CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5255/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50T49 E873 G), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il 9 dicembre 1950, residente in Siderno (RC), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 27, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale R3L SVT 62C25 H224 Y) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76H65 L953 A), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE - CONTRO l'AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, domicilia ex lege. - CONTRORICORRENTE - NONCHÉ Pagina i di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 gennaio 1946 (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46A01 D976 X), ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4. - INTIMATO - avverso la sentenza n. 1745/5/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] - depositata il 29 ottobre 2015, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta in camera di consiglio celebratasi da remoto in data 16 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la suindicata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] - accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 401/9/199 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 2. il giudizio riguardava l'impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato in data 13 giugno 1995, con cui l'Ufficio del Registro di Locri chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] (ex coniuge della prima) il pagamento della complessiva somma di E 23.138.000 (corrispondenti a 11.948,78 C), quale imposta di registro del verbale di conciliazione n. 88/93 di repertorio, redatto il 3 febbraio 1993 innanzi al Giudice istruttore del Tribunale di Locri, concernente la divisione di un immobile di proprietà dei coniugi separati e poi divorziati, che l'Ufficio non aveva ritenuto riconducibile ad una delle ipotesi soggette al trattamento agevolato di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987; 3. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti, ritenendo che l'atto fosse inerente alla definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi; 4. la suindicata [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, accolto l'appello proposto dall'Agenzia, così riformando la sentenza appellata, considerando che il bene immobile oggetto del verbale di Proc. n. 5255/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - conciliazione non fosse ricompreso nella comunione dei coniugi, siccome di proprietà esclusiva di uno di essi; 5. avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica 1'8 febbraio 2018, formulando i seguenti tre motivi d'impugnazione; l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53, co. 2, 20, co. 1 e 2, 16, 17, 21, 22 e 38, co. 3, del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., eccependo la nullità della notifica dell'atto d'appello e, dunque, della sentenza impugnata, non essendo stata l'impugnazione notificata alla parte personalmente, né al suo difensore costituito ed assumendo di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del giudizio d'appello solo con la notifica della successiva cartella esattoriale, avvenuta in data 24 luglio 2017; 1.2. la ricorrente deduceva, in particolare, che gli avvisi di accertamento prodotti in giudizio non recavano l'indicazione degli indirizzi dei destinatari ed erano privi di data certa, presentando, tra l'altro, timbri ed indicazioni a penna tra di loro contrastanti ed illeggibili; 2. con il secondo motivo, l'istante lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., anche alla stregua delle sentenze della Corte CQstituzionale n. 154 del 1999 e n. 176 del 1992, rimproverando al Giudice a quo di aver escluso il trattamento agevolativo invocato rispetto ad un atto che aveva ad oggetto un accordo teso alla definizione dei rapporti economici tra coniugi; 3. con il terzo motivo lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15, co, 3, 52 e 54 del d.P.R. n. 131/1986, 3 della L. n. 241/1990, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per Proc. n. 5255/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'omessa pronuncia del denunciato vizio di motivazione dell'atto di liquidazione impugnato; [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2022, la Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo di merito; OSSERVA 1. Il ricorso è stato tardivamente proposto e va, quindi, dichiarato inammissibile. 2. Va posto in evidenza in punto di fatto che la notifica dell'atto di appello venne eseguita all'istante tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'esame di tale ricevuta, riprodotta per immagine nel testo del ricorso, consente di stabilire che l'atto, spedito con raccomandata n. 09111527085-5 dall'ufficio postale di Locri, venne ricevuto in data 16 ottobre 1999 (il mese è riportato con la lettera X), come da indicazione a penna apposta dal messo notificatore, da [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come figlia, convivente e capace; su detto lato della ricevuta risulta il timbro del 16 ottobre (con ultima cifra non leggibile) dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]. Sull'altro lato dell'avviso risulta il codice a barre con relativo numero e l'apposizione di due timbri, l'uno del 18 ottobre 1999 dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro del 20 ottobre 1999 dell'ufficio di Locri, con la stampigliatura tra i due timbri dell'annotazione "ufficio del registro di Locri". L'altra notifica eseguita con le stesse modalità all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che aveva difeso in primo grado la ricorrente, risulta priva dell'indirizzo e della data di consegna, ma venne ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi segretaria della destinataria del plico. Proc. n. 5255/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 3. Ebbene, le predette notifiche non possono considerarsi inesistenti, in quanto gli atti esistono materialmente e non si è in presenza di un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a rendere riconoscibile la sussistenza di atti qualificabili come notificazioni, giacchè essi sono stati trasmessi da soggetto qualificato (il messo notificatore) e sono stati consegnati, rispettivamente, alla figlia convivente della ricorrente ed alla segretaria del suo difensore (v., su tale principio, ex multis, Cass., Sez. U. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01). Gli ipotetici vizi di nullità denunciati dalla ricorrente non sono idonei a rendere ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta. Risulta infatti costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale: - l'impugnazione avanzata oltre il termine di decadenza postula la sussistenza della nullità degli atti indicati (cd. condizione oggettiva) e della mancata conoscenza del processo originata da detta nullità (cd. condizione soggettiva), non rilevando in tale verifica la conoscenza legale, ma che il vizio della notifica dell'atto abbia, in concreto, impedito la conoscenza del processo in tempo utile; - se «la notificazione è nulla, (perché è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la parte stessa possa avere in concreto conosciuto l'atto), si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cass. n. 2817/2009; n. 18243/2008)»; - «Quanto al contenuto dell'onere imposto al contumace, costui è "tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni" Cass. n. 833/2007)» (così, Cass. Sez. 5., n. 1308 del 19.01/2018 Rv 646916-01 e, nello stesso senso, Cass. Sez. 6, n. 19574 del 30/09/2015 Rv 637215 -01). Proc. n. 5255/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Senonchè, nella fattispecie, la ricorrente ha predicato la mancata conoscenza del processo in ragione della mera nullità della notificazione dell'appello e quindi della sentenza impugnata, senza tuttavia indicare alcuna circostanza positiva idonea a superare la presunzione di conoscenza derivante, alla luce dei principi sopra illustrati, dalla consegna dell'atto alla figlia convivente ed al difensore che s'era costituito nel corso del procedimento di primo grado, circostanze queste dalle quali è ragionevole desumere che la contribuente ed il suo difensore, in ragione dei rapporti qualificati con i citati consegnatari, siano stati posti nelle condizioni di aver conoscenza dell'atto notificato. Per tali ragioni, dunque, il ricorso in esame, notificato ben oltre il termine di cui all'art. 325, u.c., c.p.c., risulta tardivamente proposto. 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. 5. Va dato inoltre atto, nei limiti della funzione ricognitiva di tale attestazione circa la sussistenza della relativa condizione processuale (cfr. Cass. 4371/2021, Cass., Sez. U., 4315/2020; Cass. 9660/2019; Cass.23830/2015), che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. la Corte: a. dichiara l'inammissibilità del ricorso; b. condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura di 2.300,00 C per competenze e 345,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese prenotate a debito; Proc. n. 5255/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - c. dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso, nell'adunanza camer