data di notifica semmai si risolverebbe in vantaggio per il contribuente, cui non può essere opposta una decadenza dell'impugnazione, ma, nel caso di specie essa è efficacemente rappresentata dalla data risultante dall'avviso di ricevimento attestato dall'ufficiale postale all'uopo abilitato allo scopo. Tutte le altre lamentate irregolarità della notifica sono irrilevanti, ai fini della efficacia della notifica, poiché, come graniticamente stabilito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la notifica non partecipa alla natura costitutiva dell'atto impositivo ma è il veicolo della conoscibilità della volontà dell' Amm. Finanziaria che come tale può dirsi regolare ogni qual volta raggiunge lo scopo e cioè la piena conoscibilità dell'atto per garantire la piena difesa del contribuente”. Circa la doglianza relativa alla nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione e per non avere in allegato la sentenza cui si riferisce la tassa di registro, si osservò che con dovizia di argomentazioni “che qui si intendono richiamati, la CTP ha motivato sul punto; in questa sede si ritiene opportuno richiamare la sentenza Cass. n. 9344/21 che ha ritenuto superfluo allegare la sentenza cui si riferisce la tassa di registro richiesta, allorquando il chiamato al pagamento è stata parte del procedimento cui si riferisce la sentenza. È assolutamente pretestuosa la doglianza del contribuente che, promotore e parte della causa civile, si è visto dare ragione in sentenza patrocinato dal medesimo difensore che però, nell'odierno appello lamenta la violazione del diritto alla difesa perché il contribuente non ha avuto copia della sentenza”. 3.La decisione è impugnata dal contribuente con ricorso affidato a tre motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, dichiarando di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 241/1990, 7 della legge n. 212/2000 e 52, comma 2- bis, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo , si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 1.3. Con il terzo motivo , si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c. 2. Come si è anticipato, con la memoria depositata il 31/12/ 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere venuto meno il suo interesse ad agire ed ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che, da verifiche effettuate, è emerso che l’impugnato avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni è stato annullato, siccome atto presupposto della cartella di pagamento n. 29120170009030578001, mediante la sentenza n. 1838/2019, pronunciata in data 01/04/2019 e depositata il 30/09/2019, passata in giudicato della C.T.P. di Agrigento. La rinuncia agli atti del giudizio è stata sottoscritta dal difensore che dal contribuente. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto. 3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti . Invero, per quanto la controricorrente non abbia accettato la rinuncia, va tenuto conto, in base al canone della soccombenza virtuale, che il ricorso era potenzialmente fondato (in relazione alle censure formulate), in quanto la CTR si era limitata ad escludere in astratto la necessità dell’allegazione della sentenza soggetta a registrazione, senza verificare (e motivare) in concreto se le relative statuizioni – in combinazione con le indicazioni dell’atto impositivo – garantissero la conoscibilità degli elementi posti a base della liquidazione della maggiore imposta. 4. Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/ 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.n. 23175/2015; Cass. n. 10140/2020). P.Q.M Dichiara estinto i