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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34725/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16962/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rispettivamente: sulla penale responsabilità, in particolare, quanto al contributo causale e all'elemento soggettivo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; 1 della sentenza di primo grado); sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16962/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rispettivamente: sulla penale responsabilità, in particolare, quanto al contributo causale e all'elemento soggettivo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; 1 della sentenza di primo grado); sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34725/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris