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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35063/2026

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esco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre che prospettati in termini di immediata genericità ( soprattutto in relazione al sesto motivivo) si sono rilevati meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la ritenuta configurabifità della resistenza ascritta all'imputato, coerentemente ritenuta, senza incongruenze e senza operare una lettura travisata delle emergenze processuali, risultando quella Suggerita dalla difesa solo alternativa a quella privilegiata, senza vizi di sorta, dai giudioci del merito, ma anche in ordine al trattamento sanzionatorio comminato e al diniego delle generiche, perché anche su tali versanti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre che prospettati in termini di immediata genericità ( soprattutto in relazione al sesto motivivo) si sono rilevati meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la ritenuta configurabifità della resistenza ascritta all'imputato, coerentemente ritenuta, senza incongruenze e senza operare una lettura travisata delle emergenze processuali, risultando quella Suggerita dalla difesa solo alternativa a quella privilegiata, senza vizi di sorta, dai giudioci del merito, ma anche in ordine al trattamento sanzionatorio comminato e al diniego delle generiche, perché anche su tali versanti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris