CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 40155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, decidendo in sede di riesame, confermava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma il 7\9 Febbraio 2022 con la quale erano state applicate alla ricorrente le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 cod. pen. e 512 bis cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 406 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione l'ordinanza sarebbe fondata su atti di indagine non utilizzabili in quanto effettuati quando i termini per effettuare le indagini erano scaduti 2.2. Violazione di legge (art. 272 cod. proc. pen., artt. 648 ter e 512 bis cod. pen.)e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria per i reati contestati: mancherebbe l'identificazione dei delitti presupposti del riciclaggio 2.3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati 2.5. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura 3. Il 3 ottobre 2022 la ricorrente rinunciava al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse correlata alla modifica della misura. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, Sentenza n. 7 del 25/06/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 208166 - 01 sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 ottobre 2022