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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 34853/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A' di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUCA TAMPIERIche ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento, in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato larichiesta di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diVelletri il 17/03/2025 che ha avuto ad oggetto il materiale (serre utilizzate per lacrescita, maturazione ed essicazione della canapa, 1000 piante di canapa, attrezzatureper lo stoccaggio e per il confezionamento, infiorescenze e resina) rinvenuto pressol’azienda della società agricola semplice “[OSCURATO:PERSONA]” di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il legalerappresentante.1.1.

Le incolpazioni pertinenti al medesimo decreto investono la coltivazione illecitadi circa 1000 piante di canapa di varie qualità, con finalità di cessione a terzi per ilconsumo delle infiorescenze essiccate e triturate e delle resine da queste provenienti(capo 1, art. 73, comma 4 dpr 309/90); la detenzione di circa 424 kg. di infiorescenzeessiccate e triturate di canapa (marijuana) e circa 44,81 kg. di resina estratta dalleinfiorescenze di canapa (hashish), con finalità di cessione a terzi, con l’aggravante diavere detenuto sostanza stupefacente in quantità ingente (capo 2, art. 73 comma 4 e80, comma 2, dpr 309/70).

Fatti commessi in Marino, il 5 novembre 2025.1.2.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto la condotta di detenzione contestata al capo2) assorbita nella contestazione di cui al capo 1 (coltivazione), con la conseguenza cheil materiale (infiorescenze e resina), rinvenuto presso l’azienda agricola, costituisce ilprodotto del reato di coltivazione illecita, come tale suscettibile di confisca obbligatoriaai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso il difensoredell’indagato che solleva un unico, articolato, motivo.

Lamenta che l’ordinanzaimpugnata, da un lato, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in ordine il reatodi coltivazione, abbia erroneamente considerato assorbita la condotta di detenzione (diinfiorescenze e resine) e, per l'effetto, confermato il decreto di sequestro; dall’altrolato, ha dato atto delle risultanze delle analisi di laboratorio dalle quali emergerebbel’assenza di efficacia drogante delle infiorescenze e delle resine sequestrate, senzachiarire se e in che modo tale materiale sia riconducibile alla coltivazione oggetto dicontestazione di cui al capo 1), così invertendo l’onere probatorio in dannodell’indagato.

Nel caso di specie, il ricorrente deduce che il materiale essiccatosequestrato non costituisce logicamente il prodotto della coltivazione di cui si tratta edè risultato privo di efficacia drogante.

La difesa evidenzia che la consulenza di parteha fornito elementi per dimostrare la diversità ontologica delle infiorescenze insequestro dalla piantagione e l’assenza di efficacia drogante delle stesse.

Dallaordinanza impugnata non emergerebbe poi alcuna effettiva valutazione in ordine aipresupposti di applicabilità dell’art. 321 cod. proc. pen., risultando assente qualsiasiargomentazione circa la concreta idoneità delle cose sequestrate ad aggravare oprotrarre le conseguenze del reato ovvero circa la loro intrinseca pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materiadi sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge,in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692).Così circoscritto il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc.pen., la censura relativa alla verifica del fumus va rigettata, avendo il Tribunale fattobuon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame dellaconfigurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale.

In sededi riesame del sequestro, il Tribunale deve infatti stabilire l'astratta configurabilità delreato ipotizzato: il che non significa che debba esclusivamente "prendere atto" dellatesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma che la sua verifica non comportila verifica in concreto della sua fondatezza.

L'accertamento della sussistenza del fumuscommissi delicti va compiuto in definitiva sotto il profilo della congruità degli elementirappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne lacoincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così comeesposti, al fine di verificare se consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quellatipica, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispeciededotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).

In altri termini, la verificadelle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesamenon può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente laresponsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato ascritto, ma develimitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale,rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv.215840; Sez. 6, n. 1245 del 17/11/2020, dep. 2021, in motivazione), tenuto contodella natura sommaria della valutazione in sede di riesame dei provvedimenti chedispongono misure cautelari reali in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamentea tutti gli elementi della fattispecie contestata.Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver correttamente ripercorso gli approdiai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativalight e rilevato il difetto dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui alla L.242/2016 – tra l’altro, per essere assenti la documentazione di tracciabilità di cuiall’art. 3 di detta legge, quella sull’effettiva destinazione della coltivazione allaproduzione di quanto tassativamente indicato dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016 equella dimostrativa dell’asserita produzione di semi dell’attività aziendale che,viceversa, al Tribunale appare smentita dalla presenza di notevoli quantitativi di resina,nonché di una pressa idraulica intrisa di resina, utilizzata per la lavorazione in tavolettedella sostanza – ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 73 d.P.R.309/90, indipendentemente dalle percentuali di principio attivo.

Ciò anche inconformità al principio secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti èconfigurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibilenell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanicoprevisto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere amaturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez.

U, n.12348 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278624 – 02).

Valorizzandoil principio dell'offensività "in concreto", quale criterio interpretativo affidato al giudice,ne consegue, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite da ultimo indicata, che laverifica dell'offensività “in concreto” deve essere diversificata a seconda del grado disviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento, nel senso che, qualora ilciclo delle piante sia completato, l'accertamento dovrà avere per oggetto l'esistenza diuna quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante.Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha rilevato che «le piante eranopalesemente in diversi stadi di coltivazione» e che rispetto a quasi tutti i lotti erapresente principio attivo, in alcuni casi con percentuale tutt’altro che povera.

Hapertanto congruamente affermato la sussistenza del fumus commissi delicti di cui alcapo 1) anche con riferimento alla detenzione illecita delle infiorescenze e della resina,da cui erano ricavabili 31.256 singole assunzioni medie stupefacenti.Tanto basta a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, spettandoalle successive fasi di merito l’approfondimento probatorio per i singoli lotti dellaeffettiva efficacia drogante dei prodotti in sequestro (Sez. 4, n. 48650 del 24/10/2019,Rosato, non mass.; Sez. 3, n. 8525 del 26/11/2019, Romersa, non mass.).3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUCA TAMPIERIche ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento, in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato larichiesta di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diVelletri il 17/03/2025 che ha avuto ad oggetto il materiale (serre utilizzate per lacrescita, maturazione ed essicazione della canapa, 1000 piante di canapa, attrezzatureper lo stoccaggio e per il confezionamento, infiorescenze e resina) rinvenuto pressol’azienda della società agricola semplice “[OSCURATO:PERSONA]” di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il legalerappresentante.1.1. Le incolpazioni pertinenti al medesimo decreto investono la coltivazione illecitadi circa 1000 piante di canapa di varie qualità, con finalità di cessione a terzi per ilconsumo delle infiorescenze essiccate e triturate e delle resine da queste provenienti(capo 1, art. 73, comma 4 dpr 309/90); la detenzione di circa 424 kg. di infiorescenzeessiccate e triturate di canapa (marijuana) e circa 44,81 kg. di resina estratta dalleinfiorescenze di canapa (hashish), con finalità di cessione a terzi, con l’aggravante diavere detenuto sostanza stupefacente in quantità ingente (capo 2, art. 73 comma 4 e80, comma 2, dpr 309/70). Fatti commessi in Marino, il 5 novembre 2025.1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la condotta di detenzione contestata al capo2) assorbita nella contestazione di cui al capo 1 (coltivazione), con la conseguenza cheil materiale (infiorescenze e resina), rinvenuto presso l’azienda agricola, costituisce ilprodotto del reato di coltivazione illecita, come tale suscettibile di confisca obbligatoriaai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso il difensoredell’indagato che solleva un unico, articolato, motivo. Lamenta che l’ordinanzaimpugnata, da un lato, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in ordine il reatodi coltivazione, abbia erroneamente considerato assorbita la condotta di detenzione (diinfiorescenze e resine) e, per l'effetto, confermato il decreto di sequestro; dall’altrolato, ha dato atto delle risultanze delle analisi di laboratorio dalle quali emergerebbel’assenza di efficacia drogante delle infiorescenze e delle resine sequestrate, senzachiarire se e in che modo tale materiale sia riconducibile alla coltivazione oggetto dicontestazione di cui al capo 1), così invertendo l’onere probatorio in dannodell’indagato. Nel caso di specie, il ricorrente deduce che il materiale essiccatosequestrato non costituisce logicamente il prodotto della coltivazione di cui si tratta edè risultato privo di efficacia drogante. La difesa evidenzia che la consulenza di parteha fornito elementi per dimostrare la diversità ontologica delle infiorescenze insequestro dalla piantagione e l’assenza di efficacia drogante delle stesse. Dallaordinanza impugnata non emergerebbe poi alcuna effettiva valutazione in ordine aipresupposti di applicabilità dell’art. 321 cod. proc. pen., risultando assente qualsiasiargomentazione circa la concreta idoneità delle cose sequestrate ad aggravare oprotrarre le conseguenze del reato ovvero circa la loro intrinseca pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materiadi sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge,in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692).Così circoscritto il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc.pen., la censura relativa alla verifica del fumus va rigettata, avendo il Tribunale fattobuon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame dellaconfigurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale. In sededi riesame del sequestro, il Tribunale deve infatti stabilire l'astratta configurabilità delreato ipotizzato: il che non significa che debba esclusivamente "prendere atto" dellatesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma che la sua verifica non comportila verifica in concreto della sua fondatezza. L'accertamento della sussistenza del fumuscommissi delicti va compiuto in definitiva sotto il profilo della congruità degli elementirappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne lacoincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così comeesposti, al fine di verificare se consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quellatipica, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispeciededotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). In altri termini, la verificadelle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesamenon può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente laresponsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato ascritto, ma develimitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale,rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv.215840; Sez. 6, n. 1245 del 17/11/2020, dep. 2021, in motivazione), tenuto contodella natura sommaria della valutazione in sede di riesame dei provvedimenti chedispongono misure cautelari reali in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamentea tutti gli elementi della fattispecie contestata.Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver correttamente ripercorso gli approdiai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativalight e rilevato il difetto dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui alla L.242/2016 – tra l’altro, per essere assenti la documentazione di tracciabilità di cuiall’art. 3 di detta legge, quella sull’effettiva destinazione della coltivazione allaproduzione di quanto tassativamente indicato dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016 equella dimostrativa dell’asserita produzione di semi dell’attività aziendale che,viceversa, al Tribunale appare smentita dalla presenza di notevoli quantitativi di resina,nonché di una pressa idraulica intrisa di resina, utilizzata per la lavorazione in tavolettedella sostanza – ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 73 d.P.R.309/90, indipendentemente dalle percentuali di principio attivo. Ciò anche inconformità al principio secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti èconfigurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibilenell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanicoprevisto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere amaturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, n.12348 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278624 – 02). Valorizzandoil principio dell'offensività "in concreto", quale criterio interpretativo affidato al giudice,ne consegue, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite da ultimo indicata, che laverifica dell'offensività “in concreto” deve essere diversificata a seconda del grado disviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento, nel senso che, qualora ilciclo delle piante sia completato, l'accertamento dovrà avere per oggetto l'esistenza diuna quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante.Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha rilevato che «le piante eranopalesemente in diversi stadi di coltivazione» e che rispetto a quasi tutti i lotti erapresente principio attivo, in alcuni casi con percentuale tutt’altro che povera. Hapertanto congruamente affermato la sussistenza del fumus commissi delicti di cui alcapo 1) anche con riferimento alla detenzione illecita delle infiorescenze e della resina,da cui erano ricavabili 31.256 singole assunzioni medie stupefacenti.Tanto basta a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, spettandoalle successive fasi di merito l’approfondimento probatorio per i singoli lotti dellaeffettiva efficacia drogante dei prodotti in sequestro (Sez. 4, n. 48650 del 24/10/2019,Rosato, non mass.; Sez. 3, n. 8525 del 26/11/2019, Romersa, non mass.).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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