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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.12.2022, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Napoli il 20 maggio 2021.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990.

La Corte di Appello ha dato atto che l'imputato era stato colto nella detenzione a fini di spaccio di un non trascurabile quantitativo di hashish e aveva dimostrato di avere stabili canali di rifornimento e di agire sulla base di un collaudato assetto organizzativo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA].tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.12.2022, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Napoli il 20 maggio 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. La Corte di Appello ha dato atto che l'imputato era stato colto nella detenzione a fini di spaccio di un non trascurabile quantitativo di hashish e aveva dimostrato di avere stabili canali di rifornimento e di agire sulla base di un collaudato assetto organizzativo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA].tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris