Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19888/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

77NICOLETTI EUSTACHIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NICOLETTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Belmonte;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso, riportandosi alla memoria in atti, per il rigetto del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dato atto di aver cognizione della memoria predispostadalla Procura generale, discute i motivi di ricorso, anche riportandosi agli scrittidell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza a impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato ladecisione del Tribunale di Matera, che - dichiarata la prescrizione per i reati sub A)(riqualificato in bancarotta preferenziale, ex art. 216 co. 3 e 223 Legge fall.), e C)(riqualificato, ai sensi dell’art. 218 legge fall., in ricorso abusivo al credito) epronunciata l’assoluzione per insussistenza del fatto per la bancarotta impropriacontestata al capo D) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EustachioNicoletti, [OSCURATO:PERSONA]– nelle rispettive qualità ricoperte nell’ambito della societàNicoletti S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del 03/07/2009 – colpevoli, inconcorso, del reato contestato al capo B), di bancarotta impropria per avere cagionatoo contribuito a cagionare il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., permezzo dell’operazione dolosa di spin off immobiliare consistita nella cessione, alprezzo di euro 4.500.000,00, di un complesso edilizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàin situazione di crisi dal 2003, ad una società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., bene poi ceduto in locazione alla stessa venditrice con contratto dilease - back stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e MPS, con la consapevolezza dei ricorrenti,che erano amministratori di entrambe le società, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già in gravecrisi finanziaria, non sarebbe stata in grado di pagare i canoni, tant’è che la bancaconcedente comunicava alla contraente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la risoluzionecontrattuale per inadempimento dell’utilizzatore.

Secondo i giudici di merito, lavendita del fabbricato, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eraservita solo a consentire alla venditrice di conseguire la relativa plusvalenza concontestuale riduzione delle perdite di esercizio e acquisizione di liquidità indispensabileper protrarre l’attività imprenditoriale, mentre il successivo contratto di lease-back tral’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’istituto bancario era finalizzato a consentirealla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la conservazione della materiale disponibilità dell’immobilealienato.

Il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella triangolazione descritta – nonnecessaria, in quanto il contratto di lease-back avrebbe potuto essere conclusodirettamente da [OSCURATO:PERSONA] senza coinvolgere l’altra società che, prima dell’operazione,pur inattiva, non risultava in perdita e che, comunque, ha acquistato un bene nonfunzionale al perseguimento dell’oggetto sociale – è risultata una operazione dolosafinalizzata ad eludere il rischio concreto di un’azione revocatoria avverso il contrattodi lease-back, ove fosse stato concluso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e ha portatoal fallimento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, pur inattiva, non era gravata da debiti.2.

I ricorrenti, per il tramite del comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicola [OSCURATO:PERSONA], si affidano a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza degli artt. 111, comma 6, Cost., 125 comma 3, 546 co.1 lett.e), cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione.

Si lamenta la mancatavalutazione, da parte della Corte di appello, delle censure sviluppate con il gravameavverso la decisione del primo giudice, adottata in relazione ai reati contestati aicapi A) e C), volte a conseguire il proscioglimento nel merito, sul primario rilievodella insussistenza dell’elemento soggettivo dei suddetti reati, a prescindere dallainesatta qualificazione giuridica.

A fronte di specifiche censure degli appellanti allaricostruzione della sentenza di primo grado in tema di responsabilità, la affermatacondivisione dell’iter motivazionale del primo giudice da parte della Corte di appellofonda su asserzione dogmatica, poiché priva di reale confronto con il contenutointrinseco degli specifici motivi di censura.2.2.

Violazione di legge e vizi della motivazione sono denunciati in relazioneall’art. 223 co. 2 n. 2, L. Fall., con riguardo alla affermata responsabilità per il delittosub B), e al mancato proscioglimento nel merito relativamente al delitto sub A).Si stigmatizza l’intrinseca contraddizione decisionale, per avere i giudici dimerito assolto gli imputati dal delitto sub A) per l’insussistenza dell’elementooggettivo, al contempo condannandoli per la bancarotta distrattiva di cui al capo B),pur riferendosi entrambi i delitti alle stesse condotte, ovvero alla medesimaoperazione negoziale e allo stesso bene, poste in essere dai medesimi soggettinell’ambito dello stesso centro di interessi, in continuità temporale, l’una dopol’altra, per quanto riguardate l’una dall’angolazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’altra daquella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non sono fondati.2.

Come premesso, all’esito della declaratoria di prescrizione per i reatisub A) e C) e dell’assoluzione per insussistenza del fatto per il reato sub D), residuala fattispecie di cui al capo B).2.1.

Per quanto emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, la fallita facevaparte di un gruppo industriale, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], (il padreGiuseppe era il Presidente del C.d.A., i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Eustachio consiglieri,quest’ultimo con la carica dl A.D.).

Lo stato di dissesto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (la cuicrisi di liquidità era stata determinata dalla contrazione del volume di affari) erastato aggravato da alcune operazioni dolose e distrattive concluse dagliamministratori della fallita in concorso con funzionari di banca.

In particolare, stantel’esorbitanza del patrimonio immobiliare, gli amministratori avevano convenuto conl’istituto di credito la vendita del capannone e del fabbricato destinato a uffici adaltra società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al prezzo, determinato da unaperizia, di euro 4,500.000,00, oltre IVA, anticipato all’acquirente da MPS, e pochimesi dopo era sottoscritto tra MPS Leasing and factoring S.p.A. e la acquirente uncontratto di lease- back, in virtù del quale il primo acquistava al medesimo prezzodi vendita, (in realtà mai versato, perché utilizzato da MPS per rientrare dalfinanziamento) la proprietà del bene, concesso in locazione finanziaria allavenditrice.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. locava il medesimo immobile allaNicoletti s.p.a., al canone mensile di euro 30.000, pagando, con le somme versatedalla locatrice, le residue rate del leasing immobiliare, secondo l’obbligo assuntodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso la concedente.

E’ stato anche evidenziato che il cespiteera iscritto in bilancio al valore di euro 995.560,00, ciò che aveva generato unaplusvalenza di oltre tre milioni di euro, migliorando la situazione finanziaria dellafallita.2.2.

Il giudice di primo grado ha, quindi, escluso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concorsoad aggravare il dissesto della società e cagionato un nocumento patrimoniale,avendo ceduto a un prezzo congruo il cespite e ottenendo una plusvalenza cheaveva consentito una effettiva riduzione delle perdite di esercizio e di adempiere atalune obbligazioni.

Per questo ha escluso – in relazione al capo A) - laconfigurabilità della bancarotta impropria per carenza dell’elemento oggettivo.Nondimeno, ha considerato che la cessione di un cespite in una situazione di crisifinanziaria, da parte di una società con pesante situazione debitoria, fossefinalizzata a consentire il pagamento di debiti contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.pa. neiconfronti di MPS (pari a oltre due milioni di euro), la quale, a sua volta, si vedevagarantito il pagamento del prezzo corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inragione del contratto di lease-back con canalizzazione dei canoni, così riqualificandoil fatto ai sensi dell’art. 216 co. 2 e 223 legge fall. quale bancarotta preferenziale,imputando agli amministratori di avere eseguito pagamenti prima delladichiarazione di fallimento in favore di alcuni creditori ed in danno di altri, inviolazione della par condicio, ravvisando, dal punto di vista dell’elementosoggettivo, la volontà di recare vantaggio al creditore soddisfatto con eventualedanno per gli altri.

Come si è premesso, per tale fatto è stata dichiarata laprescrizione, analogamente al reato sub C), a sua volta riqualificato quale ricorsoabusivo al credito ai sensi dell’art. 218 legge fall.2.3.

Con riguardo al capo B) - che ha a oggetto la medesima operazione dispin off immobiliare, sul versante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - i giudici di meritohanno osservato come l’insolvenza e la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. è conseguenza della scelta scellerata degli amministratori diimpresa priva di patrimonio di effettuare la complessa operazione acquistando daaltra società del gruppo un immobile strumentale del valore di euro 4.500.00,00non certo funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale, fruendo inoltre delfinanziamento di istituto di credito con cui perfezionare dopo pochi mesi onerosocontratto di lease back, nella consapevolezza di non avere alcuna possibilità dipagare le rate della locazione finanziaria atteso lo stato di dissesto della conduttriceNicoletti S.p.A..

In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a è stata coinvolta daldissesto di altra società del gruppo divenendo a sua volta insolvente, tanto da esseredichiarata fallita sull’unica istanza della finanziatrice per il mancato pagamento dellerate del leasing.

La condotta degli amministratori della fallita [OSCURATO:PERSONA].r.l. (di acquistare l’immobile della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludere un contratto di lease-back con istituto bancario e locarlo alla originaria venditrice) è stata ritenutaoperazione dolosa per la oggettiva pericolosità e il pregiudizio che ne è derivato,avendo di fatto provocato lo stato di insolvenza della società, atteso che, stante lamedesimezza delle cariche sociali delle due società, gli imputati avevano la pienaconsapevolezza della grave crisi finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dellepregiudizievoli conseguenze che sarebbero derivate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dall’assunzione del debito milionario che mai sarebbe stato estinto per la insolvenzadella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentando i canoni di locazione dell’immobile l’unicarisorsa economica per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui fra fronte al pagamentodelle rate di leasing.3.

Fatta tale preliminare ricostruzione, e venendo al primo motivo del comunericorso - che, come premesso, muove dalla censura alla sentenza impugnata peromesso scrutinio delle deduzioni formulate con l’atto di appello in merito allasostenuta insussistenza dei fatti contestati sub A) e C), per i quali il giudice di primogrado aveva dichiarato la prescrizione, previa riqualificazione giuridica dei fatti ivicontestati –, si osserva che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha fattocorretta applicazione – seppur con sintetico richiamo - del principio di diritto atenore del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice èlegittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, secondocomma, cod. proc. pen., soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escluderel’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la suarilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosìche la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più alconcetto di “contestazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di“apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti,in motivazione).3.1.

La Corte di appello, infatti, ha escluso, alla luce del richiamato principio(non risultando una rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati), che gliargomenti di censura sviluppati dalla difesa appellante alla sentenza di primo grado,riportati in ampia parte integralmente nella sentenza impugnata, possano condurreall’esito assolutorio di merito invocato dalla difesa, tanto più alla luce dell’ampiaricostruzione fattuale proveniente dalla sentenza di primo grado e del corredogiustificativo fornito in merito ai ragionevoli motivi di sussistenza dei fatti scrutinatinei capi A) e C), e alla loro attribuibilità soggettiva agli odierni ricorrenti, in ragionedelle concrete funzioni esercitate nelle due società coinvolte dalla descrittaoperazione, non essendo emerso che alcuno di loro se ne sia dissociato.3.2.

In presenza di una "doppia conforme", invero, la sentenza impugnata equella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep.05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicché la motivazione deve essereapprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218),risultando di fatto smentita la tesi difensiva che la condivisione dell’itermotivazionale del primo giudice da parte della Corte di appello sia priva di realeconfronto con il contenuto intrinseco degli specifici motivi di censura.4.

Parimenti infondato risulta il secondo comune motivo.4.1.

In primo luogo, come si è già ricordato, il Tribunale non ha assolto gliimputati dal delitto sub A), giacché, dopo averlo riqualificato quale bancarottapreferenziale, ne ha dichiarato la prescrizione.

Di qui, l’evidente genericità dellacensura, dal momento che il vizio di motivazione non può essere articolatogenericamente ma si deve connotare, quanto alla sua proposizione, con precisionee adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica,erronea o difettosa, come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente ocontraddittoria, requisiti che non sono ravvisabili nella prospettazione di un vizio dicontraddittorietà tra decisioni che si assumono in conflitto logico, laddove, comedetto, gli imputati non sono stati affatto assolti dal reato sub A).4.2.

D’altronde, neppure coglie nel segno la deduzione difensiva laddove miraa far emergere un contrasto decisionale in relazione alla medesima operazionenegoziale posta in essere dai medesimi soggetti nell’ambito dello stesso centro diinteressi, in continuità temporale, l’una dopo l’altra, poiché è proprio la diversaangolazione dalla quale l’operazione assume rilievo – dalla parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.ao dal versante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - a fondare l’esito decisorio che quisi vuole confutare: come si legge con assoluta chiarezza nella sentenza di primogrado, quell’operazione, se non ha prodotto un aggravamento del dissesto dellaNicoletti s.p.a., ha, invece, costituito un’operazione dolosa, ampiamente descritta,penalmente rilevante ai sensi dell’art. 223 n. 2 legge fall., per l’altra società delgruppo.4.3.

Omettono i ricorrenti di confrontarsi con le argomentazioni della sentenzaimpugnata, che ha ritenuto che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è statola conseguenza della decisione degli amministratori (comuni alle due società) di faracquistare a quest’ultima società del gruppo, a un prezzo multimilionario, unimmobile che, però, non era di alcuna utilità per la acquirente, tanto più che siaccollava l’onere del finanziamento bancario, in regione dell’oneroso contratto dilease - back stipulato.4.4.

Operazione in relazione alla quale del tutto congruamente si è dedotta,sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, la sussistenza dell'elementosoggettivo della fattispecie, che, secondo consolidato orientamento, ha ad oggettola coscienza e volontà delle "operazioni" che concretizzino un abuso o un'infedeltànell'esercizio della carica ricoperta o un atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomico finanziaria della società, e la prevedibilità del dissesto (Sez. 5, n. 2905del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212613; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014,Rv. 260492; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510), atteso che, come ènoto, mentre nella prima ipotesi dell’art. 223 comma 2 n. 2 Legge fall. è punita lacausazione del fallimento con dolo - ed è pertanto una fattispecie a dolo specifico -la seconda ipotesi, contestata nella specie, riguarda il fallimento conseguente adoperazioni dolose, dove il fallimento è solo l'effetto di una condotta volontaria, manon intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, pur se il soggettofallimento essere una possibilità prevedibile.4.5.

La sentenza impugnata ha tratto il dolo del delitto dalla circostanza che gliimputati fossero tutti soci e amministratori delle due società protagonistedell’operazione, e, quindi, in ragione di tale posizione manageriale, li ha ritenuticonsapevoli della grave crisi finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e delle conseguenzepregiudizievoli che sarebbero derivate per la fallita dall’assunzione di un onerosodebito non affrontabile dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.4.6.

Dunque, in conclusione, del tutto congruamente, la sentenza impugnataha ritenuto dolose le operazioni infragruppo contestate, in quanto volutamentedepauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievoli per i creditori nellaprospettiva della procedura concorsuale, in primo luogo per la loro eccentricitàrispetto all’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. e alla sua acclaratainattività, che le rendevano quindi prive di logica e di ragionevolezza imprenditoriali,risultando chiaro che il coinvolgimento della fallita nell’operazione di lease-backfosse finalizzato a eludere il rischio di un’operazione revocatoria ove il leasing diritorno fosse stato concluso direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, nel 2006,versava già in una situazione di grave e irreversibile crisi di liquidità e di dissesto.4.6.1.

D’altronde, la sentenza impugnata – preso atto della sussistenza diun’operazione infragruppo, per la riconducibilità del capitale societario alla famigliaNifcoletti, che costituiva anche il medesimo assetto manageriale – ha negato laconfigurabilità di un vantaggio compensativo per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale societàdel medesimo gruppo, che avrebbe potuto ottenere analogo risultato senzacoinvolgere la fallita, portandola al fallimento.

In tal modo, la Corte territoriale hafatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale, per invocare ilmaturarsi di vantaggi compensativi e, dunque, per escludere la natura distrattiva diun'operazione di acquisto di un cespite da una società del gruppo - ricorrendo adun finanziamento bancario (come detto, incongruente con la situazione di inattivitàaziendale della cessionaria), per poi concludere con la stessa società alienante unalocazione commerciale cui seguiva il pagamento dei canoni solo per un limitatoperiodo - non sia sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata edi quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessatodimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiutenella logica e nell'interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata prevedibilitàdi vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentementedanneggiata” (ex multis Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n.8253 del 26/06/2015).

Onere che, nella specie, invece, non è stato assolto dairicorrenti.6.

Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
77NICOLETTI EUSTACHIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NICOLETTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Belmonte;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso, riportandosi alla memoria in atti, per il rigetto del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dato atto di aver cognizione della memoria predispostadalla Procura generale, discute i motivi di ricorso, anche riportandosi agli scrittidell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza a impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato ladecisione del Tribunale di Matera, che - dichiarata la prescrizione per i reati sub A)(riqualificato in bancarotta preferenziale, ex art. 216 co. 3 e 223 Legge fall.), e C)(riqualificato, ai sensi dell’art. 218 legge fall., in ricorso abusivo al credito) epronunciata l’assoluzione per insussistenza del fatto per la bancarotta impropriacontestata al capo D) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EustachioNicoletti, [OSCURATO:PERSONA]– nelle rispettive qualità ricoperte nell’ambito della societàNicoletti S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del 03/07/2009 – colpevoli, inconcorso, del reato contestato al capo B), di bancarotta impropria per avere cagionatoo contribuito a cagionare il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., permezzo dell’operazione dolosa di spin off immobiliare consistita nella cessione, alprezzo di euro 4.500.000,00, di un complesso edilizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàin situazione di crisi dal 2003, ad una società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., bene poi ceduto in locazione alla stessa venditrice con contratto dilease - back stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e MPS, con la consapevolezza dei ricorrenti,che erano amministratori di entrambe le società, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già in gravecrisi finanziaria, non sarebbe stata in grado di pagare i canoni, tant’è che la bancaconcedente comunicava alla contraente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la risoluzionecontrattuale per inadempimento dell’utilizzatore. Secondo i giudici di merito, lavendita del fabbricato, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eraservita solo a consentire alla venditrice di conseguire la relativa plusvalenza concontestuale riduzione delle perdite di esercizio e acquisizione di liquidità indispensabileper protrarre l’attività imprenditoriale, mentre il successivo contratto di lease-back tral’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’istituto bancario era finalizzato a consentirealla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la conservazione della materiale disponibilità dell’immobilealienato. Il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella triangolazione descritta – nonnecessaria, in quanto il contratto di lease-back avrebbe potuto essere conclusodirettamente da [OSCURATO:PERSONA] senza coinvolgere l’altra società che, prima dell’operazione,pur inattiva, non risultava in perdita e che, comunque, ha acquistato un bene nonfunzionale al perseguimento dell’oggetto sociale – è risultata una operazione dolosafinalizzata ad eludere il rischio concreto di un’azione revocatoria avverso il contrattodi lease-back, ove fosse stato concluso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e ha portatoal fallimento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, pur inattiva, non era gravata da debiti.2. I ricorrenti, per il tramite del comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicola [OSCURATO:PERSONA], si affidano a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza degli artt. 111, comma 6, Cost., 125 comma 3, 546 co.1 lett.e), cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione. Si lamenta la mancatavalutazione, da parte della Corte di appello, delle censure sviluppate con il gravameavverso la decisione del primo giudice, adottata in relazione ai reati contestati aicapi A) e C), volte a conseguire il proscioglimento nel merito, sul primario rilievodella insussistenza dell’elemento soggettivo dei suddetti reati, a prescindere dallainesatta qualificazione giuridica. A fronte di specifiche censure degli appellanti allaricostruzione della sentenza di primo grado in tema di responsabilità, la affermatacondivisione dell’iter motivazionale del primo giudice da parte della Corte di appellofonda su asserzione dogmatica, poiché priva di reale confronto con il contenutointrinseco degli specifici motivi di censura.2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione sono denunciati in relazioneall’art. 223 co. 2 n. 2, L. Fall., con riguardo alla affermata responsabilità per il delittosub B), e al mancato proscioglimento nel merito relativamente al delitto sub A).Si stigmatizza l’intrinseca contraddizione decisionale, per avere i giudici dimerito assolto gli imputati dal delitto sub A) per l’insussistenza dell’elementooggettivo, al contempo condannandoli per la bancarotta distrattiva di cui al capo B),pur riferendosi entrambi i delitti alle stesse condotte, ovvero alla medesimaoperazione negoziale e allo stesso bene, poste in essere dai medesimi soggettinell’ambito dello stesso centro di interessi, in continuità temporale, l’una dopol’altra, per quanto riguardate l’una dall’angolazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’altra daquella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non sono fondati.2. Come premesso, all’esito della declaratoria di prescrizione per i reatisub A) e C) e dell’assoluzione per insussistenza del fatto per il reato sub D), residuala fattispecie di cui al capo B).2.1. Per quanto emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, la fallita facevaparte di un gruppo industriale, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], (il padreGiuseppe era il Presidente del C.d.A., i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Eustachio consiglieri,quest’ultimo con la carica dl A.D.). Lo stato di dissesto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (la cuicrisi di liquidità era stata determinata dalla contrazione del volume di affari) erastato aggravato da alcune operazioni dolose e distrattive concluse dagliamministratori della fallita in concorso con funzionari di banca. In particolare, stantel’esorbitanza del patrimonio immobiliare, gli amministratori avevano convenuto conl’istituto di credito la vendita del capannone e del fabbricato destinato a uffici adaltra società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al prezzo, determinato da unaperizia, di euro 4,500.000,00, oltre IVA, anticipato all’acquirente da MPS, e pochimesi dopo era sottoscritto tra MPS Leasing and factoring S.p.A. e la acquirente uncontratto di lease- back, in virtù del quale il primo acquistava al medesimo prezzodi vendita, (in realtà mai versato, perché utilizzato da MPS per rientrare dalfinanziamento) la proprietà del bene, concesso in locazione finanziaria allavenditrice. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. locava il medesimo immobile allaNicoletti s.p.a., al canone mensile di euro 30.000, pagando, con le somme versatedalla locatrice, le residue rate del leasing immobiliare, secondo l’obbligo assuntodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso la concedente. E’ stato anche evidenziato che il cespiteera iscritto in bilancio al valore di euro 995.560,00, ciò che aveva generato unaplusvalenza di oltre tre milioni di euro, migliorando la situazione finanziaria dellafallita.2.2. Il giudice di primo grado ha, quindi, escluso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concorsoad aggravare il dissesto della società e cagionato un nocumento patrimoniale,avendo ceduto a un prezzo congruo il cespite e ottenendo una plusvalenza cheaveva consentito una effettiva riduzione delle perdite di esercizio e di adempiere atalune obbligazioni. Per questo ha escluso – in relazione al capo A) - laconfigurabilità della bancarotta impropria per carenza dell’elemento oggettivo.Nondimeno, ha considerato che la cessione di un cespite in una situazione di crisifinanziaria, da parte di una società con pesante situazione debitoria, fossefinalizzata a consentire il pagamento di debiti contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.pa. neiconfronti di MPS (pari a oltre due milioni di euro), la quale, a sua volta, si vedevagarantito il pagamento del prezzo corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inragione del contratto di lease-back con canalizzazione dei canoni, così riqualificandoil fatto ai sensi dell’art. 216 co. 2 e 223 legge fall. quale bancarotta preferenziale,imputando agli amministratori di avere eseguito pagamenti prima delladichiarazione di fallimento in favore di alcuni creditori ed in danno di altri, inviolazione della par condicio, ravvisando, dal punto di vista dell’elementosoggettivo, la volontà di recare vantaggio al creditore soddisfatto con eventualedanno per gli altri. Come si è premesso, per tale fatto è stata dichiarata laprescrizione, analogamente al reato sub C), a sua volta riqualificato quale ricorsoabusivo al credito ai sensi dell’art. 218 legge fall.2.3. Con riguardo al capo B) - che ha a oggetto la medesima operazione dispin off immobiliare, sul versante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - i giudici di meritohanno osservato come l’insolvenza e la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. è conseguenza della scelta scellerata degli amministratori diimpresa priva di patrimonio di effettuare la complessa operazione acquistando daaltra società del gruppo un immobile strumentale del valore di euro 4.500.00,00non certo funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale, fruendo inoltre delfinanziamento di istituto di credito con cui perfezionare dopo pochi mesi onerosocontratto di lease back, nella consapevolezza di non avere alcuna possibilità dipagare le rate della locazione finanziaria atteso lo stato di dissesto della conduttriceNicoletti S.p.A.. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a è stata coinvolta daldissesto di altra società del gruppo divenendo a sua volta insolvente, tanto da esseredichiarata fallita sull’unica istanza della finanziatrice per il mancato pagamento dellerate del leasing. La condotta degli amministratori della fallita [OSCURATO:PERSONA].r.l. (di acquistare l’immobile della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludere un contratto di lease-back con istituto bancario e locarlo alla originaria venditrice) è stata ritenutaoperazione dolosa per la oggettiva pericolosità e il pregiudizio che ne è derivato,avendo di fatto provocato lo stato di insolvenza della società, atteso che, stante lamedesimezza delle cariche sociali delle due società, gli imputati avevano la pienaconsapevolezza della grave crisi finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dellepregiudizievoli conseguenze che sarebbero derivate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dall’assunzione del debito milionario che mai sarebbe stato estinto per la insolvenzadella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentando i canoni di locazione dell’immobile l’unicarisorsa economica per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui fra fronte al pagamentodelle rate di leasing.3. Fatta tale preliminare ricostruzione, e venendo al primo motivo del comunericorso - che, come premesso, muove dalla censura alla sentenza impugnata peromesso scrutinio delle deduzioni formulate con l’atto di appello in merito allasostenuta insussistenza dei fatti contestati sub A) e C), per i quali il giudice di primogrado aveva dichiarato la prescrizione, previa riqualificazione giuridica dei fatti ivicontestati –, si osserva che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha fattocorretta applicazione – seppur con sintetico richiamo - del principio di diritto atenore del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice èlegittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, secondocomma, cod. proc. pen., soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escluderel’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la suarilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosìche la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più alconcetto di “contestazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di“apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti,in motivazione).3.1. La Corte di appello, infatti, ha escluso, alla luce del richiamato principio(non risultando una rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati), che gliargomenti di censura sviluppati dalla difesa appellante alla sentenza di primo grado,riportati in ampia parte integralmente nella sentenza impugnata, possano condurreall’esito assolutorio di merito invocato dalla difesa, tanto più alla luce dell’ampiaricostruzione fattuale proveniente dalla sentenza di primo grado e del corredogiustificativo fornito in merito ai ragionevoli motivi di sussistenza dei fatti scrutinatinei capi A) e C), e alla loro attribuibilità soggettiva agli odierni ricorrenti, in ragionedelle concrete funzioni esercitate nelle due società coinvolte dalla descrittaoperazione, non essendo emerso che alcuno di loro se ne sia dissociato.3.2. In presenza di una "doppia conforme", invero, la sentenza impugnata equella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep.05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicché la motivazione deve essereapprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218),risultando di fatto smentita la tesi difensiva che la condivisione dell’itermotivazionale del primo giudice da parte della Corte di appello sia priva di realeconfronto con il contenuto intrinseco degli specifici motivi di censura.4. Parimenti infondato risulta il secondo comune motivo.4.1. In primo luogo, come si è già ricordato, il Tribunale non ha assolto gliimputati dal delitto sub A), giacché, dopo averlo riqualificato quale bancarottapreferenziale, ne ha dichiarato la prescrizione. Di qui, l’evidente genericità dellacensura, dal momento che il vizio di motivazione non può essere articolatogenericamente ma si deve connotare, quanto alla sua proposizione, con precisionee adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica,erronea o difettosa, come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente ocontraddittoria, requisiti che non sono ravvisabili nella prospettazione di un vizio dicontraddittorietà tra decisioni che si assumono in conflitto logico, laddove, comedetto, gli imputati non sono stati affatto assolti dal reato sub A).4.2. D’altronde, neppure coglie nel segno la deduzione difensiva laddove miraa far emergere un contrasto decisionale in relazione alla medesima operazionenegoziale posta in essere dai medesimi soggetti nell’ambito dello stesso centro diinteressi, in continuità temporale, l’una dopo l’altra, poiché è proprio la diversaangolazione dalla quale l’operazione assume rilievo – dalla parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.ao dal versante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - a fondare l’esito decisorio che quisi vuole confutare: come si legge con assoluta chiarezza nella sentenza di primogrado, quell’operazione, se non ha prodotto un aggravamento del dissesto dellaNicoletti s.p.a., ha, invece, costituito un’operazione dolosa, ampiamente descritta,penalmente rilevante ai sensi dell’art. 223 n. 2 legge fall., per l’altra società delgruppo.4.3. Omettono i ricorrenti di confrontarsi con le argomentazioni della sentenzaimpugnata, che ha ritenuto che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è statola conseguenza della decisione degli amministratori (comuni alle due società) di faracquistare a quest’ultima società del gruppo, a un prezzo multimilionario, unimmobile che, però, non era di alcuna utilità per la acquirente, tanto più che siaccollava l’onere del finanziamento bancario, in regione dell’oneroso contratto dilease - back stipulato.4.4. Operazione in relazione alla quale del tutto congruamente si è dedotta,sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, la sussistenza dell'elementosoggettivo della fattispecie, che, secondo consolidato orientamento, ha ad oggettola coscienza e volontà delle "operazioni" che concretizzino un abuso o un'infedeltànell'esercizio della carica ricoperta o un atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomico finanziaria della società, e la prevedibilità del dissesto (Sez. 5, n. 2905del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212613; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014,Rv. 260492; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510), atteso che, come ènoto, mentre nella prima ipotesi dell’art. 223 comma 2 n. 2 Legge fall. è punita lacausazione del fallimento con dolo - ed è pertanto una fattispecie a dolo specifico -la seconda ipotesi, contestata nella specie, riguarda il fallimento conseguente adoperazioni dolose, dove il fallimento è solo l'effetto di una condotta volontaria, manon intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, pur se il soggettofallimento essere una possibilità prevedibile.4.5. La sentenza impugnata ha tratto il dolo del delitto dalla circostanza che gliimputati fossero tutti soci e amministratori delle due società protagonistedell’operazione, e, quindi, in ragione di tale posizione manageriale, li ha ritenuticonsapevoli della grave crisi finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e delle conseguenzepregiudizievoli che sarebbero derivate per la fallita dall’assunzione di un onerosodebito non affrontabile dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.4.6. Dunque, in conclusione, del tutto congruamente, la sentenza impugnataha ritenuto dolose le operazioni infragruppo contestate, in quanto volutamentedepauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievoli per i creditori nellaprospettiva della procedura concorsuale, in primo luogo per la loro eccentricitàrispetto all’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. e alla sua acclaratainattività, che le rendevano quindi prive di logica e di ragionevolezza imprenditoriali,risultando chiaro che il coinvolgimento della fallita nell’operazione di lease-backfosse finalizzato a eludere il rischio di un’operazione revocatoria ove il leasing diritorno fosse stato concluso direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, nel 2006,versava già in una situazione di grave e irreversibile crisi di liquidità e di dissesto.4.6.1. D’altronde, la sentenza impugnata – preso atto della sussistenza diun’operazione infragruppo, per la riconducibilità del capitale societario alla famigliaNifcoletti, che costituiva anche il medesimo assetto manageriale – ha negato laconfigurabilità di un vantaggio compensativo per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale societàdel medesimo gruppo, che avrebbe potuto ottenere analogo risultato senzacoinvolgere la fallita, portandola al fallimento. In tal modo, la Corte territoriale hafatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale, per invocare ilmaturarsi di vantaggi compensativi e, dunque, per escludere la natura distrattiva diun'operazione di acquisto di un cespite da una società del gruppo - ricorrendo adun finanziamento bancario (come detto, incongruente con la situazione di inattivitàaziendale della cessionaria), per poi concludere con la stessa società alienante unalocazione commerciale cui seguiva il pagamento dei canoni solo per un limitatoperiodo - non sia sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata edi quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessatodimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiutenella logica e nell'interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata prevedibilitàdi vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentementedanneggiata” (ex multis Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n.8253 del 26/06/2015). Onere che, nella specie, invece, non è stato assolto dairicorrenti.6. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 19888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris