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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0680 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 febbraio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “utente dell’aeroporto” – Articolo 6, paragrafo 2 – Obbligo, per il gestore aeroportuale, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali – Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a) – Procedura obbligatoria di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o del loro ammontare massimo da parte dell’autorità di vigilanza indipendente – Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma – Articolo 11, paragrafi 1 e 7 – Obbligo, per tale autorità, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale – Portata – Principio di non discriminazione e principio di trasparenza» Nella causa C‑680/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2024, nel procedimento WizzAir [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la WizzAir [OSCURATO:PERSONA]., da L.M.

Wyszomirski, adwokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A. Łaba, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], S. Finnegan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. Toland, SC, e C.Ó Néill, BL; – per la Commissione europea, da R. [OSCURATO:PERSONA] e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, dell’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, primo comma, lettera a), e secondo comma, nonché dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ( GU 2009, L 70, pag. 11 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la WizzAir [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «WizzAir»), vettore aereo avente sede a Budapest (Ungheria), e il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’autorità dell’aviazione civile, Polonia; in prosieguo: il «presidente dell’AAC»), vertente sulla legittimità di una decisione con la quale quest’ultimo ha respinto la domanda della WizzAir di essere ammessa come parte nel procedimento di modifica dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali riguardanti l’aeroporto Chopin di Varsavia (Polonia; in prosieguo: l’«aeroporto Chopin»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 2 e da 11 a 13 della direttiva 2009/12: «(2) È necessario istituire un quadro comune che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto rischiano di non essere rispettati. (…) (…) (11) I diritti aeroportuali non dovrebbero essere discriminatori.

È opportuno istituire una procedura di periodica consultazione tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto offrendo la possibilità alle due parti di rivolgersi in ultima istanza ad un’autorità di vigilanza indipendente ogni qualvolta una decisione sui diritti aeroportuali o sulla modifica del sistema di tariffazione è contestata dagli utenti dell’aeroporto. (12) Per garantire l’imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere istituita un’autorità di vigilanza indipendente.

Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in termini di personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l’esercizio delle proprie funzioni. (13) È essenziale che gli utenti dell’aeroporto ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali.

Questa trasparenza consentirebbe ai vettori aerei di essere informati sulle spese sostenute dall’aeroporto e sulla redditività degli investimenti da questo effettuati.

Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare gli investimenti futuri, è opportuno che gli utenti dell’aeroporto abbiano l’obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e i loro particolari suggerimenti e richieste». 4 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 2) “gestore aeroportuale”, il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati; 3) “utente dell’aeroporto”, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Non discriminazione»: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto, conformemente al diritto [dell’Unione].

Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali.

I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti». 6 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Consultazione e ricorsi» dispone che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all’ammontare di questi diritti aeroportuali e, se del caso, alla qualità del servizio fornito.

Detta consultazione ha luogo almeno una volta all’anno salvo se diversamente convenuto nell’ultima consultazione. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all’ammontare dei diritti aeroportuali siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale da un lato e degli utenti dell’aeroporto dall’altro.

A tal fine, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell’aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti.

Il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti dell’aeroporto e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

Il gestore aeroportuale pubblica di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore.

Il gestore aeroportuale motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell’ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore aeroportuale e gli utenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti aeroportuali presa dal gestore aeroportuale, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all’autorità di vigilanza indipendente di cui all’articolo 11, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali.

4. Qualora sia sottoposta all’autorità di vigilanza indipendente una modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali decisa dal gestore aeroportuale non ha efficacia sino a quando non sia stata esaminata dall’autorità di vigilanza.

Quest’ultima prende, entro quattro settimane dal deferimento della questione, a meno che la decisione definitiva non possa essere presa entro lo stesso termine, una decisione provvisoria circa l’entrata in vigore della modifica in questione.

5. Uno Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 in relazione alle modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti per i quali: a) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall’autorità di vigilanza indipendente; (…) (…) Le procedure, le condizioni e i criteri applicati ai fini del presente paragrafo dallo Stato membro devono essere pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti». 7 L’articolo 7 della direttiva 2009/12, intitolato «Trasparenza», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i gestori aeroportuali, ogniqualvolta si procede alle consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, forniscano ad ogni utente dell’aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. (…) (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli utenti dell’aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, informazioni riguardanti in particolare: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo previsto della loro flotta; c) i loro progetti di sviluppo nell’aeroporto in questione; e d) le loro esigenze nell’aeroporto in questione». 8 L’articolo 11 di tale direttiva, rubricato «Autorità di vigilanza indipendente», ai suoi paragrafi 1 e 7, enuncia che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri designano o istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e di svolgere, come minimo, le funzioni di cui all’articolo

6. (…) (…)

7. Nell’avviare un’indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 6, l’autorità di vigilanza indipendente ottiene dalle parti interessate accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultarle al fine di formulare la sua decisione.

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, essa pronuncia una decisione il più rapidamente possibile, e comunque entro quattro mesi dal deferimento della questione. (…) Le decisioni dell’autorità di vigilanza indipendente sono vincolanti, fatto salvo un controllo parlamentare o giurisdizionale a seconda della procedura prevista nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri».

Diritto polacco 9 L’articolo 77, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo lotnicze (legge recante il codice della navigazione), del 3 luglio 2002, nella sua versione consolidata (Dz.

U. del 2019, posizione 1580; in prosieguo: la «legge sul trasporto aereo»), dispone che: «1.

Prima di istituire diritti aeroportuali o di modificarne l’ammontare, il gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico elabora una proposta della tariffa dei diritti aeroportuali, specificando l’ammontare dei diritti standard, dei diritti supplementari e degli sconti concessi su tali diritti, nonché le relative modalità di calcolo e di concessione, ed inoltre organizza consultazioni sulla proposta della tariffa dei diritti aeroportuali con i vettori aerei che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto in questione o con i loro enti di rappresentanza, in particolare con il comitato dei vettori aerei o con le associazioni dei vettori aerei operanti nell’aeroporto in questione.

Il gestore aeroportuale può consultare anche altri soggetti che utilizzano le infrastrutture, gli impianti o i servizi di cui all’articolo 75, paragrafo

1. Le consultazioni riguardano l’ammontare, la struttura e le modalità di calcolo dei diritti aeroportuali nonché la concessione degli sconti su tali diritti.

2. Per vettore aereo che utilizza in modo continuativo l’aeroporto di cui al paragrafo 1 si intende un vettore aereo che soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) durante il periodo di pianificazione oraria in cui si svolgono le consultazioni, effettua o ha effettuato un servizio aereo di linea verso o da un determinato aeroporto, oppure aveva effettuato tale servizio nel periodo di pianificazione oraria precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni e ha notificato al gestore aeroportuale dell’aeroporto aperto al pubblico la sua intenzione di effettuare servizi aerei di linea durante il periodo di pianificazione oraria equivalente a quello in cui aveva effettuato tale servizio; 2) durante il periodo di pianificazione oraria precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni o durante il periodo di pianificazione oraria in cui si svolgono le consultazioni, ha effettuato 10 o più voli non di linea e continua ad effettuare servizi aerei in partenza da tale aeroporto durante il periodo in cui si svolgono le consultazioni». 10 L’articolo 77d di tale legge prevede quanto segue: «1.

Il gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico (…) previa consultazione ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, presenta al Presidente dell’[AAC], per approvazione, la tariffa dei diritti aeroportuali e la relativa motivazione, almeno tre mesi prima della data prevista per la sua entrata in vigore.

2. In casi motivati da circostanze eccezionali non prevedibili, il presidente dell’[AAC] può, su richiesta del gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico corredata da una motivazione che descriva tali circostanze, accettare un’abbreviazione del termine di cui al paragrafo

1. Tuttavia, il termine per sottoporre la tariffa dei diritti aeroportuali all’approvazione del presidente dell’[AAC] non può essere inferiore a due mesi prima della data prevista per la sua entrata in vigore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alla modifica di disposizioni specifiche della tariffa dei diritti aeroportuali. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 31 luglio 2019 il presidente dell’AAC, autorità di vigilanza indipendente, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, è stato investito di una domanda di approvazione della modifica della tariffa dei diritti aeroportuali relativi all’aeroporto Chopin, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PPL»), gestore aeroportuale di tale aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva.

Detta domanda era corredata da documenti comprovanti le consultazioni che si erano svolte, in occasione di una riunione tenutasi il 15 maggio 2019, con 65 vettori aerei qualificati come «vettori che utilizzano in modo continuativo» l’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, della legge sul trasporto aereo. 12 Il 18 luglio 2019 la WizzAir, utente dell’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12, ha chiesto al presidente dell’AAC di essere ammessa come parte nel procedimento di modifica della tariffa dei diritti aeroportuali per l’aeroporto Chopin. 13 Con decisione del 31 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione controversa») il presidente dell’AAC ha approvato talune modifiche di detta tariffa e ne ha respinte altre.

Avendo constatato che la WizzAir non soddisfaceva le condizioni richieste dalla normativa nazionale applicabile, egli ha rifiutato di ammetterla nel procedimento di cui trattasi e ha notificato tale decisione solo alla PPL. 14 La WizzAir ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio.

Dinanzi a quest’ultimo il presidente dell’AAC ha sostenuto che tale ricorso era irricevibile o, in subordine, infondato, per il motivo che la WizzAir non aveva alcun interesse giuridico all’approvazione delle modifiche dei diritti aeroportuali in questione. 15 Con sentenza del 19 agosto 2020 tale giudice ha annullato la decisione controversa per vizi di forma, con la motivazione che essa era fondata su elementi di prova che erano stati solo in parte tradotti in polacco.

Il presidente dell’AAC e la PPL hanno proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. 16 Con sentenza del 24 aprile 2024 il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, con la motivazione che tale sentenza non forniva una risposta chiara sugli elementi di prova necessari per valutare la legittimità della decisione controversa, né sugli elementi di prova specifici del fascicolo che non erano stati tradotti in polacco. 17 A seguito di tale rinvio, il giudice del rinvio ha accertato quanto segue: – la procedura di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o del loro ammontare massimo da parte del presidente dell’AAC in quanto autorità di vigilanza indipendente, stabilita agli articoli 77 e 77d della legge sul trasporto aereo, corrisponde alla procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12; – prima di presentare la domanda di approvazione delle modifiche di cui trattasi al presidente dell’AAC, la PPL ha svolto le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12 e all’articolo 77, paragrafo 1, della legge sul trasporto aereo, ma soltanto con 65 soggetti che soddisfacevano il criterio del vettore che utilizza in modo continuativo l’aeroporto Chopin, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 77, laddove i 137 soggetti che soddisfacevano il criterio dell’utente dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12, operavano in tale aeroporto nel corso dell’anno precedente all’adozione della decisione controversa; – in sede di esame delle modifiche dei diritti aeroportuali presentate dalla PPL il presidente dell’AAC non ha consultato le «parti interessate», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12. 18 Il giudice del rinvio chiede, da un lato, se, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali nell’ambito della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12, essa sia tenuta a svolgere le consultazioni previste all’articolo 11, paragrafo 7, di tale direttiva. 19 Tale giudice ritiene che una siffatta questione richieda una risposta in senso affermativo, anche se l’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12 consente di non applicare alla procedura obbligatoria di diritto nazionale l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, che verte sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali decisi dal gestore aeroportuale e rinvia espressamente all’articolo 11 di detta direttiva.

A suo avviso, l’obbligo di consultazione previsto al paragrafo 7 di quest’ultimo articolo mira in particolare a garantire la trasparenza di tale procedura e non si applica solo alla fattispecie da esso prevista. 20 Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, osti a una normativa nazionale in forza della quale solo i «vettor[i] aere[i] che utilizza[no] in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti all’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo, e non qualsiasi «utente dell’aeroporto», come definito in detto articolo 2, punto 3, devono essere consultati qualora il gestore aeroportuale decida di modificare il sistema o l’ammontare dei diritti aeroportuali. 21 Favorevole, parimenti, a una risposta in senso affermativo a tale questione, il giudice del rinvio rileva che nessuna disposizione della direttiva 2009/12 consente di distinguere gli utenti dell’aeroporto in funzione della loro frequenza di utilizzo dell’aeroporto considerato, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo. 22 In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 11, paragrafo 7, della [direttiva 2009/12] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo che ne deriva per l’autorità di vigilanza indipendente di consultare le parti interessate nell’avviare un’indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali ai sensi dell’articolo 6 [di tale] direttiva non riguarda il caso in cui tale autorità applichi la procedura obbligatoria contemplata all’articolo 6, paragrafo 5, [primo comma,] lettera a), [di detta] direttiva, prevista nella normativa nazionale, ai sensi della quale i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, sono determinati o approvati dall’autorità di vigilanza indipendente nel rispetto del requisito di trasparenza della procedura nazionale, risultante dall’articolo 6, paragrafo 5, seconda frase, della [medesima] direttiva. 2) Se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, della [direttiva 2009/12], una norma prevista dal diritto nazionale, ai sensi della quale il gestore aeroportuale, nell’apportare le modifiche al sistema o all’ammontare dei diritti aeroportuali, è tenuto a consultare soltanto i vettori aerei che utilizzano un determinato aeroporto in modo continuativo, oppure i loro enti di rappresentanza, in particolare il comitato dei vettori aerei o le associazioni dei vettori aerei operanti nell’aeroporto in questione, e non gli utenti dell’aeroporto, termine con il quale, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, [di tale] direttiva, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 23 Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale. 24 In primo luogo, la nozione di «utente dell’aeroporto» è definita all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 come «qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato».

In quanto nozione definita dal diritto dell’Unione senza alcun richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Galte, C‑63/24 , EU:C:2025:292 , punto 28 ). 25 Occorre rilevare che l’uso, nella formulazione di tale articolo 2, punto 3, dell’espressione «qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato» dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di includere, senza restrizioni, l’insieme di tali persone in detta nozione.

Dette persone devono quindi essere tutte consultate sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12. 26 In secondo luogo, quest’interpretazione letterale di detto articolo 2, punto 3, è confermata da un’interpretazione contestuale di tale disposizione. 27 Sotto un primo profilo, il principio di non discriminazione garantito dall’articolo 3 della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il considerando 11 di quest’ultima, osta a un’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva secondo la quale quest’ultima disposizione consenta di escludere dall’insieme dei vettori aerei di passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato, taluni di essi sulla base di criteri discriminatori stabiliti a livello nazionale. 28 Pertanto tutti gli utenti dell’aeroporto, come definiti in modo ampio all’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, devono, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di quest’ultima, essere consultati sulle proposte del gestore aeroportuale volte a modificare il sistema o l’ammontare dei diritti aeroportuali affinché, nella misura del possibile, tali modifiche siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale e di tali utenti. 29 Sotto un secondo profilo, limitare la consultazione sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali e, di conseguenza, limitare l’accesso alle informazioni relative a tali modifiche a una cerchia di utenti dell’aeroporto più ristretta, secondo criteri discriminatori, può anche violare il principio di trasparenza garantito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima.

Tale articolo 7, paragrafo 1, impone infatti ai gestori aeroportuali di fornire «ad ogni utente dell’aeroporto», ogniqualvolta si proceda a simili consultazioni, informazioni sugli elementi che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. 30 Ebbene, come precisato dalla Corte, i principi di trasparenza e di non discriminazione sono intimamente legati, dato che il rispetto del primo principio consente agli utenti dell’aeroporto di individuare le violazioni del secondo (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 49 ). 31 Sotto un terzo profilo, come sottolineato dall’Irlanda nelle sue osservazioni scritte, consentire a un gestore aeroportuale di consultare unicamente i vettori aerei più importanti rischierebbe di favorire tali vettori nella struttura dei diritti aeroportuali e potrebbe costituire un ostacolo per i nuovi entranti nonché compromettere la concorrenza leale tra vettori aerei. 32 Sotto un quarto profilo, dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2009/12 risulta che la sola condizione che un «utente dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, deve soddisfare per essere consultato dal gestore aeroportuale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, è, come rilevato dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, il rispetto dell’obbligo, derivante anche dal principio di trasparenza, di comunicare a tale gestore, prima di ogni consultazione, le informazioni riguardanti in particolare le previsioni relative al traffico nonché alla composizione e all’utilizzo della sua flotta, i suoi progetti di sviluppo e le sue esigenze nell’aeroporto in questione. 33 In terzo luogo, tale interpretazione contestuale dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 è altresì corroborata dall’obiettivo di quest’ultima, enunciato in particolare al suo considerando 2, vale a dire istituire un quadro comune che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione nonché i requisiti fondamentali delle relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto, in modo da impedire che tali gestori si trovino in una posizione privilegiata rispetto a detti utenti con il rischio di abuso che ne deriverebbe (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09 , EU:C:2011:290 , punto 66 ).

Infatti, un obiettivo del genere sarebbe messo a repentaglio se tale articolo 2, punto 3, fosse interpretato nel senso che il legislatore nazionale può escludere dalla nozione di «utente dell’aeroporto» persone fisiche o giuridiche che trasportino per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato. 34 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale.

Sulla prima questione 35 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, e con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, tale autorità è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto

3. 36 Dall’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 risulta che, qualora un’autorità di vigilanza indipendente avvii un’indagine, in qualità di organo di ricorso, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali, decisa da un gestore aeroportuale senza che sia stato raggiunto un accordo tra quest’ultimo e gli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, tale autorità deve ottenere, in particolare dai summenzionati utenti dell’aeroporto, accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultare i medesimi, al fine di adottare una decisione definitiva vincolante il più rapidamente possibile e, comunque, entro quattro mesi dal deferimento. 37 Infatti gli utenti dell’aeroporto sono «parti interessate», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, e possono, in tale qualità, far valere in sede giurisdizionale i diritti derivanti dagli articoli 3, 6 e 7 di tale direttiva, che impongono parimenti obblighi incombenti al gestore aeroportuale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 58 ). 38 I dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 nell’ambito della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva derivano dal rinvio a tale articolo 11 operato dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.

Infatti, come sottolineato da tale giudice, detto articolo 6, paragrafo 3, non è applicabile alla procedura obbligatoria di diritto nazionale a causa della scelta operata, nel caso di specie, dal legislatore polacco sulla base dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della medesima direttiva. 39 In forza della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui a tale articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), spetta all’autorità di vigilanza indipendente e non al gestore aeroportuale determinare o approvare, con decisione vincolante, i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo nonché le modifiche dell’ammontare o della struttura di tali diritti. 40 Come sottolineato dalla WizzAir e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 si applica a una procedura in cui, a differenza di tale procedura obbligatoria di diritto nazionale, è il gestore aeroportuale che determina o approva, in linea di principio, il sistema di diritti aeroportuali nonché le sue modifiche.

L’autorità di vigilanza indipendente interviene solo in qualità di organo di ricorso, in caso di disaccordo da parte degli utenti dell’aeroporto in merito a una decisione del gestore aeroportuale che modifichi il sistema o l’ammontare di tali diritti, al fine di avviare un’indagine riguardo ai motivi addotti da tale gestore per giustificare una siffatta modifica alla luce degli argomenti degli utenti dell’aeroporto, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/12, il quale rinvia all’articolo 11 di quest’ultima. 41 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Irlanda e dalla PPL nelle loro osservazioni scritte, da ciò non consegue affatto che, nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva, l’autorità di vigilanza indipendente sia dispensata dall’obbligo di consultare un «utente dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, in particolare qualora quest’ultimo sostenga dinanzi a tale autorità di essere stato escluso in modo discriminatorio dalle consultazioni previste dall’articolo 6 della medesima direttiva. 42 Infatti emerge, in primo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima, che l’autorità di vigilanza indipendente deve garantire, come minimo, le funzioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva nonché il rispetto dell’imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione di detta direttiva.

Tale autorità è inoltre garante del rispetto del principio di non discriminazione, conformemente all’articolo 3, prima frase, della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 43 ). 43 Ebbene, le responsabilità così attribuite all’autorità di vigilanza indipendente non possono variare a seconda che tale autorità agisca nell’ambito della procedura di approvazione o di modifica dei diritti aeroportuali prevista all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2009/12, o nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva.

Detta disposizione autorizza solamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 di tale articolo 6 a quest’ultima procedura. 44 In secondo luogo, dall’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/12 risulta che le procedure nazionali obbligatorie di cui a tale paragrafo, nonché le condizioni e i criteri applicabili, devono essere «pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti». 45 Più concretamente, tali procedure nazionali devono conformarsi all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/12 (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 45 ), che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché, da un lato, sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, in particolare in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali e, dall’altro, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all’ammontare di tali diritti siano effettuate con il consenso di tale gestore e degli utenti dell’aeroporto. 46 Di conseguenza, l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente sia investita, nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, di una domanda di approvazione di modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali ad essa presentata dal gestore aeroportuale, essa è tenuta a consultare ogni utente dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, che non sia stato consultato da tale gestore in merito alle modifiche in questione, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.

A tal riguardo è irrilevante il fatto che, nell’ambito del procedimento di diritto nazionale applicabile, l’autorità di vigilanza indipendente sia adita in quanto organo esclusivamente competente a modificare l’ammontare o la struttura dei diritti aeroportuali di cui trattasi e non in quanto organo di ricorso. 47 Mediante la consultazione che tali disposizioni le impongono, l’autorità di vigilanza indipendente è in grado di esercitare un controllo effettivo sulla regolarità e sulla conformità della procedura di consultazione preventiva condotta dal gestore aeroportuale, alla luce degli obblighi basilari posti dalla direttiva 2009/12, vale a dire l’assenza di discriminazione, la trasparenza e la consultazione degli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, che si applicano pienamente alla procedura obbligatoria di diritto nazionale di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali, nonché alle modifiche dell’ammontare o della struttura di tali diritti. 48 In tale contesto occorre ancora precisare, al pari del governo polacco nelle sue osservazioni scritte, che, conformemente ai principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che l’autorità di vigilanza indipendente non è tenuta a svolgere consultazioni al fine di approvare, in conformità alla procedura di diritto nazionale applicabile, le modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali ad essa presentate dal gestore aeroportuale qualora, a tal fine, detta autorità ottenga in particolare dagli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, accesso alle necessarie informazioni e se tali utenti siano stati debitamente consultati da detto gestore, in ottemperanza all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce dei principi di non discriminazione e trasparenza. 49 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la decisione controversa è stata adottata dal presidente dell’AAC, in quanto autorità di vigilanza indipendente, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, al termine della procedura obbligatoria di diritto nazionale che gli conferisce la competenza esclusiva a modificare l’ammontare o la struttura dei diritti aeroportuali su proposta del gestore aeroportuale.

Ebbene, tale gestore ha consultato 65 «vettor[i] aere[i] che utilizza[no] in modo continuativo» l’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo, laddove, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, al momento dell’adozione di tale decisione, erano 137 i soggetti, tra cui la WizzAir, individuati come «utenti dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. 50 La decisione controversa sarebbe quindi stata adottata senza consultazione preventiva della WizzAir né da parte del gestore aeroportuale, in sede di elaborazione delle proposte di modifica dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali dell’aeroporto Chopin da presentare all’autorità di vigilanza indipendente, né da parte di quest’ultima, in sede di approvazione di tali modifiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 51 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, essa è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto 3, che il gestore aeroportuale non abbia debitamente consultato in sede di elaborazione di tale proposta.

Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale. 2) L’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, essa è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto 3, che il gestore aeroportuale non abbia debitamente consultato in sede di elaborazione di tale proposta.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0680 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 febbraio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “utente dell’aeroporto” – Articolo 6, paragrafo 2 – Obbligo, per il gestore aeroportuale, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali – Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a) – Procedura obbligatoria di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o del loro ammontare massimo da parte dell’autorità di vigilanza indipendente – Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma – Articolo 11, paragrafi 1 e 7 – Obbligo, per tale autorità, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale – Portata – Principio di non discriminazione e principio di trasparenza» Nella causa C‑680/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2024, nel procedimento WizzAir [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la WizzAir [OSCURATO:PERSONA]., da L.M. Wyszomirski, adwokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A. Łaba, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], S. Finnegan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. Toland, SC, e C.Ó Néill, BL; – per la Commissione europea, da R. [OSCURATO:PERSONA] e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, dell’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, primo comma, lettera a), e secondo comma, nonché dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ( GU 2009, L 70, pag. 11 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la WizzAir [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «WizzAir»), vettore aereo avente sede a Budapest (Ungheria), e il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’autorità dell’aviazione civile, Polonia; in prosieguo: il «presidente dell’AAC»), vertente sulla legittimità di una decisione con la quale quest’ultimo ha respinto la domanda della WizzAir di essere ammessa come parte nel procedimento di modifica dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali riguardanti l’aeroporto Chopin di Varsavia (Polonia; in prosieguo: l’«aeroporto Chopin»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 2 e da 11 a 13 della direttiva 2009/12: «(2) È necessario istituire un quadro comune che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto rischiano di non essere rispettati. (…) (…) (11) I diritti aeroportuali non dovrebbero essere discriminatori. È opportuno istituire una procedura di periodica consultazione tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto offrendo la possibilità alle due parti di rivolgersi in ultima istanza ad un’autorità di vigilanza indipendente ogni qualvolta una decisione sui diritti aeroportuali o sulla modifica del sistema di tariffazione è contestata dagli utenti dell’aeroporto. (12) Per garantire l’imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere istituita un’autorità di vigilanza indipendente. Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in termini di personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l’esercizio delle proprie funzioni. (13) È essenziale che gli utenti dell’aeroporto ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali. Questa trasparenza consentirebbe ai vettori aerei di essere informati sulle spese sostenute dall’aeroporto e sulla redditività degli investimenti da questo effettuati. Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare gli investimenti futuri, è opportuno che gli utenti dell’aeroporto abbiano l’obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e i loro particolari suggerimenti e richieste». 4 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 2) “gestore aeroportuale”, il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati; 3) “utente dell’aeroporto”, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Non discriminazione»: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto, conformemente al diritto [dell’Unione]. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti». 6 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Consultazione e ricorsi» dispone che: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all’ammontare di questi diritti aeroportuali e, se del caso, alla qualità del servizio fornito. Detta consultazione ha luogo almeno una volta all’anno salvo se diversamente convenuto nell’ultima consultazione. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all’ammontare dei diritti aeroportuali siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale da un lato e degli utenti dell’aeroporto dall’altro. A tal fine, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell’aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. Il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti dell’aeroporto e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione. Il gestore aeroportuale pubblica di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore. Il gestore aeroportuale motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell’ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore aeroportuale e gli utenti. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti aeroportuali presa dal gestore aeroportuale, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all’autorità di vigilanza indipendente di cui all’articolo 11, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali. 4.   Qualora sia sottoposta all’autorità di vigilanza indipendente una modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali decisa dal gestore aeroportuale non ha efficacia sino a quando non sia stata esaminata dall’autorità di vigilanza. Quest’ultima prende, entro quattro settimane dal deferimento della questione, a meno che la decisione definitiva non possa essere presa entro lo stesso termine, una decisione provvisoria circa l’entrata in vigore della modifica in questione. 5.   Uno Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 in relazione alle modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti per i quali: a) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall’autorità di vigilanza indipendente; (…) (…) Le procedure, le condizioni e i criteri applicati ai fini del presente paragrafo dallo Stato membro devono essere pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti». 7 L’articolo 7 della direttiva 2009/12, intitolato «Trasparenza», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i gestori aeroportuali, ogniqualvolta si procede alle consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, forniscano ad ogni utente dell’aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. (…) (…) 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli utenti dell’aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, informazioni riguardanti in particolare: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo previsto della loro flotta; c) i loro progetti di sviluppo nell’aeroporto in questione; e d) le loro esigenze nell’aeroporto in questione». 8 L’articolo 11 di tale direttiva, rubricato «Autorità di vigilanza indipendente», ai suoi paragrafi 1 e 7, enuncia che: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri designano o istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e di svolgere, come minimo, le funzioni di cui all’articolo 6. (…) (…) 7.   Nell’avviare un’indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 6, l’autorità di vigilanza indipendente ottiene dalle parti interessate accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultarle al fine di formulare la sua decisione. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, essa pronuncia una decisione il più rapidamente possibile, e comunque entro quattro mesi dal deferimento della questione. (…) Le decisioni dell’autorità di vigilanza indipendente sono vincolanti, fatto salvo un controllo parlamentare o giurisdizionale a seconda della procedura prevista nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri». Diritto polacco 9 L’articolo 77, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo lotnicze (legge recante il codice della navigazione), del 3 luglio 2002, nella sua versione consolidata (Dz. U. del 2019, posizione 1580; in prosieguo: la «legge sul trasporto aereo»), dispone che: «1.   Prima di istituire diritti aeroportuali o di modificarne l’ammontare, il gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico elabora una proposta della tariffa dei diritti aeroportuali, specificando l’ammontare dei diritti standard, dei diritti supplementari e degli sconti concessi su tali diritti, nonché le relative modalità di calcolo e di concessione, ed inoltre organizza consultazioni sulla proposta della tariffa dei diritti aeroportuali con i vettori aerei che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto in questione o con i loro enti di rappresentanza, in particolare con il comitato dei vettori aerei o con le associazioni dei vettori aerei operanti nell’aeroporto in questione. Il gestore aeroportuale può consultare anche altri soggetti che utilizzano le infrastrutture, gli impianti o i servizi di cui all’articolo 75, paragrafo 1. Le consultazioni riguardano l’ammontare, la struttura e le modalità di calcolo dei diritti aeroportuali nonché la concessione degli sconti su tali diritti. 2.   Per vettore aereo che utilizza in modo continuativo l’aeroporto di cui al paragrafo 1 si intende un vettore aereo che soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) durante il periodo di pianificazione oraria in cui si svolgono le consultazioni, effettua o ha effettuato un servizio aereo di linea verso o da un determinato aeroporto, oppure aveva effettuato tale servizio nel periodo di pianificazione oraria precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni e ha notificato al gestore aeroportuale dell’aeroporto aperto al pubblico la sua intenzione di effettuare servizi aerei di linea durante il periodo di pianificazione oraria equivalente a quello in cui aveva effettuato tale servizio; 2) durante il periodo di pianificazione oraria precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni o durante il periodo di pianificazione oraria in cui si svolgono le consultazioni, ha effettuato 10 o più voli non di linea e continua ad effettuare servizi aerei in partenza da tale aeroporto durante il periodo in cui si svolgono le consultazioni». 10 L’articolo 77d di tale legge prevede quanto segue: «1.   Il gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico (…) previa consultazione ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, presenta al Presidente dell’[AAC], per approvazione, la tariffa dei diritti aeroportuali e la relativa motivazione, almeno tre mesi prima della data prevista per la sua entrata in vigore. 2.   In casi motivati da circostanze eccezionali non prevedibili, il presidente dell’[AAC] può, su richiesta del gestore aeroportuale di un aeroporto aperto al pubblico corredata da una motivazione che descriva tali circostanze, accettare un’abbreviazione del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia, il termine per sottoporre la tariffa dei diritti aeroportuali all’approvazione del presidente dell’[AAC] non può essere inferiore a due mesi prima della data prevista per la sua entrata in vigore. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alla modifica di disposizioni specifiche della tariffa dei diritti aeroportuali. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 31 luglio 2019 il presidente dell’AAC, autorità di vigilanza indipendente, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, è stato investito di una domanda di approvazione della modifica della tariffa dei diritti aeroportuali relativi all’aeroporto Chopin, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PPL»), gestore aeroportuale di tale aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva. Detta domanda era corredata da documenti comprovanti le consultazioni che si erano svolte, in occasione di una riunione tenutasi il 15 maggio 2019, con 65 vettori aerei qualificati come «vettori che utilizzano in modo continuativo» l’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, della legge sul trasporto aereo. 12 Il 18 luglio 2019 la WizzAir, utente dell’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12, ha chiesto al presidente dell’AAC di essere ammessa come parte nel procedimento di modifica della tariffa dei diritti aeroportuali per l’aeroporto Chopin. 13 Con decisione del 31 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione controversa») il presidente dell’AAC ha approvato talune modifiche di detta tariffa e ne ha respinte altre. Avendo constatato che la WizzAir non soddisfaceva le condizioni richieste dalla normativa nazionale applicabile, egli ha rifiutato di ammetterla nel procedimento di cui trattasi e ha notificato tale decisione solo alla PPL. 14 La WizzAir ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. Dinanzi a quest’ultimo il presidente dell’AAC ha sostenuto che tale ricorso era irricevibile o, in subordine, infondato, per il motivo che la WizzAir non aveva alcun interesse giuridico all’approvazione delle modifiche dei diritti aeroportuali in questione. 15 Con sentenza del 19 agosto 2020 tale giudice ha annullato la decisione controversa per vizi di forma, con la motivazione che essa era fondata su elementi di prova che erano stati solo in parte tradotti in polacco. Il presidente dell’AAC e la PPL hanno proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. 16 Con sentenza del 24 aprile 2024 il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, con la motivazione che tale sentenza non forniva una risposta chiara sugli elementi di prova necessari per valutare la legittimità della decisione controversa, né sugli elementi di prova specifici del fascicolo che non erano stati tradotti in polacco. 17 A seguito di tale rinvio, il giudice del rinvio ha accertato quanto segue: – la procedura di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o del loro ammontare massimo da parte del presidente dell’AAC in quanto autorità di vigilanza indipendente, stabilita agli articoli 77 e 77d della legge sul trasporto aereo, corrisponde alla procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12; – prima di presentare la domanda di approvazione delle modifiche di cui trattasi al presidente dell’AAC, la PPL ha svolto le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12 e all’articolo 77, paragrafo 1, della legge sul trasporto aereo, ma soltanto con 65 soggetti che soddisfacevano il criterio del vettore che utilizza in modo continuativo l’aeroporto Chopin, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 77, laddove i 137 soggetti che soddisfacevano il criterio dell’utente dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12, operavano in tale aeroporto nel corso dell’anno precedente all’adozione della decisione controversa; – in sede di esame delle modifiche dei diritti aeroportuali presentate dalla PPL il presidente dell’AAC non ha consultato le «parti interessate», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12. 18 Il giudice del rinvio chiede, da un lato, se, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali nell’ambito della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12, essa sia tenuta a svolgere le consultazioni previste all’articolo 11, paragrafo 7, di tale direttiva. 19 Tale giudice ritiene che una siffatta questione richieda una risposta in senso affermativo, anche se l’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/12 consente di non applicare alla procedura obbligatoria di diritto nazionale l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, che verte sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali decisi dal gestore aeroportuale e rinvia espressamente all’articolo 11 di detta direttiva. A suo avviso, l’obbligo di consultazione previsto al paragrafo 7 di quest’ultimo articolo mira in particolare a garantire la trasparenza di tale procedura e non si applica solo alla fattispecie da esso prevista. 20 Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, osti a una normativa nazionale in forza della quale solo i «vettor[i] aere[i] che utilizza[no] in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti all’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo, e non qualsiasi «utente dell’aeroporto», come definito in detto articolo 2, punto 3, devono essere consultati qualora il gestore aeroportuale decida di modificare il sistema o l’ammontare dei diritti aeroportuali. 21 Favorevole, parimenti, a una risposta in senso affermativo a tale questione, il giudice del rinvio rileva che nessuna disposizione della direttiva 2009/12 consente di distinguere gli utenti dell’aeroporto in funzione della loro frequenza di utilizzo dell’aeroporto considerato, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo. 22 In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 11, paragrafo 7, della [direttiva 2009/12] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo che ne deriva per l’autorità di vigilanza indipendente di consultare le parti interessate nell’avviare un’indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali ai sensi dell’articolo 6 [di tale] direttiva non riguarda il caso in cui tale autorità applichi la procedura obbligatoria contemplata all’articolo 6, paragrafo 5, [primo comma,] lettera a), [di detta] direttiva, prevista nella normativa nazionale, ai sensi della quale i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, sono determinati o approvati dall’autorità di vigilanza indipendente nel rispetto del requisito di trasparenza della procedura nazionale, risultante dall’articolo 6, paragrafo 5, seconda frase, della [medesima] direttiva. 2) Se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, della [direttiva 2009/12], una norma prevista dal diritto nazionale, ai sensi della quale il gestore aeroportuale, nell’apportare le modifiche al sistema o all’ammontare dei diritti aeroportuali, è tenuto a consultare soltanto i vettori aerei che utilizzano un determinato aeroporto in modo continuativo, oppure i loro enti di rappresentanza, in particolare il comitato dei vettori aerei o le associazioni dei vettori aerei operanti nell’aeroporto in questione, e non gli utenti dell’aeroporto, termine con il quale, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, [di tale] direttiva, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato». Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 23 Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale. 24 In primo luogo, la nozione di «utente dell’aeroporto» è definita all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 come «qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato». In quanto nozione definita dal diritto dell’Unione senza alcun richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Galte, C‑63/24 , EU:C:2025:292 , punto 28 ). 25 Occorre rilevare che l’uso, nella formulazione di tale articolo 2, punto 3, dell’espressione «qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato» dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di includere, senza restrizioni, l’insieme di tali persone in detta nozione. Dette persone devono quindi essere tutte consultate sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/12. 26 In secondo luogo, quest’interpretazione letterale di detto articolo 2, punto 3, è confermata da un’interpretazione contestuale di tale disposizione. 27 Sotto un primo profilo, il principio di non discriminazione garantito dall’articolo 3 della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il considerando 11 di quest’ultima, osta a un’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva secondo la quale quest’ultima disposizione consenta di escludere dall’insieme dei vettori aerei di passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato, taluni di essi sulla base di criteri discriminatori stabiliti a livello nazionale. 28 Pertanto tutti gli utenti dell’aeroporto, come definiti in modo ampio all’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, devono, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di quest’ultima, essere consultati sulle proposte del gestore aeroportuale volte a modificare il sistema o l’ammontare dei diritti aeroportuali affinché, nella misura del possibile, tali modifiche siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale e di tali utenti. 29 Sotto un secondo profilo, limitare la consultazione sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali e, di conseguenza, limitare l’accesso alle informazioni relative a tali modifiche a una cerchia di utenti dell’aeroporto più ristretta, secondo criteri discriminatori, può anche violare il principio di trasparenza garantito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima. Tale articolo 7, paragrafo 1, impone infatti ai gestori aeroportuali di fornire «ad ogni utente dell’aeroporto», ogniqualvolta si proceda a simili consultazioni, informazioni sugli elementi che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. 30 Ebbene, come precisato dalla Corte, i principi di trasparenza e di non discriminazione sono intimamente legati, dato che il rispetto del primo principio consente agli utenti dell’aeroporto di individuare le violazioni del secondo (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 49 ). 31 Sotto un terzo profilo, come sottolineato dall’Irlanda nelle sue osservazioni scritte, consentire a un gestore aeroportuale di consultare unicamente i vettori aerei più importanti rischierebbe di favorire tali vettori nella struttura dei diritti aeroportuali e potrebbe costituire un ostacolo per i nuovi entranti nonché compromettere la concorrenza leale tra vettori aerei. 32 Sotto un quarto profilo, dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2009/12 risulta che la sola condizione che un «utente dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, deve soddisfare per essere consultato dal gestore aeroportuale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, è, come rilevato dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, il rispetto dell’obbligo, derivante anche dal principio di trasparenza, di comunicare a tale gestore, prima di ogni consultazione, le informazioni riguardanti in particolare le previsioni relative al traffico nonché alla composizione e all’utilizzo della sua flotta, i suoi progetti di sviluppo e le sue esigenze nell’aeroporto in questione. 33 In terzo luogo, tale interpretazione contestuale dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 è altresì corroborata dall’obiettivo di quest’ultima, enunciato in particolare al suo considerando 2, vale a dire istituire un quadro comune che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione nonché i requisiti fondamentali delle relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti dell’aeroporto, in modo da impedire che tali gestori si trovino in una posizione privilegiata rispetto a detti utenti con il rischio di abuso che ne deriverebbe (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09 , EU:C:2011:290 , punto 66 ). Infatti, un obiettivo del genere sarebbe messo a repentaglio se tale articolo 2, punto 3, fosse interpretato nel senso che il legislatore nazionale può escludere dalla nozione di «utente dell’aeroporto» persone fisiche o giuridiche che trasportino per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato. 34 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale. Sulla prima questione 35 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, e con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, tale autorità è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto 3. 36 Dall’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 risulta che, qualora un’autorità di vigilanza indipendente avvii un’indagine, in qualità di organo di ricorso, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali, decisa da un gestore aeroportuale senza che sia stato raggiunto un accordo tra quest’ultimo e gli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, tale autorità deve ottenere, in particolare dai summenzionati utenti dell’aeroporto, accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultare i medesimi, al fine di adottare una decisione definitiva vincolante il più rapidamente possibile e, comunque, entro quattro mesi dal deferimento. 37 Infatti gli utenti dell’aeroporto sono «parti interessate», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, e possono, in tale qualità, far valere in sede giurisdizionale i diritti derivanti dagli articoli 3, 6 e 7 di tale direttiva, che impongono parimenti obblighi incombenti al gestore aeroportuale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 58 ). 38 I dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 nell’ambito della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva derivano dal rinvio a tale articolo 11 operato dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva. Infatti, come sottolineato da tale giudice, detto articolo 6, paragrafo 3, non è applicabile alla procedura obbligatoria di diritto nazionale a causa della scelta operata, nel caso di specie, dal legislatore polacco sulla base dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), della medesima direttiva. 39 In forza della procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui a tale articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), spetta all’autorità di vigilanza indipendente e non al gestore aeroportuale determinare o approvare, con decisione vincolante, i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo nonché le modifiche dell’ammontare o della struttura di tali diritti. 40 Come sottolineato dalla WizzAir e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12 si applica a una procedura in cui, a differenza di tale procedura obbligatoria di diritto nazionale, è il gestore aeroportuale che determina o approva, in linea di principio, il sistema di diritti aeroportuali nonché le sue modifiche. L’autorità di vigilanza indipendente interviene solo in qualità di organo di ricorso, in caso di disaccordo da parte degli utenti dell’aeroporto in merito a una decisione del gestore aeroportuale che modifichi il sistema o l’ammontare di tali diritti, al fine di avviare un’indagine riguardo ai motivi addotti da tale gestore per giustificare una siffatta modifica alla luce degli argomenti degli utenti dell’aeroporto, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/12, il quale rinvia all’articolo 11 di quest’ultima. 41 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Irlanda e dalla PPL nelle loro osservazioni scritte, da ciò non consegue affatto che, nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva, l’autorità di vigilanza indipendente sia dispensata dall’obbligo di consultare un «utente dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, in particolare qualora quest’ultimo sostenga dinanzi a tale autorità di essere stato escluso in modo discriminatorio dalle consultazioni previste dall’articolo 6 della medesima direttiva. 42 Infatti emerge, in primo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima, che l’autorità di vigilanza indipendente deve garantire, come minimo, le funzioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva nonché il rispetto dell’imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione di detta direttiva. Tale autorità è inoltre garante del rispetto del principio di non discriminazione, conformemente all’articolo 3, prima frase, della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 43 ). 43 Ebbene, le responsabilità così attribuite all’autorità di vigilanza indipendente non possono variare a seconda che tale autorità agisca nell’ambito della procedura di approvazione o di modifica dei diritti aeroportuali prevista all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2009/12, o nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), di tale direttiva. Detta disposizione autorizza solamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 di tale articolo 6 a quest’ultima procedura. 44 In secondo luogo, dall’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/12 risulta che le procedure nazionali obbligatorie di cui a tale paragrafo, nonché le condizioni e i criteri applicabili, devono essere «pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti». 45 Più concretamente, tali procedure nazionali devono conformarsi all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/12 (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , punto 45 ), che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché, da un lato, sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, in particolare in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali e, dall’altro, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all’ammontare di tali diritti siano effettuate con il consenso di tale gestore e degli utenti dell’aeroporto. 46 Di conseguenza, l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente sia investita, nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, di una domanda di approvazione di modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali ad essa presentata dal gestore aeroportuale, essa è tenuta a consultare ogni utente dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di detta direttiva, che non sia stato consultato da tale gestore in merito alle modifiche in questione, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. A tal riguardo è irrilevante il fatto che, nell’ambito del procedimento di diritto nazionale applicabile, l’autorità di vigilanza indipendente sia adita in quanto organo esclusivamente competente a modificare l’ammontare o la struttura dei diritti aeroportuali di cui trattasi e non in quanto organo di ricorso. 47 Mediante la consultazione che tali disposizioni le impongono, l’autorità di vigilanza indipendente è in grado di esercitare un controllo effettivo sulla regolarità e sulla conformità della procedura di consultazione preventiva condotta dal gestore aeroportuale, alla luce degli obblighi basilari posti dalla direttiva 2009/12, vale a dire l’assenza di discriminazione, la trasparenza e la consultazione degli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, che si applicano pienamente alla procedura obbligatoria di diritto nazionale di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali, nonché alle modifiche dell’ammontare o della struttura di tali diritti. 48 In tale contesto occorre ancora precisare, al pari del governo polacco nelle sue osservazioni scritte, che, conformemente ai principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che l’autorità di vigilanza indipendente non è tenuta a svolgere consultazioni al fine di approvare, in conformità alla procedura di diritto nazionale applicabile, le modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali ad essa presentate dal gestore aeroportuale qualora, a tal fine, detta autorità ottenga in particolare dagli utenti dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, accesso alle necessarie informazioni e se tali utenti siano stati debitamente consultati da detto gestore, in ottemperanza all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce dei principi di non discriminazione e trasparenza. 49 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la decisione controversa è stata adottata dal presidente dell’AAC, in quanto autorità di vigilanza indipendente, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/12, al termine della procedura obbligatoria di diritto nazionale che gli conferisce la competenza esclusiva a modificare l’ammontare o la struttura dei diritti aeroportuali su proposta del gestore aeroportuale. Ebbene, tale gestore ha consultato 65 «vettor[i] aere[i] che utilizza[no] in modo continuativo» l’aeroporto Chopin, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, della legge sul trasporto aereo, laddove, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, al momento dell’adozione di tale decisione, erano 137 i soggetti, tra cui la WizzAir, individuati come «utenti dell’aeroporto», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. 50 La decisione controversa sarebbe quindi stata adottata senza consultazione preventiva della WizzAir né da parte del gestore aeroportuale, in sede di elaborazione delle proposte di modifica dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali dell’aeroporto Chopin da presentare all’autorità di vigilanza indipendente, né da parte di quest’ultima, in sede di approvazione di tali modifiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 51 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, essa è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto 3, che il gestore aeroportuale non abbia debitamente consultato in sede di elaborazione di tale proposta. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «utente dell’aeroporto» da esso definita osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i «vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto», quali definiti dalla normativa nazionale. 2) L’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, nonché con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, essa è tenuta a consultare gli «utenti dell’aeroporto», quali definiti a tale articolo 2, punto 3, che il gestore aeroportuale non abbia debitamente consultato in sede di elaborazione di tale proposta. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.