CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05035/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di illegittimità, nullità, invalidità ed inutilizzabilità degli atti svolti in esecuzione della rogatoria richiesta dall'Autorità giudiziaria elvetica nel procedimento n.169/2021 r.g. rogatorie-n.354/21 AGI Procura Torino. 1.1. In particolare, il predetto - a sostegno della propria richiesta - aveva dedotto: a) la lesione del diritto di difesa per violazione dell'art.65 cod. proc. pen. per non essere stato portato a conoscenza del procedimento pendente in Svizzera a suo carico, con riguardo all'[OSCURATO:PERSONA] procedente, all'avvio del procedimento, al contenuto dell'incriminazione ed alle fonti di prova nei suoi confronti; b) la lesione del diritto di difesa per il riferimento, nell'invito a comparire avanti la polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio, all'art.650 cod. pen. in considerazione dell'avviso (contenuto nell'invito) della possibilità di accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione; c) l'inammissibilità della richiesta di prova ex art.724, comma 7 lett. b), cod. proc. pen., in quanto il fatto per cui si procede non è previsto come reato dalla legge italiana. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto l'istanza infondata poiché ha escluso la sussistenza delle lamentate violazioni evidenziando, al riguardo, che gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria erano stati effettuati nel rispetto delle garanzie difensive con il conseguente superamento delle questioni relative alle forme dell'avviso a comparire e che la rogatoria risultava espletata in ossequio dell'accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, sulla base del quale non è necessario che il fatto oggetto della rogatoria abbia rilevanza penale . 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. , l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.65,724 e 725 cod. proc. pen. e deduce che, ancora oggi, egli non è a conoscenza del procedimento pendente in Svizzera, di quale sia l' Autorità (od organo cantonale elvetico) che ha assunto l'iniziativa nei suoi confronti, delle fonti di prova a sostegno della sua momentanea incriminazione e neppure della domanda di assistenza giudiziaria, così come della ordinanza con la quale è stata disposta l'esecuzione della rogatoria. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. , il vizio di omessa motivazione rispetto alle censure riguardanti l'invito a comparire nel quale era contenuto un richiamo all'art.650 cod. pen. e l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione, sarebbe stato accompagnato coattivamente presso la competente caserma dei Carabinieri. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. In sostanza, esso ripropone le medesime doglianze e le stesse argomentazioni, già respinte dalla Corte di appello, senza però confrontarsi con le ragioni della decisione avversata e con il percorso logico-giuridico che l'ha giustificata. 2.1. Al riguardo deve, anzitutto, ricordarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per contestare l'ordinanza con la quale la Corte d'appello disponga l'esecuzione di una rogatoria internazionale, non è consentito alcun mezzo di gravame. Il principio di tassatività delle impugnazioni e l'assenza di disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie internazionali impone di dare applicazione alla regola generale di cui all'art. 568 cod. proc. pen., la quale, stabilito che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi, rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, categorie nelle quali non rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria (Cass. Sez. 3, Ord. n. 1586 del 20/10/1992, P.M. in proc. Tortora, Rv. 192084; Sez. 4, n. 1385 del 20/4/1993, P.M., Rv. 193892; Sez. 4, n. 1755 del 24/5/1995, PG in proc. ignoti, Rv. 201880; Sez. 3, n. 1365 del 14/4/1999, Acampora, Rv. 214502). Al contrario, costituisce opinione costante e condivisa da dottrina e giurisprudenza quella che ammette la proponibilità di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto rimedio previsto in via generale per garantire il controllo giurisdizionale sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, avverso gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria, che devono realizzarsi nel rispetto delle forme stabilite dal codice di rito, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 725 cod. proc. pen., che in tal modo rende applicabile alla materia anche il regime impugnatorio. 2.2. Questa Corte ha delimitato anche l'ambito oggettivo di devoluzione, proprio dell'incidente di esecuzione nella specifica materia e ha precisato che l'interessato deve limitarsi a proporre questioni attinenti le modalità attuative della rogatoria e che il giudice è chiamato a verificare soltanto "la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, che rendono eseguibile il provvedimento", ossia l'esistenza del titolo esecutivo, oppure le condizioni costitutive, modificative o estintive incidenti sulla validità ed efficacia del titolo stesso, senza che sia consentito proporre contestazioni riguardanti il merito di tale provvedimento e le questioni dallo stesso già risolte (Cass. sez. 4, sent. n. 01348 del 16.2.1995, P.G., Rv. 200970; sez. 4, sent. n. 01755 del 24.5.1995, P.G. in proc. ignoti, Rv. 201880), pena l'inammissibilità dell'incidente proposto. 2.3. Tenuto conto di tali principi, le questioni sollevate nell'incidente di esecuzione formulato contro l'invito a comparire notificato al Miralli, proprio perché dirette a sollevare in sede inappropriata profili di fatto e di diritto già valutati, anche in via implicita, dall'ordinanza di "exequatur" risultano inammissibili; infatti, le censure riguardanti la mancanza di notizie sul procedimento elvetico e sulla autorità procedente costituiscono, in realtà, aspetti giuridici sui quali si è esercitato o doveva esercitarsi il controllo giurisdizionale della Corte di Appello, sicché risultano coperti dalla ordinanza di "exequatur" e non possono essere surrettiziamente riproposti attraverso un uso improprio dell'incidente di esecuzione. In ogni caso il ricorrente potrà sollevare tali questioni nella sede naturale, vale a dire nell'ambito del procedimento penale incardinato presso l'autorità straniera rogante. Deve poi ricordarsi che è stato già affermato, da parte di questa Corte con orientamento pienamente condivisibile ed al quale si deve dare seguito che "l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione va valutata in relazione all'atto da compiere: quando sia richiesto l'interrogatorio dell'imputato non è ipotizzabile - non diversamente da quanto avviene nell'ordinamento interno - alcun rimedio contro il provvedimento che lo abbia disposto" (Cass. sez. 5, n. 4619 del 12/12/1994, Menegatti, Rv. 200306; nonchè Cass. sez. 3, n. 927 del 25/02/2000, Acampora, Rv. 216974). In altri termini, così come il sistema processuale nazionale non consente un mezzo di gravame specifico per contestare eventuali nullità dell'informazione di garanzia o dell'interrogatorio dell'indagato verificatesi nel corso delle indagini preliminari, designando la sede giudiziale nel contraddittorio tra le parti quale fase processuale deputata a risolvere tali questioni, altrettanto non ammissibile è proporre tali eccezioni mediante incidente di esecuzione quando l'informazione di garanzia e l'invito a comparire per l'interrogatorio siano stati emanati dal giudice italiano in esecuzione di una rogatoria internazionale. 2.4. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha dato atto che l'interrogatorio è stato svolto con tutte le garanzie previste dall'ordinamento italiano (con la presenza del difensore) e che, in tale occasione, il Miralli è stato reso edotto dell'oggetto del procedimento instaurato a suo carico in Svizzera essendogli anche stata mostrata una fotografia costituente un elemento di prova e che, in base all'accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, non è necessario che il fatto oggetto della rogatoria abbia rilevanza di carattere penale. Orbene, rispetto a tale compiuta e coerente motivazione, il ricorrente non si confronta in modo specifico reiterando, come visto, i motivi posti a fondamento del suo incidente di esecuzione. Infine, appaiono del tutto inconferenti le censure riguardanti il contenuto dell'avviso a comparire considerato che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'interrogatorio si è svolto con il rispetto di tutte le garanzie difensive. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Riget