CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23730-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5010/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 per IRPEF, IVA ed IRAP con il quale l'Ufficio rideterminava il reddito d'impresa in relazione al disconoscimento di costi in deduzione che secondo la parte contribuente erano funzionali alla produzione del suddetto reddito e relativamente ai quali, in sede di accertamento con adesione, aveva prodotto documentazione per giustificare l'inerenza di tali costi; a seguito della suddetta impugnazione, l'Ufficio procedeva ad una rettifica parziale in autotutela del suddetto avviso di accertamento riducendo l'importo dei costi considerati indeducibili e la [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente dichiarava la parziale cessazione del contendere ritenendo che, aderendo a quanto sostenuto dall'Ufficio, i costi residui fossero stati correttamente ripresi a tassazione in quanto relativi ad operazioni inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che, se un atto di accertamento è sprovvisto fin dall'origine della motivazione, oppure si fonda su una motivazione difforme da quella successivamente integrata, nella specie mediante l'atto di annullamento parziale adottato in autotutela, l'atto deve essere Ric. 2021 n. 23730 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- annullato, senza possibilità per il giudice tributario di entrare nel merito della controversia. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato presentasse una carenza motivazionale perché non contenente il disconoscimento di costi relativi ad operazioni inesistenti. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve contenere "ah origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione: Cass. n. 11284 del 2022); in tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di "riclassamento", ove carente,, non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire Ric. 2021 n. 23730 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 14931 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove, affermando che, se un atto di accertamento è sprovvisto fin dall'origine della motivazione oppure si fonda su una motivazione difforme da quella successivamente integrata - nella specie mediante l'atto di annullamento parziale adottato in autotutela che ha ritenuto che parte dei costi fossero indeducibili perché si riferivano a fatture per operazioni inesistenti - l'atto deve essere annullato, senza possibilità per il giudice tributario di entrare nel merito della controversia, ha correttamente ritenuto che la motivazione non potesse essere integrata dall'Amministrazione finanziaria durante il giudizio di impugnazione. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 23730 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a rimborso forfettario