CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 147 Romaniello NRG 27238/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato, infatti, che i motivi denunciano vizi di travisamento della prova, quanto al riconoscimento dell'imputato, che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (ovvero critiche sul "significato" della prova) (tra tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), vieppiù generica (quanto alla deduzione del vizio in presenza di "doppia conforme" (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; cfr. sentenza di primo grado, pag. 3) e anche aspecifica (in ordine alle dichiarazioni del teste Carola, cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso