CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2023
Cassazione n. 49020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cessazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 1311e10 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. (fatto commesso in Giulianova in epoca successiva e prossima al 23 maggio 2017); - che in data 6 novembre 2023, il difensore e procuratore speciale della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, conclusioni e nota spese; - che in data 19 novembre 2023 il difensore del ricorrente, espressamente investito della facoltà di rinunciare al ricorso, dichiarava di rinunciare al proposto ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale, rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sussistendone tutti i requisiti di legge; - che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge, essendovi stata, comunque, rituale e tempestiva, attività difensiva per il giudizio nel grado; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 22 novembre 2023 Il cons