CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 32197/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19555-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2744 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro - - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RDMA, [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/02/2016 R.G.N. 469/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.2.2016, la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali di cui all'intimazione di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA], nonché il difetto di legittimazione a contraddire della società concessionaria dei servizi di riscossione in ordine alle questioni concernenti il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha parimenti resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un motivo analogo al secondo motivo del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto il difetto di legittimazione a resistere della società concessionaria dei servizi di riscossione in ordine alle controversie concernenti la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata; che, con il secondo motivo del ricorso principale, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, cornma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei crediti per contributi previdenziali mantenesse natura quinquennale anche quando avverso la cartella esattoriale che ne ingiungeva il pagamento non fosse stata proposta tempestiva opposizione;che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che altrettanto infondato è il secondo motivo, essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3, I. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);che, essendo stato nelle more rinunciato il ricorso incidentale con atto notificato il 6.10.2021, il relativo giudizio va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.; che, tenuto conto che le vicende devolute con il ricorso principale e con il ricorso incidentale sono state definite entrambe con pronunce a Sezioni Unite di questa Corte posteriori alla proposizione delle impugnazioni, si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, non potendosi disporre altrettanto per il caso di rinuncia (Cass. n. 23175 del 2015 e succ. conf.); P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara estinto il giudizio introdotto col ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.