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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 25003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r (Cesarulo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla dedotta assenza di responsabilità in ordine al reato contestato (v. pag. 3 sent.) sia riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'eccessività della pena e dell'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere es ejsqre [OSCURATO:PERSONA] ente O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lN CANCI-11.1.-\ O 9 GIU 2 23 IL N(111.1_11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r (Cesarulo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla dedotta assenza di responsabilità in ordine al reato contestato (v. pag. 3 sent.) sia riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'eccessività della pena e dell'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere es ejsqre [OSCURATO:PERSONA] ente O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lN CANCI-11.1.-\ O 9 GIU 2 23 IL N(111.1_11
Sentenza Cassazione n. 25003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris