CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 38710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdat931po1sóa-líe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 25/3/2024. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché intempestivo. Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente; ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dei combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, venendo a scadere il 9 aprile 2024. Il ricorso risulta invece essere stato depositato in data 10 aprile 2024. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]