Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29603/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASALNUOVO di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 23/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 23/12/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza del 21/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando la pena sia nei loro confronti sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio loro rispettivamente ascritti oltre che per il reato di simulazione di reato contestato al solo Migliaro.

Deducono:

2. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.

2.1. Violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) della rubrica.

Il primo motivo d'impugnazione si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, al cui riguardo il ricorrente sostiene che sono insussistenti i requisiti della rapina impropria, essendosi perpetrato un furto.

In tal senso si argomenta circa la possibilità di configurare una violenza nello sbarramento o blocco frapposto rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, sulla effettiva sussistenza di un blocco o sbarramento, sul momento in cui si è manifestata la violenza e sulla sua conseguente strumentalità rispetto alla sottrazione o all'impossessamento, sul destinatario della violenza, eventualmente esercitata nei confronti delle Forze dell'ordine e non verso il detentore del bene sottratto, illustrandosi a tal proposito le risultanze istruttorie ed evidenziandosi la diversa ricostruzione dei fatti della sentenza di appello, rispetto alla sentenza di primo grado.

Rimarca come vi sia una contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e quella del giudice di appello, visto che con la prima la violenza veniva collocata in un momento anteriore all'impossessamento, così ritenendosi configurata una rapina, mentre la seconda ha ritenuto che la violenza fosse successiva all'impossessamento, così ritenendosi configurata una rapina impropria.

2.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.

In questo caso la difesa assume che la Corte di appello -al pari del giudice di primo grado- ha ritenuto la recidiva con esclusivo riferimento al certificato penale, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che pretende una specifica motivazione quanto alle ragioni per cui il delitto sia sintomatico di una maggiore pericolosità del reo.

3. [OSCURATO:PERSONA] Michele. - Con l'[OSCURATO:PERSONA]

3.1. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1) lettera b) c. p. p.".

La violazione di legge viene rinvenuta dal ricorrente nell'assenza di elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua partecipazione all'associazione per delinquere, tali da far superare il ragionevole dubbio, mancando intercettazioni che lo vedano direttamente coinvolto nelle conversazioni e non essendo a tal fine utili le conversazioni con la moglie registrate in carcere né l'episodio del lingotto d'oro e il rinvenimento dell'automezzo con gru rinvenuto presso la "[OSCURATO:PERSONA]".

Aggiunge che non vi sono elementi che dimostrino uno specifico ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella condotta di riciclaggio contestata al capo D), mancando alcun riferimento nei suoi confronti nelle telefonate intercettate il 18/01/2020 così come in tutte le conversazioni intercettate e riferibili a [OSCURATO:PERSONA] non si discute di targhe da sostituire, di stamperie e altro, così che manca ogni elemento che indichi il ruolo ricoperto dall'imputato nel riciclaggio.

Denuncia, inoltre, l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato al capo B), in quanto la violenza veniva esercitata nei confronti delle Forze dell'Ordine e non verso il detentore del bene sottratto, così affermandosi che la pregressa apposizione degli automezzi sarebbe stata prodromica e funzionale non solo all'impossessamento delle cassette di sicurezza ma anche all'impedimento dell'intervento delle forze dell'ordine, in violazione dei requisiti richiesti per la configurabilità del delitto di rapina impropria.

Aggiunge che manca il rapporto di immediatezza tra sottrazione e violenza, così come richiesta dall'art. 628, comma secondo, cod.pen..

A sostegno dell'assunto vengono compendiate le emergenze processuali e si rimarca come la violenza si sia attuata prima dell'impossessamento, così che non è possibile configurare una rapina impropria.

Con riguardo alla confisca, il ricorrente espone le circostanze da cui si evince il regolare svolgimento di attività lavorativa, che gli consentivano il guadagno lecito di denaro.

3.2. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza".

In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, in ragione della mancanza di violenza e di minaccia nei confronti delle persone ovvero del direttore, degli impiegati e dei clienti della banca. - Con l'[OSCURATO:PERSONA].

3.3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e illogicità della motivazione per travisamento delle prove, in relazione alla partecipazione dell'imputato alla rapina di cui al capo B) e all'associazione di cui al capo A).

Secondo il ricorrente «la sentenza di appello troppo genericamente, contamina argomenti riguardanti un supposto gruppo associato per Ao," sh n.. commettere reati contro il patrimonio, con la responsabilità per singoli fatti oggetto di contestazione».

A tal proposito osserva che non è individuabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna condotta che lo colleghi al sodalizio criminoso.

A dimostrazione dell'assunto illustra le emergenze istruttorie, rimarcando il mancato confronto con quanto evidenziato nei motivi di appello, che viene ripercorso.

3.4. Violazione di legge, inosservanza di norme processuali e illogicità della motivazione in relazione al capo D) della rubrica.

In questo caso il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, che attribuisce il concorso di [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio, pur in mancanza di condotte materiali a lui addebitabili.

Osserva che la pianificazione dell'uso del mezzo e le sue modifiche in funzione della rapina non configurano il riciclaggio.

3.4. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e illogicità della motivazione in relazione alla ricettazione contestata al capo C).

A tale proposito si assume la non configurabilità del concorso morale a posteriori per adesione psicologica a una condotta di ricettazione consumata da altri, in quanto «il reato di ricettazione è a consumazione istantanea e a forma vincolata.

Tanto che viene commesso dal primo percettore delle cose provenienti da delitto, e non dai successivi eventuali fruitori delle cose provenienti da delitto, e non dai successivi eventuali fruitori, costituendo un post-factum non punibile».

3.5. Revoca della confisca dei mezzi e degli oggetti sequestrati.

Con riguardo a tale ultimo tema si assume che il ricorrente ha dato la prova positiva della provenienza lecita dei beni, oltre che la loro proporzione con i redditi da lui prodotti, con particolare riferimento al camper, al cui riguardo si ripercorrono le vicende relative al suo acquisto e pagamento.

4. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe.

4.1. Mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole, anzitutto, dalla discrasia tra l'ipotesi di reato formalmente contestata al capo B) (rapina propria) dell'imputazione e quanto ritenuto dai giudici di appello, che confermavano l'affermazione di responsabilità sulla base di una mai formalizzata riqualificazione del fatto in rapina impropria, così violando il diritto dell'imputato di conoscere ---, .1').1--. ..1) , n-1 esattamente gli addebiti mossi, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Aggiunge che il vizio di omessa o contradditoria motivazione va rinvenuto anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), essendosi riconosciuta una rapina in assenza di un atto violento antecedente all'impossessamento o immediatamente dopo, non potendosi considerare tale il posizionamento degli autoveicoli prima dell'azione delittuosa.

Si denuncia anche la mancata considerazione dei rilievi difensivi.

Anche con riguardo alla confisca viene osservato che la Corte di appello fornisce argomentazioni che si definiscono palesemente manchevoli oltre che lesive del divieto di reformatio in pejus, che si assume violato nella parte in cui si riqualifica l'ablazione riconducendola all'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod.pen., al fine di integrare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado, rimasta equivoca sul punto.

Viene specificato che non è possibile confiscare beni acquistati in un momento anteriore o successivo molto distante dal reato accertato giudizialmente.

5. MIGLIARO Gerardo.

5.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B).

Il motivo riguarda la questione comune agli altri ricorrenti della qualificazione del fatto contestato al capo B) quale rapina o come furto e tal riguardo si assume che la Corte di appello ha affrontato la questione con motivazione apparente e senza considerare i rilievi difensivi.

Vengono riassunti i requisiti giuridici richiesti per la configurabilità della rapina e del furto aggravato, ripercorrendo gli elementi fattuali, al fine di sostenere la non configurabilità della rapina impropria.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, alla quantificazione della pena base e all'aggravante del numero di partecipanti.

In questo caso si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena base, in quanto scostata dal minimo edittale.

Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata risposta alle doglianze difensive esposte in punto di sussistenza dell'aggravante del numero di persone partecipanti alla rapina, che i giudici hanno ritenuto pari a dieci soggetti.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

Esclusione della recidiva contestata.Anche in questo caso il vizio denunciato è quello dell'omessa motivazione sia con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, sia in riferimento alla sussistenza della recidiva.

6. PERNA Giuseppe.

6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628. [OSCURATO:PERSONA] si duole della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), al cui riguardo si evidenzia l'insussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione di una rapina, sia pure nella forma impropria.

7. TONDI Paolo.

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B).

Il motivo di censura è comune agli altri ricorrenti, per come già esposto.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 597 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p..

In questo caso si denuncia l'omessa risposta della Corte di appello alle doglianze difensive con cui venivano prospettate circostanze decisive quanto all'estraneità di Tondi al reato contestatogli. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Il tema comune a tutti i ricorrenti è quello della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B).

A tale riguardo, si censura l'operata valutazione del requisito della violenza ai fini della configurabilità del delitto di rapina, che è stato ritenuto integrato pur se non espressione di energia fisica proveniente dagli agenti e pur se non impeditiva dell'azione realizzata al fine di recuperare le cose sottratte o per evitare l'impunità ma semplicemente limitante l'efficacia o, più correttamente, avente un mero effetto ritardante della stessa.

Va ricordato che secondo la ricostruzione fattuale emergente dalla doppia sentenza conforme, i malviventi posizionavano un autocarro, una FIAT Panda, una FIAT Uno, una FIAT Punto, una FIAT Iveco e un trattore stradale [OSCURATO:PERSONA] con modalità tali da realizzare una blindatura dell'area interessata all'azione delittuosa, che così veniva isolata e resa inaccessibile ovvero di difficile accesso.

Secondo i ricorrenti, tale condotta non può considerarsi un'azione violenta e comunque, essa non ha un rapporto di strumentalità ovvero di ----. ...).. 'M A.... :»),...J.- „ immediatezza con l'azione furtiva.

Si aggiunge che la sentenza di primo grado e quella di appello sono contraddittorie, in quanto l'una ritiene che la condotta violenta abbia anticipato l'impossessamento, mentre l'altra ha stabilito che essa è stata successiva alla sottrazione.

Osservano, ancora, che -eventualmente- la violenza non è stata adoperata nei confronti della persona offesa, ma contro le Forze dell'Ordine.

Per risolvere i quesiti sollevati dalla difesa, va richiamata la motivazione della sentenza con cui questa Corte di cassazione ha risolto le medesime questioni in sede cautelare, con le precisazioni che di seguito verranno illustrate.

Con la sentenza n. 29215 del 08/09/2020 (Sez. 2, Rv. 279813 — 01) si era già spiegato che: «Come è noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso dal quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, dal momento che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione della cosa e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821).

Ciò premesso, va evidenziato come, secondo la medesima giurisprudenza, il concetto di "violenza alla persona" non comprende solo la violenza propria, cioè l'impiego di forza fisica nei confronti della persona offesa al fine di togliergli la libertà di movimento, ma anche la c.d. violenza impropria che si verifica quando l'agente priva comunque coattivamente la volontà di autodeterminazione della persona offesa, che si trova così costretta a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volontà: condotte che, per le ragioni dinanzi esposte, possono essere realizzate entrambe contro soggetto diverso dal derubato che, per qualsiasi motivo, intervenga a difesa di quest'ultimo ovvero al fine di evitare che il colpevole rimanga impunito.

Si è affermato infatti che, la nozione di "violenza" deve farsi rientrare nell'ampia accezione tecnico-giuridica riconducibile piuttosto all'ipotesi criminosa dell'art. 610 cod. pen., e, quindi, consista in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto -A - _,Z)V,,,,._.-•, passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (cfr., Sez. 2, n. 39941 del 6 26/11/2002, Strefezza, Rv. 222847; Sez. 2 n. 1176 del 11/10/2012, dep. 2013, Z., Rv. 254126).

Nel caso di specie risulta che l'intervento delle Forze dell'Ordine sul luogo della commissione del fatto venne ostacolato dalla presenza nelle immediate vicinanze dell'Istituto di credito assaltato di numerosi veicoli abbandonati di traverso, in posizione strategica, lungo le vie cittadine in modo da recintare la piazza in cui aveva sede l'Istituto e creare un cordone d'accesso invalicabile: condotta d'ostacolo - predisposta strumentalmente ma in termini prodromici rispetto al momento della sottrazione del denaro prelevato in banca - che ha impedito la sorpresa in flagranza, ritardato l'inizio del sopralluogo e delle indagini e consentito agli autori del reato di darsi alla fuga.

Questo comportamento, come detto caratterizzato da sottrazione del bene mobile e precedente apposizione di ostacoli all'intervento difensivo, costituito da due condotte temporalmente collegate, si è svolto senza soluzione di continuità ed ha integrato il concetto di "violenza alla persona" essendo stato finalizzato - non tanto a vincere la resistenza delle vittime "originarie" - quanto ad ostacolare l'intervento di soggetti (le Forze dell'Ordine) che, senza quell'ostacolo imprevisto ed imprevedibile, avrebbero proceduto nell'immediatezza al compimento degli atti di polizia giudiziaria nonchè all'identificazione e all'arresto dei rei, impedendo loro di garantirsi l'impunità.

La censura va pertanto disattesa con l'affermazione del seguente principio di diritto: "Integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine - tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l'accesso di automezzi delle stesse forze dell'ordine - di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell'esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all'identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonchè al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova: in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un'ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell'ordine che, conseguentemente, per il semplice -s - ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti"».

Principio che va qui ribadito.

La motivazione fin qui riportata risolve tutte le questioni sollevate dalle difese, quanto alla nozione di violenza, alla possibilità che la violenza sia diretta verso un soggetto diverso dalla persona offesa e al rapporto di immediatezza tra sottrazione, condotta violenta e intervento delle forze dell'ordine.

Bisogna tuttavia operare un'ulteriore precisazione, in quanto le obiezioni delle difese quanto all'assunta contraddittorietà circa la collocazione temporale della violenza (prima o dopo l'impossessamento) rendono necessaria l'esplicitazione di quanto già accennato con la sentenza pronunciata in sede cautelare.

Tale contraddittorietà, invero, svanisce ove si osservi la vicenda (non in maniera statica, ma) nel suo sviluppo dinamico, nel cui ambito si rinviene il duplice scopo attribuito al posizionamento delle autovetture e alla blindatura dell'area che, nella prima fase, era strumentale all'azione di impossessamento perché -per come si era già evidenziato- era stata «predisposta strumentalmente ma in termini prodromici rispetto al momento della sottrazione del denaro prelevato in banca», ossia al fine di consentire l'impossessamento del denaro e, perciò, necessariamente antecedente tale impossessamento; nella seconda fase, una volta ottenuto l'impossessamento, il blocco si mostrava funzionale alla fuga e, dunque, allo scopo di guadagnarsi l'impunità, per come pure ampiamente spiegato nella sentenza pronunciata in sede cautelare.

Tale funzionalità bidirezionale del blocco delle strade provocato dai malviventi risalta come la loro condotta sia riconducibile a entrambe le ipotesi della rapina propria e della rapina impropria, in quanto la violenza così come descritta e ritenuta è stata prima diretta all'impossessamento e poi funzionale all'obiettivo di guadagnarsi l'impunità.

Tanto vale a spiegare come -in realtà- non sia rinvenibile alcuna contraddittorietà tra le due sentenze di merito, atteso che la qualificazione del fatto quale rapina propria o impropria discende proprio dalle modalità bivalenti dell'azione criminosa, che contiene plurimi distinti elementi, tra i quali alcuni sono propri dell'ipotesi di cui all'art. 628, comma primo, cod.pen. e altri dell'ipotesi di cui all'art. 628, comma secondo, cod.pen..

Il tribunale ha evidentemente posto l'accento sulla violenza strumentale all'impossessamento, mentre la Corte di appello ha valorizzato la finalizzazione della violenza allo scopo di guadagnarsi l'impunità.

In entrambi i casi -per quanto esposto- la qualificazione giuridica fissata dai due collegi giudicanti trova legittimo fondamento nel fatto così come ricostruito nella doppia sentenza conforme.

Le ulteriori argomentazioni -relative al tempo trascorso tra l'azione e l'intervento delle Forze dell'Ordine e alla possibilità di considerare il posizionamento degli automezzi alla stregua di un blocco totale- involgono valutazioni di fatto precluse al giudice della legittimità, in quanto risolte dai giudici di merito con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni.

1.2. E' stato obiettato che la diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello ha configurato una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto si registra una "discrasia" tra l'accusa formale e la pronuncia impugnata, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Anche tale censura è manifestamente infondata.

Il capo d'imputazione contesta agli odierni ricorrenti di avere adoperato la violenza al fine dell'impossessamento del denaro, così che risulta formalmente contestata una rapina propria; la Corte di appello, come visto, ha condannato per il reato di rapina impropria, visto che nel corso dell'istruttoria emergeva che la violenza era stata esercitata (anche) al fine di guadagnarsi l'impunità.

A fronte di tale evenienza, va richiamato il principio di diritto già affermato da questa Corte, che ha spiegato che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. ([OSCURATO:PERSONA].

U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. il 2020, Bolla, Rv. 279555 - 01).

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello ---,“ ---, AOnN n.4 stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01).

E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946).

A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051).

Evenienza, questa, che non si è verificata con la qualificazione giuridica ritenuta nel provvedimento impugnato, ove si osservi che la rapina propria e la rapina impropria hanno un nucleo comune costituito dalla violenza che, nel caso in esame, è stata identificata -con riferimento a entrambe le ipotesi di reato- nel blocco predisposto dai malviventi e al cui riguardo sono state pienamente esperite le difese.

A tale ultimo proposito vale sottolineare come le difese si siano svolte con riguardo a entrambe le ipotesi configurabili, visto che la possibile sussistenza di una rapina impropria era già stata preconizzata dalla Corte di cassazione con la sentenza già richiamata e considerato che sul punto sono state esperite obiezioni sia in sede di appello, sia con i ricorsi per cassazione ora in esame.

Da tutto ciò la manifesta infondatezza della deduzione difensiva e la sua conseguente inammissibilità.

A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche in relazione ai restanti motivi di impugnazione di tutti i ricorrenti, per come si va a illustrare.

A.D•Jn --....._

2. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.

2.1. Del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] residua un solo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, in relazione alla recidiva, al cui riguardo si denuncia il vizio di omessa motivazione, in quanto ritenuta sul mero richiamo ai precedenti penali.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello -diversamente da quanto sostenuto- non si è limitata a richiamare i precedenti penali (numerosi, gravi e specifici), ma ha anche risaltato la stessa allarmante gravità delle condotte contestate, indicate quale ultimo approdo di un percorso irrimediabilmente vocate alla illegalità e in quanto tale significativa di una accresciuta pericolosità e capacità a delinquere, così richiamando la motivazione della sentenza di primo grado.

Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01).

Tale conclusione non viene rimossa dalla osservazione secondo cui la Corte di appello non ha considerato che i precedenti penali risalivano a ben dodici anni prima, atteso che tale rilievo si risolve in un'argomentazione di merito antagonista alla valutazione dei giudici di merito, che hanno evidentemente ritenuto che tale evenienza fosse recessiva rispetto alla pericolosità emersa dal nuovo fatto, siccome collegato ai precedenti reati, sia pure risalenti nel tempo.

Tanto più che il ricorrente omette ogni considerazione quanto alla pluralità, alla gravità e alla specificità dei precedenti penali, pure valorizzati dalla Corte di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] Michele.

3.1. Il ricorrente sviluppa motivi al fine di contrastare l'affermazione di responsabilità in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo A) e al concorso ai reati di rapina, riciclaggio e ricettazione rispettivamente contestati ai capi A), B), D) e C), oltre che in relazione alla confisca.

3.1.1. I motivi si risolvono nella reiterazione delle medesime considerazioni di merito esposte con il gravame e risolte dalla Corte di appello che: a) ha spiegato (dalla pagina 43 alla pagina 53) le ragioni per cui era configurabile il reato associativo e ha ampiamente giustificato le ragioni per cui ha ritenuto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto Recchiolone), con posizione stabile e ambita nel gruppo, per come emergente dal contenuto delle intercettazioni, da cui si scorgevano le molteplici attività in cui era coinvolto e la sua piena intraneità al gruppo, tale da rendere irrilevante la circostanza evidenziata dalla difesa, relativa alle poche conversazioni intercettate che lo vedevano quale interlocutore.

La Corte di appello ha altresì rigettato le obiezioni difensive relative alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] del nomignolo il Recchiolone; b) ha spiegato (dalla pagina 64 alla pagina 66 e richiamando le pagine da 104 a 110 della sentenza di primo grado) che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina emergeva dalle numerose intercettazioni, ivi comprese le conversazioni captate in carcere.

In tale ambito ha affrontato anche il tema della significatività probatoria del riferimento ai lingotti d'oro; c) ha spiegato (alle pagine 66 e 67), in relazione al concorso di [OSCURATO:PERSONA] alla ricettazione di cui al capo C), ha spiegato le ragioni dell'infondatezza della deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi un mero fruitore e non primo percettore dei beni ricettati.

In tal senso i giudici hanno precisato che la ricezione dei beni doveva essere ricondotta a tutti gli autori della rapina, che li ricevevano in funzione dell'esecuzione del delitto; d) ha spiegato (alle pagine 67-69) che anche il concorso nel delitto di riciclaggio era da ricondursi a tutti i concorrenti nel reato, in quanto finalizzato all'esecuzione della rapina; e) con riguardo alla c.d. confisca allargata, ha spiegato (alla pagina 76) che [OSCURATO:PERSONA] era disoccupato, mentre i redditi prodotti dal nucleo fannigliare negli anni antecedenti all'anno di acquisto dei beni «tutti "significativamente" nel 2019», con un figlio a carico, potevano considerarsi sufficienti al mantenimento della famiglia, ma incompatibili con l'acquisto dei beni soggetti ad ablazione.

Non può che rilevarsi come il ricorso si risolva nella mera reiterazione delle medesime deduzioni di fatto affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e non contraddittoria.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito A....)..,.._. che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

3.1.2. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Va aggiunto che la motivazione della Corte di appello è altresì corretta nella parte in cui configura un concorso morale nella ricettazione e nel riciclaggio, ove emerga che entrambe le condotte siano preordinate alla esecuzione del medesimo piano criminoso, comune a tutti i concorrenti che, in quanto tali, in mancanza di elementi di segno contrario, devono considerarsi partecipi consapevoli di ogni singola condotta pianificata al fine della riuscita dell'azione delittuosa.

A).,.......,

3.2. Il ricorrente lamenta anche il vizio di omessa motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale censura è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello -in punto di trattamento sanzionatorio- ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado che non aveva riformato, tra le quali - dunque- anche le ragioni della negazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione -tra l'altro- dell'assoluta gravità dei fatti, non solo per le ricadute economiche dei delitti scopo, ma anche per l'elevatissimo pericolo per l'ordine pubblico.

Tanto risulta conforme con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, 9 dicembre 1994).

Da qui la manifesta infondatezza del motivo in esame.

4. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe.

4.1. Già esaminate le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alla denuncia di violazione del principio di correlazione, rimangono da esaminare le questioni relative alla confisca.

A tale riguardo lamenta, anzitutto, la violazione del divieto di reformatio in peius, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe riqualificato la confisca, riconducendola all'ipotesi prevista dall'art. 240-bis cod.pen., a fronte di un'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado sul punto.

A tale proposito questa Corte ha già spiegato che «non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado», (Sez. 3 - , Sentenza n. 9156 del 17/12/2020 Ud., dep. il 2021, Petito, Rv. 281327 - 01).

Principio tanto più valevole nel caso in esame, dove non si ha alcuna riqualificazione della confisca, visto che la Corte di appello ha evidenziato che i beni venivano soggetti ad ablazione, con decreto di sequestro -4(0 - preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 240-bis cod.pen. e 648-ter cod.pen..

La confisca allargata, dunque, era alla base dell'ablazione sin dal provvedimento genetico, così mancando una riqualificazione giuridica, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.

4.2. Il ricorrente sostiene, altresì, che deve escludersi la confiscabilità dei beni acquistati dal condannato in un momento (anteriore o successivo) molto distante dal reato accertato giudizialmente, dovendosi individuare un perimetro temporale entro il quale opera la presunzione posta a base dell'art. 240-bis cod.pen..

In sostanza il ricorrente richiama il principio secondo cui il giudice «può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima», (Sez.

U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 — 01).

Il ricorrente, tuttavia, non va al di là della mera enunciazione del principio di diritto, visto che non si rinviene nel motivo alcuna indicazione utile a tracciare il richiamato perimetro temporale e le ragioni di una sua eventuale violazione a opera della Corte di appello.

Da ciò solo discende il difetto di specificità del motivo, in realtà privo di censure e, in quanto tale, inammissibile.

5. MIGLIARO Gerardo.

5.1. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione all'individuazione della pena base.

Il motivo è manifestamente infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello restituisca una motivazione puntuale e dettagliata in punto di trattamento sanzionatorio, affrontando il tema del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, della conferma della recidiva, del bilanciamento tra circostanze eterogenee, pervenendo infine a una riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado, per renderla più adeguata alle circostanze e alle modalità dei fatti, pur mantenendo tutte le osservazioni a tal fine esposte dal G.i.p..

A fronte di una motivazione così articolata, il motivo si rivolve in un'astratta quanto apodittica denuncia di omessa motivazione, del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata.

Da qui il difetto di specificità del motivo e la sua inammissibilità. - P -

5.2. Il ricorrente si lamenta altresì del riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, in numero di dieci.

Anche in questo caso il motivo si mostra meramente reiterativo dell'identica questione esposta con il gravame, affrontata e risolta dalla Corte di appello esaminando le censure relative alla configurabilità della rapina di cui al capo B) e rinviando alle motivazioni del giudice di primo grado.

La mera reiterazione delle medesime argomentazioni in fatto contenute nel gravame, per come già sottolineato, fa incorrere nel difetto di specificità, dovendosi ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

5.3. L'ulteriore motivo, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio è anzitutto aspecifico, in quanto si risolve in una mera enunciazione di principi di diritto fissati in materia di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul riconoscimento della recidiva e sugli aumenti di pena per la recidiva, senza alcuna censura alla sentenza impugnata.

Il motivo è anche manifestamente infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello restituisca una motivazione puntuale e dettagliata in punto di trattamento sanzionatorio, affrontando il tema del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, della conferma della recidiva, del bilanciamento tra circostanze eterogenee, pervenendo infine a una riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado, per renderla più adeguata alle circostanze e alle modalità dei fatti, pur mantenendo tutte le osservazioni a tal fine esposte dal G.i.p..

Als--n.....___, Con specifico riguardo alla recidiva, inoltre, la Corte di appello - diversamente da quanto sostenuto- non si è limitata a richiamare i precedenti penali (numerosi, gravi e specifici), ma ha anche risaltato la stessa allarmante gravità delle condotte contestate, indicate quale ultimo approdo di un percorso irrimediabilmente vocate alla illegalità e in quanto tale significativa di una accresciuta pericolosità e capacità a delinquere, così richiamando il giudice di primo grado.

Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).

Tale conclusione non viene rimossa dalla osservazione secondo cui la Corte di appello non ha considerato che i precedenti penali erano risalenti nel tempo, atteso che tale rilievo si risolve in un'argomentazione di merito antagonista alla valutazione dei giudici di merito, che hanno evidentemente ritenuto che tale evenienza fosse recessiva rispetto alla pericolosità emersa dal nuovo fatto, siccome collegato ai precedenti penali, sia pure risalenti nel tempo.

Tanto più che il ricorrente omette ogni considerazione quanto alla pluralità, alla gravità e alla specificità dei precedenti penali, pure valorizzati dalla Corte di appello.

6. PERNA Giuseppe.

6.1. Il ricorso aveva un unico motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), di cui si è già detto.

7. TONDI Paolo.

7.1. Il residuo motivo di Tondi è relativo al suo coinvolgimento alla rapina, con specifico riferimento -tra l'altro- al valore probatorio della conversazione in cui si fa riferimento a un lingotto d'oro.

A tale riguardo sostiene che la Corte di appello aveva precisato che la rapina contestata al capo B) aveva avuto a oggetto anche lingotti d'oro.

Il ricorrente sostiene che i giudici hanno male inteso la censura, con la quale si opponeva che nessuna persona offesa aveva denunciato la mancanza di un lingotto d'oro di 24 carati dal peso di un chilogrammo.

Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato tutte le argomentazioni difensive.

Tutte le censure, però, si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

1.3. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASALNUOVO di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 23/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 23/12/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza del 21/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando la pena sia nei loro confronti sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio loro rispettivamente ascritti oltre che per il reato di simulazione di reato contestato al solo Migliaro. Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni. 2.1. Violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) della rubrica. Il primo motivo d'impugnazione si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, al cui riguardo il ricorrente sostiene che sono insussistenti i requisiti della rapina impropria, essendosi perpetrato un furto. In tal senso si argomenta circa la possibilità di configurare una violenza nello sbarramento o blocco frapposto rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, sulla effettiva sussistenza di un blocco o sbarramento, sul momento in cui si è manifestata la violenza e sulla sua conseguente strumentalità rispetto alla sottrazione o all'impossessamento, sul destinatario della violenza, eventualmente esercitata nei confronti delle Forze dell'ordine e non verso il detentore del bene sottratto, illustrandosi a tal proposito le risultanze istruttorie ed evidenziandosi la diversa ricostruzione dei fatti della sentenza di appello, rispetto alla sentenza di primo grado. Rimarca come vi sia una contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e quella del giudice di appello, visto che con la prima la violenza veniva collocata in un momento anteriore all'impossessamento, così ritenendosi configurata una rapina, mentre la seconda ha ritenuto che la violenza fosse successiva all'impossessamento, così ritenendosi configurata una rapina impropria. 2.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. In questo caso la difesa assume che la Corte di appello -al pari del giudice di primo grado- ha ritenuto la recidiva con esclusivo riferimento al certificato penale, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che pretende una specifica motivazione quanto alle ragioni per cui il delitto sia sintomatico di una maggiore pericolosità del reo. 3. [OSCURATO:PERSONA] Michele. - Con l'[OSCURATO:PERSONA] 3.1. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1) lettera b) c. p. p.". La violazione di legge viene rinvenuta dal ricorrente nell'assenza di elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua partecipazione all'associazione per delinquere, tali da far superare il ragionevole dubbio, mancando intercettazioni che lo vedano direttamente coinvolto nelle conversazioni e non essendo a tal fine utili le conversazioni con la moglie registrate in carcere né l'episodio del lingotto d'oro e il rinvenimento dell'automezzo con gru rinvenuto presso la "[OSCURATO:PERSONA]". Aggiunge che non vi sono elementi che dimostrino uno specifico ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella condotta di riciclaggio contestata al capo D), mancando alcun riferimento nei suoi confronti nelle telefonate intercettate il 18/01/2020 così come in tutte le conversazioni intercettate e riferibili a [OSCURATO:PERSONA] non si discute di targhe da sostituire, di stamperie e altro, così che manca ogni elemento che indichi il ruolo ricoperto dall'imputato nel riciclaggio. Denuncia, inoltre, l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato al capo B), in quanto la violenza veniva esercitata nei confronti delle Forze dell'Ordine e non verso il detentore del bene sottratto, così affermandosi che la pregressa apposizione degli automezzi sarebbe stata prodromica e funzionale non solo all'impossessamento delle cassette di sicurezza ma anche all'impedimento dell'intervento delle forze dell'ordine, in violazione dei requisiti richiesti per la configurabilità del delitto di rapina impropria. Aggiunge che manca il rapporto di immediatezza tra sottrazione e violenza, così come richiesta dall'art. 628, comma secondo, cod.pen.. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le emergenze processuali e si rimarca come la violenza si sia attuata prima dell'impossessamento, così che non è possibile configurare una rapina impropria. Con riguardo alla confisca, il ricorrente espone le circostanze da cui si evince il regolare svolgimento di attività lavorativa, che gli consentivano il guadagno lecito di denaro. 3.2. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza". In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, in ragione della mancanza di violenza e di minaccia nei confronti delle persone ovvero del direttore, degli impiegati e dei clienti della banca. - Con l'[OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e illogicità della motivazione per travisamento delle prove, in relazione alla partecipazione dell'imputato alla rapina di cui al capo B) e all'associazione di cui al capo A). Secondo il ricorrente «la sentenza di appello troppo genericamente, contamina argomenti riguardanti un supposto gruppo associato per Ao," sh n.. commettere reati contro il patrimonio, con la responsabilità per singoli fatti oggetto di contestazione». A tal proposito osserva che non è individuabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna condotta che lo colleghi al sodalizio criminoso. A dimostrazione dell'assunto illustra le emergenze istruttorie, rimarcando il mancato confronto con quanto evidenziato nei motivi di appello, che viene ripercorso. 3.4. Violazione di legge, inosservanza di norme processuali e illogicità della motivazione in relazione al capo D) della rubrica. In questo caso il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, che attribuisce il concorso di [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio, pur in mancanza di condotte materiali a lui addebitabili. Osserva che la pianificazione dell'uso del mezzo e le sue modifiche in funzione della rapina non configurano il riciclaggio. 3.4. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e illogicità della motivazione in relazione alla ricettazione contestata al capo C). A tale proposito si assume la non configurabilità del concorso morale a posteriori per adesione psicologica a una condotta di ricettazione consumata da altri, in quanto «il reato di ricettazione è a consumazione istantanea e a forma vincolata. Tanto che viene commesso dal primo percettore delle cose provenienti da delitto, e non dai successivi eventuali fruitori delle cose provenienti da delitto, e non dai successivi eventuali fruitori, costituendo un post-factum non punibile». 3.5. Revoca della confisca dei mezzi e degli oggetti sequestrati. Con riguardo a tale ultimo tema si assume che il ricorrente ha dato la prova positiva della provenienza lecita dei beni, oltre che la loro proporzione con i redditi da lui prodotti, con particolare riferimento al camper, al cui riguardo si ripercorrono le vicende relative al suo acquisto e pagamento. 4. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe. 4.1. Mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole, anzitutto, dalla discrasia tra l'ipotesi di reato formalmente contestata al capo B) (rapina propria) dell'imputazione e quanto ritenuto dai giudici di appello, che confermavano l'affermazione di responsabilità sulla base di una mai formalizzata riqualificazione del fatto in rapina impropria, così violando il diritto dell'imputato di conoscere ---, .1').1--. ..1) , n-1 esattamente gli addebiti mossi, con conseguente violazione del diritto di difesa. Aggiunge che il vizio di omessa o contradditoria motivazione va rinvenuto anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), essendosi riconosciuta una rapina in assenza di un atto violento antecedente all'impossessamento o immediatamente dopo, non potendosi considerare tale il posizionamento degli autoveicoli prima dell'azione delittuosa. Si denuncia anche la mancata considerazione dei rilievi difensivi. Anche con riguardo alla confisca viene osservato che la Corte di appello fornisce argomentazioni che si definiscono palesemente manchevoli oltre che lesive del divieto di reformatio in pejus, che si assume violato nella parte in cui si riqualifica l'ablazione riconducendola all'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod.pen., al fine di integrare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado, rimasta equivoca sul punto. Viene specificato che non è possibile confiscare beni acquistati in un momento anteriore o successivo molto distante dal reato accertato giudizialmente. 5. MIGLIARO Gerardo. 5.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B). Il motivo riguarda la questione comune agli altri ricorrenti della qualificazione del fatto contestato al capo B) quale rapina o come furto e tal riguardo si assume che la Corte di appello ha affrontato la questione con motivazione apparente e senza considerare i rilievi difensivi. Vengono riassunti i requisiti giuridici richiesti per la configurabilità della rapina e del furto aggravato, ripercorrendo gli elementi fattuali, al fine di sostenere la non configurabilità della rapina impropria. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, alla quantificazione della pena base e all'aggravante del numero di partecipanti. In questo caso si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena base, in quanto scostata dal minimo edittale. Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata risposta alle doglianze difensive esposte in punto di sussistenza dell'aggravante del numero di persone partecipanti alla rapina, che i giudici hanno ritenuto pari a dieci soggetti. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Esclusione della recidiva contestata.Anche in questo caso il vizio denunciato è quello dell'omessa motivazione sia con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, sia in riferimento alla sussistenza della recidiva. 6. PERNA Giuseppe. 6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628. [OSCURATO:PERSONA] si duole della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), al cui riguardo si evidenzia l'insussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione di una rapina, sia pure nella forma impropria. 7. TONDI Paolo. 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B). Il motivo di censura è comune agli altri ricorrenti, per come già esposto. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 597 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p.. In questo caso si denuncia l'omessa risposta della Corte di appello alle doglianze difensive con cui venivano prospettate circostanze decisive quanto all'estraneità di Tondi al reato contestatogli. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il tema comune a tutti i ricorrenti è quello della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B). A tale riguardo, si censura l'operata valutazione del requisito della violenza ai fini della configurabilità del delitto di rapina, che è stato ritenuto integrato pur se non espressione di energia fisica proveniente dagli agenti e pur se non impeditiva dell'azione realizzata al fine di recuperare le cose sottratte o per evitare l'impunità ma semplicemente limitante l'efficacia o, più correttamente, avente un mero effetto ritardante della stessa. Va ricordato che secondo la ricostruzione fattuale emergente dalla doppia sentenza conforme, i malviventi posizionavano un autocarro, una FIAT Panda, una FIAT Uno, una FIAT Punto, una FIAT Iveco e un trattore stradale [OSCURATO:PERSONA] con modalità tali da realizzare una blindatura dell'area interessata all'azione delittuosa, che così veniva isolata e resa inaccessibile ovvero di difficile accesso. Secondo i ricorrenti, tale condotta non può considerarsi un'azione violenta e comunque, essa non ha un rapporto di strumentalità ovvero di ----. ...).. 'M A.... :»),...J.- „ immediatezza con l'azione furtiva. Si aggiunge che la sentenza di primo grado e quella di appello sono contraddittorie, in quanto l'una ritiene che la condotta violenta abbia anticipato l'impossessamento, mentre l'altra ha stabilito che essa è stata successiva alla sottrazione. Osservano, ancora, che -eventualmente- la violenza non è stata adoperata nei confronti della persona offesa, ma contro le Forze dell'Ordine. Per risolvere i quesiti sollevati dalla difesa, va richiamata la motivazione della sentenza con cui questa Corte di cassazione ha risolto le medesime questioni in sede cautelare, con le precisazioni che di seguito verranno illustrate. Con la sentenza n. 29215 del 08/09/2020 (Sez. 2, Rv. 279813 — 01) si era già spiegato che: «Come è noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso dal quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, dal momento che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione della cosa e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821). Ciò premesso, va evidenziato come, secondo la medesima giurisprudenza, il concetto di "violenza alla persona" non comprende solo la violenza propria, cioè l'impiego di forza fisica nei confronti della persona offesa al fine di togliergli la libertà di movimento, ma anche la c.d. violenza impropria che si verifica quando l'agente priva comunque coattivamente la volontà di autodeterminazione della persona offesa, che si trova così costretta a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volontà: condotte che, per le ragioni dinanzi esposte, possono essere realizzate entrambe contro soggetto diverso dal derubato che, per qualsiasi motivo, intervenga a difesa di quest'ultimo ovvero al fine di evitare che il colpevole rimanga impunito. Si è affermato infatti che, la nozione di "violenza" deve farsi rientrare nell'ampia accezione tecnico-giuridica riconducibile piuttosto all'ipotesi criminosa dell'art. 610 cod. pen., e, quindi, consista in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto -A - _,Z)V,,,,._.-•, passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (cfr., Sez. 2, n. 39941 del 6 26/11/2002, Strefezza, Rv. 222847; Sez. 2 n. 1176 del 11/10/2012, dep. 2013, Z., Rv. 254126). Nel caso di specie risulta che l'intervento delle Forze dell'Ordine sul luogo della commissione del fatto venne ostacolato dalla presenza nelle immediate vicinanze dell'Istituto di credito assaltato di numerosi veicoli abbandonati di traverso, in posizione strategica, lungo le vie cittadine in modo da recintare la piazza in cui aveva sede l'Istituto e creare un cordone d'accesso invalicabile: condotta d'ostacolo - predisposta strumentalmente ma in termini prodromici rispetto al momento della sottrazione del denaro prelevato in banca - che ha impedito la sorpresa in flagranza, ritardato l'inizio del sopralluogo e delle indagini e consentito agli autori del reato di darsi alla fuga. Questo comportamento, come detto caratterizzato da sottrazione del bene mobile e precedente apposizione di ostacoli all'intervento difensivo, costituito da due condotte temporalmente collegate, si è svolto senza soluzione di continuità ed ha integrato il concetto di "violenza alla persona" essendo stato finalizzato - non tanto a vincere la resistenza delle vittime "originarie" - quanto ad ostacolare l'intervento di soggetti (le Forze dell'Ordine) che, senza quell'ostacolo imprevisto ed imprevedibile, avrebbero proceduto nell'immediatezza al compimento degli atti di polizia giudiziaria nonchè all'identificazione e all'arresto dei rei, impedendo loro di garantirsi l'impunità. La censura va pertanto disattesa con l'affermazione del seguente principio di diritto: "Integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine - tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l'accesso di automezzi delle stesse forze dell'ordine - di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell'esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all'identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonchè al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova: in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un'ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell'ordine che, conseguentemente, per il semplice -s - ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti"». Principio che va qui ribadito. La motivazione fin qui riportata risolve tutte le questioni sollevate dalle difese, quanto alla nozione di violenza, alla possibilità che la violenza sia diretta verso un soggetto diverso dalla persona offesa e al rapporto di immediatezza tra sottrazione, condotta violenta e intervento delle forze dell'ordine. Bisogna tuttavia operare un'ulteriore precisazione, in quanto le obiezioni delle difese quanto all'assunta contraddittorietà circa la collocazione temporale della violenza (prima o dopo l'impossessamento) rendono necessaria l'esplicitazione di quanto già accennato con la sentenza pronunciata in sede cautelare. Tale contraddittorietà, invero, svanisce ove si osservi la vicenda (non in maniera statica, ma) nel suo sviluppo dinamico, nel cui ambito si rinviene il duplice scopo attribuito al posizionamento delle autovetture e alla blindatura dell'area che, nella prima fase, era strumentale all'azione di impossessamento perché -per come si era già evidenziato- era stata «predisposta strumentalmente ma in termini prodromici rispetto al momento della sottrazione del denaro prelevato in banca», ossia al fine di consentire l'impossessamento del denaro e, perciò, necessariamente antecedente tale impossessamento; nella seconda fase, una volta ottenuto l'impossessamento, il blocco si mostrava funzionale alla fuga e, dunque, allo scopo di guadagnarsi l'impunità, per come pure ampiamente spiegato nella sentenza pronunciata in sede cautelare. Tale funzionalità bidirezionale del blocco delle strade provocato dai malviventi risalta come la loro condotta sia riconducibile a entrambe le ipotesi della rapina propria e della rapina impropria, in quanto la violenza così come descritta e ritenuta è stata prima diretta all'impossessamento e poi funzionale all'obiettivo di guadagnarsi l'impunità. Tanto vale a spiegare come -in realtà- non sia rinvenibile alcuna contraddittorietà tra le due sentenze di merito, atteso che la qualificazione del fatto quale rapina propria o impropria discende proprio dalle modalità bivalenti dell'azione criminosa, che contiene plurimi distinti elementi, tra i quali alcuni sono propri dell'ipotesi di cui all'art. 628, comma primo, cod.pen. e altri dell'ipotesi di cui all'art. 628, comma secondo, cod.pen.. Il tribunale ha evidentemente posto l'accento sulla violenza strumentale all'impossessamento, mentre la Corte di appello ha valorizzato la finalizzazione della violenza allo scopo di guadagnarsi l'impunità. In entrambi i casi -per quanto esposto- la qualificazione giuridica fissata dai due collegi giudicanti trova legittimo fondamento nel fatto così come ricostruito nella doppia sentenza conforme. Le ulteriori argomentazioni -relative al tempo trascorso tra l'azione e l'intervento delle Forze dell'Ordine e alla possibilità di considerare il posizionamento degli automezzi alla stregua di un blocco totale- involgono valutazioni di fatto precluse al giudice della legittimità, in quanto risolte dai giudici di merito con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. 1.2. E' stato obiettato che la diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello ha configurato una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto si registra una "discrasia" tra l'accusa formale e la pronuncia impugnata, con conseguente violazione del diritto di difesa. Anche tale censura è manifestamente infondata. Il capo d'imputazione contesta agli odierni ricorrenti di avere adoperato la violenza al fine dell'impossessamento del denaro, così che risulta formalmente contestata una rapina propria; la Corte di appello, come visto, ha condannato per il reato di rapina impropria, visto che nel corso dell'istruttoria emergeva che la violenza era stata esercitata (anche) al fine di guadagnarsi l'impunità. A fronte di tale evenienza, va richiamato il principio di diritto già affermato da questa Corte, che ha spiegato che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. ([OSCURATO:PERSONA]. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. il 2020, Bolla, Rv. 279555 - 01). Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello ---,“ ---, AOnN n.4 stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Evenienza, questa, che non si è verificata con la qualificazione giuridica ritenuta nel provvedimento impugnato, ove si osservi che la rapina propria e la rapina impropria hanno un nucleo comune costituito dalla violenza che, nel caso in esame, è stata identificata -con riferimento a entrambe le ipotesi di reato- nel blocco predisposto dai malviventi e al cui riguardo sono state pienamente esperite le difese. A tale ultimo proposito vale sottolineare come le difese si siano svolte con riguardo a entrambe le ipotesi configurabili, visto che la possibile sussistenza di una rapina impropria era già stata preconizzata dalla Corte di cassazione con la sentenza già richiamata e considerato che sul punto sono state esperite obiezioni sia in sede di appello, sia con i ricorsi per cassazione ora in esame. Da tutto ciò la manifesta infondatezza della deduzione difensiva e la sua conseguente inammissibilità. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche in relazione ai restanti motivi di impugnazione di tutti i ricorrenti, per come si va a illustrare. A.D•Jn --....._ 2. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni. 2.1. Del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] residua un solo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, in relazione alla recidiva, al cui riguardo si denuncia il vizio di omessa motivazione, in quanto ritenuta sul mero richiamo ai precedenti penali. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello -diversamente da quanto sostenuto- non si è limitata a richiamare i precedenti penali (numerosi, gravi e specifici), ma ha anche risaltato la stessa allarmante gravità delle condotte contestate, indicate quale ultimo approdo di un percorso irrimediabilmente vocate alla illegalità e in quanto tale significativa di una accresciuta pericolosità e capacità a delinquere, così richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01). Tale conclusione non viene rimossa dalla osservazione secondo cui la Corte di appello non ha considerato che i precedenti penali risalivano a ben dodici anni prima, atteso che tale rilievo si risolve in un'argomentazione di merito antagonista alla valutazione dei giudici di merito, che hanno evidentemente ritenuto che tale evenienza fosse recessiva rispetto alla pericolosità emersa dal nuovo fatto, siccome collegato ai precedenti reati, sia pure risalenti nel tempo. Tanto più che il ricorrente omette ogni considerazione quanto alla pluralità, alla gravità e alla specificità dei precedenti penali, pure valorizzati dalla Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] Michele. 3.1. Il ricorrente sviluppa motivi al fine di contrastare l'affermazione di responsabilità in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo A) e al concorso ai reati di rapina, riciclaggio e ricettazione rispettivamente contestati ai capi A), B), D) e C), oltre che in relazione alla confisca. 3.1.1. I motivi si risolvono nella reiterazione delle medesime considerazioni di merito esposte con il gravame e risolte dalla Corte di appello che: a) ha spiegato (dalla pagina 43 alla pagina 53) le ragioni per cui era configurabile il reato associativo e ha ampiamente giustificato le ragioni per cui ha ritenuto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto Recchiolone), con posizione stabile e ambita nel gruppo, per come emergente dal contenuto delle intercettazioni, da cui si scorgevano le molteplici attività in cui era coinvolto e la sua piena intraneità al gruppo, tale da rendere irrilevante la circostanza evidenziata dalla difesa, relativa alle poche conversazioni intercettate che lo vedevano quale interlocutore. La Corte di appello ha altresì rigettato le obiezioni difensive relative alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] del nomignolo il Recchiolone; b) ha spiegato (dalla pagina 64 alla pagina 66 e richiamando le pagine da 104 a 110 della sentenza di primo grado) che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina emergeva dalle numerose intercettazioni, ivi comprese le conversazioni captate in carcere. In tale ambito ha affrontato anche il tema della significatività probatoria del riferimento ai lingotti d'oro; c) ha spiegato (alle pagine 66 e 67), in relazione al concorso di [OSCURATO:PERSONA] alla ricettazione di cui al capo C), ha spiegato le ragioni dell'infondatezza della deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi un mero fruitore e non primo percettore dei beni ricettati. In tal senso i giudici hanno precisato che la ricezione dei beni doveva essere ricondotta a tutti gli autori della rapina, che li ricevevano in funzione dell'esecuzione del delitto; d) ha spiegato (alle pagine 67-69) che anche il concorso nel delitto di riciclaggio era da ricondursi a tutti i concorrenti nel reato, in quanto finalizzato all'esecuzione della rapina; e) con riguardo alla c.d. confisca allargata, ha spiegato (alla pagina 76) che [OSCURATO:PERSONA] era disoccupato, mentre i redditi prodotti dal nucleo fannigliare negli anni antecedenti all'anno di acquisto dei beni «tutti "significativamente" nel 2019», con un figlio a carico, potevano considerarsi sufficienti al mantenimento della famiglia, ma incompatibili con l'acquisto dei beni soggetti ad ablazione. Non può che rilevarsi come il ricorso si risolva nella mera reiterazione delle medesime deduzioni di fatto affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e non contraddittoria. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito A....)..,.._. che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3.1.2. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Va aggiunto che la motivazione della Corte di appello è altresì corretta nella parte in cui configura un concorso morale nella ricettazione e nel riciclaggio, ove emerga che entrambe le condotte siano preordinate alla esecuzione del medesimo piano criminoso, comune a tutti i concorrenti che, in quanto tali, in mancanza di elementi di segno contrario, devono considerarsi partecipi consapevoli di ogni singola condotta pianificata al fine della riuscita dell'azione delittuosa. A).,......., 3.2. Il ricorrente lamenta anche il vizio di omessa motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Anche tale censura è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello -in punto di trattamento sanzionatorio- ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado che non aveva riformato, tra le quali - dunque- anche le ragioni della negazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione -tra l'altro- dell'assoluta gravità dei fatti, non solo per le ricadute economiche dei delitti scopo, ma anche per l'elevatissimo pericolo per l'ordine pubblico. Tanto risulta conforme con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). Da qui la manifesta infondatezza del motivo in esame. 4. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe. 4.1. Già esaminate le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alla denuncia di violazione del principio di correlazione, rimangono da esaminare le questioni relative alla confisca. A tale riguardo lamenta, anzitutto, la violazione del divieto di reformatio in peius, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe riqualificato la confisca, riconducendola all'ipotesi prevista dall'art. 240-bis cod.pen., a fronte di un'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado sul punto. A tale proposito questa Corte ha già spiegato che «non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado», (Sez. 3 - , Sentenza n. 9156 del 17/12/2020 Ud., dep. il 2021, Petito, Rv. 281327 - 01). Principio tanto più valevole nel caso in esame, dove non si ha alcuna riqualificazione della confisca, visto che la Corte di appello ha evidenziato che i beni venivano soggetti ad ablazione, con decreto di sequestro -4(0 - preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 240-bis cod.pen. e 648-ter cod.pen.. La confisca allargata, dunque, era alla base dell'ablazione sin dal provvedimento genetico, così mancando una riqualificazione giuridica, con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 4.2. Il ricorrente sostiene, altresì, che deve escludersi la confiscabilità dei beni acquistati dal condannato in un momento (anteriore o successivo) molto distante dal reato accertato giudizialmente, dovendosi individuare un perimetro temporale entro il quale opera la presunzione posta a base dell'art. 240-bis cod.pen.. In sostanza il ricorrente richiama il principio secondo cui il giudice «può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima», (Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 — 01). Il ricorrente, tuttavia, non va al di là della mera enunciazione del principio di diritto, visto che non si rinviene nel motivo alcuna indicazione utile a tracciare il richiamato perimetro temporale e le ragioni di una sua eventuale violazione a opera della Corte di appello. Da ciò solo discende il difetto di specificità del motivo, in realtà privo di censure e, in quanto tale, inammissibile. 5. MIGLIARO Gerardo. 5.1. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione all'individuazione della pena base. Il motivo è manifestamente infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello restituisca una motivazione puntuale e dettagliata in punto di trattamento sanzionatorio, affrontando il tema del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, della conferma della recidiva, del bilanciamento tra circostanze eterogenee, pervenendo infine a una riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado, per renderla più adeguata alle circostanze e alle modalità dei fatti, pur mantenendo tutte le osservazioni a tal fine esposte dal G.i.p.. A fronte di una motivazione così articolata, il motivo si rivolve in un'astratta quanto apodittica denuncia di omessa motivazione, del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata. Da qui il difetto di specificità del motivo e la sua inammissibilità. - P - 5.2. Il ricorrente si lamenta altresì del riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, in numero di dieci. Anche in questo caso il motivo si mostra meramente reiterativo dell'identica questione esposta con il gravame, affrontata e risolta dalla Corte di appello esaminando le censure relative alla configurabilità della rapina di cui al capo B) e rinviando alle motivazioni del giudice di primo grado. La mera reiterazione delle medesime argomentazioni in fatto contenute nel gravame, per come già sottolineato, fa incorrere nel difetto di specificità, dovendosi ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 5.3. L'ulteriore motivo, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio è anzitutto aspecifico, in quanto si risolve in una mera enunciazione di principi di diritto fissati in materia di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul riconoscimento della recidiva e sugli aumenti di pena per la recidiva, senza alcuna censura alla sentenza impugnata. Il motivo è anche manifestamente infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello restituisca una motivazione puntuale e dettagliata in punto di trattamento sanzionatorio, affrontando il tema del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, della conferma della recidiva, del bilanciamento tra circostanze eterogenee, pervenendo infine a una riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado, per renderla più adeguata alle circostanze e alle modalità dei fatti, pur mantenendo tutte le osservazioni a tal fine esposte dal G.i.p.. Als--n.....___, Con specifico riguardo alla recidiva, inoltre, la Corte di appello - diversamente da quanto sostenuto- non si è limitata a richiamare i precedenti penali (numerosi, gravi e specifici), ma ha anche risaltato la stessa allarmante gravità delle condotte contestate, indicate quale ultimo approdo di un percorso irrimediabilmente vocate alla illegalità e in quanto tale significativa di una accresciuta pericolosità e capacità a delinquere, così richiamando il giudice di primo grado. Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Tale conclusione non viene rimossa dalla osservazione secondo cui la Corte di appello non ha considerato che i precedenti penali erano risalenti nel tempo, atteso che tale rilievo si risolve in un'argomentazione di merito antagonista alla valutazione dei giudici di merito, che hanno evidentemente ritenuto che tale evenienza fosse recessiva rispetto alla pericolosità emersa dal nuovo fatto, siccome collegato ai precedenti penali, sia pure risalenti nel tempo. Tanto più che il ricorrente omette ogni considerazione quanto alla pluralità, alla gravità e alla specificità dei precedenti penali, pure valorizzati dalla Corte di appello. 6. PERNA Giuseppe. 6.1. Il ricorso aveva un unico motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), di cui si è già detto. 7. TONDI Paolo. 7.1. Il residuo motivo di Tondi è relativo al suo coinvolgimento alla rapina, con specifico riferimento -tra l'altro- al valore probatorio della conversazione in cui si fa riferimento a un lingotto d'oro. A tale riguardo sostiene che la Corte di appello aveva precisato che la rapina contestata al capo B) aveva avuto a oggetto anche lingotti d'oro. Il ricorrente sostiene che i giudici hanno male inteso la censura, con la quale si opponeva che nessuna persona offesa aveva denunciato la mancanza di un lingotto d'oro di 24 carati dal peso di un chilogrammo. Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato tutte le argomentazioni difensive. Tutte le censure, però, si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. 1.3. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5
Sentenza Cassazione n. 29603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris