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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22156/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagg. da 7 a 10 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell'art. 116, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo è aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello hanno ritenuto che il ricorrente abbia concorso alla commissione del reato di rapina ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (vedi pagg. 10 e 11 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui ai capi C) ed E) di imputazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di lesioni e minacce (vedi pagg. 11 e 12- della sentenza impugnata); ritenuto, che il quarto motivo di ricorso, con cui si con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed i plurimi precedenti a carico del ricorrente (vedi pagg. 12 e 133 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il nsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagg. da 7 a 10 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell'art. 116, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo è aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello hanno ritenuto che il ricorrente abbia concorso alla commissione del reato di rapina ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (vedi pagg. 10 e 11 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui ai capi C) ed E) di imputazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di lesioni e minacce (vedi pagg. 11 e 12- della sentenza impugnata); ritenuto, che il quarto motivo di ricorso, con cui si con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed i plurimi precedenti a carico del ricorrente (vedi pagg. 12 e 133 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il nsig
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